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Sez. 5, Sentenza n. 603 del 11/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207175 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Indagato detenuto fuori dalla circoscrizione - Udienza camerale - Diritto di partecipazione - Esclusione. Istanza di audizione generica - Facoltà del giudice di disattenderla - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207175-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 31.01.1991, nel ritenere che l'ottavo comma art. 309 in relazione al terzo comma art. 127 cod. proc. pen. vada interpretato nel senso che non è vietata la comparizione dell'indagato ove ne sia stata fatta richiesta o anche d'ufficio, non ha inteso riconoscere all'interessato - detenuto fuori della circoscrizione - il pieno diritto ad essere sentito dal giudice del riesame fuori dell'ipotesi in cui siano prese in considerazione questioni di fatto concernenti la condotta dell'indagato nelle quali egli voglia interloquire per contestare le risultanze probatorie o indicare circostanze a lui favorevoli. Resta, infatti, ferma la facoltà del giudice di disattendere istanze di audizione formulate genericamente o defatigatorie senza violazione del diritto alla difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Corte Costituzionale, ma suscettibile di subire adattamenti ed anche restrizioni qualora giustificati da altre disposizioni o principi di rango costituzionale, quali ragioni di sicurezza o economia processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)