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Decisione di esecuzione (UE) 2016/320 della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi [notificata con il numero C(2016) 1221] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali2, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole3, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi4, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate5, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra6, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

La decisione 2004/842/CE della Commissione7 definisce norme per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi.

Negli ultimi anni sono stati rilevati casi di uso fraudolento delle etichette ufficiali. La sicurezza delle etichette ufficiali dovrebbe perciò essere migliorata, in linea con le attuali conoscenze tecniche disponibili, al fine di garantire che tali pratiche fraudolente siano evitate. In questa prospettiva, e al fine di consentire alle autorità competenti di registrare e controllare meglio la stampa, la distribuzione e l'uso delle singole etichette ufficiali da parte degli operatori nonché di tracciare le partite di sementi, è opportuno rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali introducendo sulle stesse un numero d'ordine attribuito ufficialmente.

La presente decisione e la direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione8 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data, al fine di garantire una parità di trattamento per quanto riguarda i requisiti applicabili a tutti gli utilizzatori delle relative etichette. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2017.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/842/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifica della decisione 2004/842/CE

All'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2004/842/CE, è inserita la seguente lettera a bis): «a bis) il numero d'ordine attribuito ufficialmente;».

Art. 2 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Art. 3 Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione