Sez. 5, Sentenza n. 26593 del 29/04/2014 Cc. (dep. 19/06/2014) Rv. 260573 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati alcuni dei quali giudicati con rito ordinario e altri con rito abbreviato - Pena base determinata avuto riguardo a quella inflitta nel giudizio abbreviato - Riduzione di pena, ex art. 442 cod. proc. pen., per i reati giudicati con rito ordinario - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, alcuni dei quali giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato, non spetta al condannato la riduzione di pena, ex art. 442 cod. proc. pen., per i reati giudicati con rito ordinario, ove la pena base sia determinata tenendo conto di quella inflitta nel giudizio abbreviato, giacché, in tal caso, il condannato ha già beneficiato, nel corso del giudizio di cognizione, della prevista riduzione di pena e nessun'altra riduzione gli spetta per i reati satelliti, giudicati con rito ordinario, in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)