Sez. 1, Sentenza n. 45556 del 28/10/2004 Cc. (dep. 24/11/2004) Rv. 230395 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Presupposti - Decorso di un congruo periodo di detenzione - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina della remissione del debito di cui all'art.6 della legge 30 maggio 2002 n. 115 non prevede alcun termine iniziale per la proposizione della relativa istanza da parte del detenuto che può essere presentata fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, sicchè l'interessato una volta notificato l'invito al pagamento delle spese del procedimento al debitore, deve necessariamente attivarsi per chiedere il beneficio e bloccare la procedura, di guisa che l'esiguità ovvero l'ampiezza di tale periodo non possono essere valutati come presupposti per l'ammissibilità dell'istanza.
Riferimenti normativi: Legge 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)