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Sez. 2, Sentenza n. 171 del 07/04/1981 Ud. (dep. 13/01/1982) Rv. 151530 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ESPOSIZIONE ANALITICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE DELL'ESEGUITA VALUTAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151530-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - ESPOSIZIONE ANALITICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE DELL'ESEGUITA VALUTAZIONE - SUFFICIENZA.*

Ai fini del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce adeguatamente l'Obbligo della motivazione, poiché, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice di merito, non postula una esposizione analitica dei criteri di valutazione. (Conf. Mass. Nn. 149758, 148948, 148557, 148462, 148233, 147887; nel senso che il giudice di appello sia obbligato ad indicare le ragioni della conferma del giudizio di comparazione, solo se vi sia stata impugnazione specifica V. Mass. N. 147485 ed ivi citate, 146690).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)