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Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 25/02/1999 (Rv. 523624 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario dovuto dal cliente all'avvocato ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense - Domanda - Necessità - Rimborso di tali spese per un importo superiore alla misura del 10 per cento, prevista da detta tariffa - Richiesta - Ammissibilità - Sentenza di condanna al pagamento delle spese - Titolo esecutivo - Configurabilità in assenza di espressa menzione della relativa somma - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523624-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

A norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, all'avvocato è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti. Tale rimborso non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del legale - il quale può anche chiedere, sulla base di congrua documentazione, il rimborso per un importo superiore - la cui effettiva proposizione deve essere accertata dal giudice. Ne consegue che la sentenza di condanna non può costituire titolo esecutivo per il pagamento di dette spese generali, ove non ne faccia espressa menzione.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)