Sez. 2 - , Sentenza n. 48552 del 10/09/2018 Ud. (dep. 24/10/2018) Rv. 274241 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione - Conseguenze - Rilevabilità della intervenuta depenalizzazione - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa essa sia ritenuta, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta. (Fattispecie relativa a ricorso generico, proposto avverso una condanna per il delitto di danneggiamento, depenalizzato per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. l) del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)