Sez. 1, Sentenza n. 6378 del 02/12/1996 Cc. (dep. 17/03/1997) Rv. 207084 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Presupposti - Decorso di un congruo periodo di tempo dalla condanna - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il beneficio della remissione del debito delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, previsto dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), presuppone che la condotta sia stata costantemente regolare. Ne consegue che, se non è trascorso un congruo periodo di tempo dalla condanna, viene a mancare la possibilità di valutare la costante regolarità della condotta, onde il beneficio non può essere concesso.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)