Decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 della Commissione del 31 agosto 2017 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2017) 5893]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera c), e l'articolo 36, paragrafo 4,
vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera c), l'articolo 36 e l'articolo 51, paragrafo 4,
Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013. Esso contiene informazioni sufficienti per identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre per il corretto funzionamento del SIS II gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Tale scambio di informazioni supplementari si svolge tra gli uffici SIRENE.
Per facilitare il lavoro quotidiano degli uffici SIRENE e degli utenti del SIS II coinvolti nelle attività SIRENE, nel 2008 è stato adottato un manuale SIRENE per il SIS II mediante uno strumento giuridico dell'ex primo pilastro, la decisione 2008/333/CE della Commissione3, e uno strumento giuridico dell'ex terzo pilastro, la decisione 2008/334/GAI della Commissione4. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione5 al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli utenti e del personale coinvolti nelle attività SIRENE, aumentare la coerenza delle procedure di lavoro e assicurare che le norme tecniche corrispondano allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche. Hanno sostituito l'allegato della decisione contenente il manuale SIRENE la decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione6 e la successiva decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della Commissione7.
Onde permettere l'introduzione nel SIS di un sistema automatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali è necessario attuare le procedure operative in base alle quali gli uffici SIRENE trattano la compatibilità di segnalazioni multiple contenenti impronte digitali, l'identificazione di probabili corrispondenze, lo scambio di informazioni e le procedure di comunicazione a seguito di una corrispondenza.
Al fine di migliorare la raccolta, la verifica e la connessione delle informazioni per l'individuazione di persone coinvolte in atti di terrorismo e attività di matrice terroristica e dei loro spostamenti è necessario contemplare disposizioni affinché gli Stati membri, nel creare una segnalazione a fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, indichino quando la segnalazione è basata su tale attività.
Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI; pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.
Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio8.
L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio9.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen10 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio11.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen12 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio13.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen14 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio15 e con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio16.
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letto in combinato disposto con la decisione 2010/365/UE del Consiglio17.
Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017 Per la Commissione Dimitris Avramopoulos Membro della Commissione