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Sez. L, Sentenza n. 2352 del 31/03/1983 (Rv. 427209 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - E.N.P.A.I.A. - INFORTUNI PROFESSIONALI - DIRIGENTI ED IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI - ASSICURAZIONE PRESSO L'E.N.P.A.I.A. PER TUTTE LE FORME DI PREVIDENZA, COMPRESA QUELLA RELATIVA AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI - OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1983-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427209-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - E.N.P.A.I.A. - INFORTUNI PROFESSIONALI - DIRIGENTI ED IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI - ASSICURAZIONE PRESSO L'E.N.P.A.I.A. PER TUTTE LE FORME DI PREVIDENZA, COMPRESA QUELLA RELATIVA AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI - OBBLIGO.*

La perdurante operatività - anche dopo l'istituzione (con legge n. 1655 del 1962) dell'e.N.P.a.I.A. - dell'Assicurazione generale i.N.A.I.L. per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dirigenti e degli impiegati agricoli e forestali svolgenti anche attività manuale non deriva dal fatto che l'e.N.P.a.I.A. Provvederebbe all'Assicurazione dei soli dipendenti con mansioni esclusivamente intellettuali, ma dal fatto che la normativa dell'e.N.P.a.I.A. (e, in particolare, il regolamento 1947 della predetta cassa, recepito dalla legge suddetta) prevede che la assistenza ai sensi della disciplina speciale sia prestata anche agli iscritti per i quali siano applicabili le norme relative all'Assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro. Pertanto, il fatto che l'Assicurazione speciale e.N.P.a.I.A. Non abbia sottratto gli infortuni sul lavoro subiti dai dirigenti e dagli impiegati agricoli e forestali svolgenti anche opera manuale alla disciplina generale dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non esclude che tutti i dirigenti ed impiegati agricoli e forestali, sia che svolgano attività meramente intellettuale sia che svolgano anche attività manuale, debbono essere assicurati presso l'e.N.P.a.I.A. Per tutte le forme di previdenza - compresa quella relativa agli infortuni professionali - previste dalla relativa normativa. (V 632/81, mass n 411123; (V 3765/78, mass n 393294; (V 2889/75, mass n 376932; (V 1680/50).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 1, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 28/07/1967 num. 1002 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)