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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1016 della Commissione del 22 maggio 2023 che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

La decisione 2002/994/CE della Commissione2 si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a vietare l’importazione di tali prodotti. L’articolo 2, paragrafo 2, prevede due deroghe a tale divieto.

Conformemente alla prima deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l’importazione dei prodotti elencati nell’allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi.

Conformemente alla seconda deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l’importazione dei prodotti elencati nell’allegato, parte II, della decisione 2002/994/CE accompagnati da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta a un’analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell’uomo.

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione4, ha introdotto alcuni derivati lipidici, come la vitamina D3 e i precursori utilizzati per la produzione di vitamina D3, come prodotti altamente raffinati. Tale modifica è stata introdotta perché ogni rischio per la salute pubblica e degli animali è eliminato dal trattamento specifico di tali prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione5 dispone che i prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati possono entrare nell’Unione se provengono dai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII di tale regolamento. La Cina è tra i paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XII di tale regolamento. La vitamina D3 e i precursori utilizzati per la sua produzione provenienti dalla Cina dovrebbero pertanto essere autorizzati a entrare nell’Unione conformemente all’articolo 22, lettera a), di tale regolamento.

La vitamina D3 è un prodotto altamente purificato ed è utilizzata anche nei mangimi per soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali. La vitamina D3 svolge un ruolo essenziale nel regolare i processi fisiologici del calcio e del fosforo. Al fine di evitare carenze in questa vitamina sono stati autorizzati diversi additivi specificamente adattati all’uso nei mangimi. La vitamina D3 è necessaria anche per la salute e il benessere degli animali. Le importazioni in questione dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di mangimi, come pure di salute pubblica e degli animali. La vitamina D3 e i precursori utilizzati per la sua produzione provenienti dalla Cina dovrebbero pertanto essere autorizzati a entrare nell’Unione conformemente ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

È pertanto opportuno estendere alla vitamina D3 e ai precursori utilizzati per la sua produzione la deroga al divieto di ingresso nell’Unione dalla Cina a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/994/CE.

La decisione 2002/994/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’allegato della decisione 2002/994/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen