Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione nell’ambito, tra l’altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figuri in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell’elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione3 istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione degli animali e delle merci di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell’Unione nel campo della sicurezza alimentare.
Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.
Oltre a rispettare la legislazione dell’Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell’Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell’Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell’elenco per tali fini.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione6 istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione7.
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021.
I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell’Unione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni.
L’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l’esistenza, l’applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l’inclusione di paesi terzi o loro regioni nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione8 è stato istituito l’elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione.
Alcuni paesi compaiono attualmente nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per animali e merci, per i quali invece non figurano nell’elenco della decisione 2011/163/UE, e di conseguenza non sono autorizzati a far entrare tali animali o merci nell’Unione. Poiché non soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, questi paesi non dovrebbero figurare nell’elenco del presente regolamento.
Considerate le numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e sostituirlo con il presente regolamento.
Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «carni fresche»: le carni fresche definite all’allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2) «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all’allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
3) «solipedi domestici»: gli animali delle specie Equus caballus e Equus asinus e relativi incroci;
4) «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere Hippotigris;
5) «frattaglie»: le frattaglie definite all’allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6) «carne»: la carne definita all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7) «carni macinate»: le carni macinate definite all’allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «pollame»: il pollame definito all’allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall’uomo;
10) «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all’allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
11) «selvaggina d’allevamento»: la selvaggina d’allevamento definita all’allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
12) «uova»: le uova definite all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13) «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all’allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
14) «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
15) «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomachi, le vesciche e gli intestini trattati definiti all’allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
16) «budelli»: i budelli definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
17) «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all’allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
18) «ciccioli»: i ciccioli definiti all’allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19) «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all’allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21) «latte crudo»: il latte crudo definito all’allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
22) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all’allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
23) «colostro»: il colostro definito all’allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
24) «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all’allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
25) «cosce di rana»: le cosce di rana definite all’allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere Pelophylax della famiglia delle Ranidae e dei generi Limnonectes, Fejervarya e Hoplobatrachus della famiglia delle Dicroglossidae;
26) «lumache»: le lumache definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle Helicidae, delle Hygromiidae o delle Sphincterochilidae;
27) «gelatina»: la gelatina definita all’allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
28) «collagene»: il collagene definito all’allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
29) «miele»: il miele definito all’allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9;
30) «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all’allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
31) «carni di rettili»: le carni di rettili definite all’articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
32) «insetti»: gli insetti definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
33) «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all’articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
34) «uova da cova»: le uova da cova definite all’articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;
35) «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all’articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
36) «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all’articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
37) «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all’articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Art. 2 bis Elenco dei paesi terzi con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in determinati animali destinati alla produzione di alimenti e in prodotti di origine animale destinati al consumo umano
1. I piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione2, presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano indicati con una «X» in tale tabella.
2. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che, secondo tale richiesta, intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono indicati con il simbolo «Δ», riferito alla specie o al prodotto in questione.
3. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per bovini, ovini/caprini, suini, equini, conigli o pollame e che, secondo tale richiesta, intendono esportare nell’Unione prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono indicati con una «O» per le specie oggetto della richiesta.
4. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una «X» nella tabella dell’allegato –I del presente regolamento per le categorie «Acquacoltura», «Latte» o «Uova» e che, secondo tale richiesta, intendono produrre prodotti composti, sono inoltre indicati con una «O» per le rimanenti di queste categorie non indicate con una «X» nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento.
5. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una «X» nella tabella dell’allegato –I del presente regolamento per le categorie «Bovini», «Ovini/caprini», «Suini», «Equini», «Pollame», «Acquacoltura», «Latte», «Uova», «Conigli», «Selvaggina selvatica» o «Selvaggina d’allevamento» e che producono prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell’allegato VIII del presente regolamento, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono inoltre indicati con una «P».
Art. 2 ter Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda le restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6
1. I paesi terzi o loro regioni che hanno fornito alla Commissione prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda determinati animali e prodotti di origine animale destinati all’esportazione nell’Unione nell’allegato XVI bis del presente regolamento sono indicati con una «X», riferita alle specie o ai prodotti in questione.
2. I paesi terzi o loro regioni che intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti animali o prodotti di origine animale nell’Unione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, nell’allegato XVI bis del presente regolamento sono indicati con il simbolo «Δ», riferito alle specie o ai prodotti in questione.
Art. 3 Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi
Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento.
Art. 4 Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici
Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato I.
Art. 5 Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici
Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.
Art. 6 Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame
Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento.
Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato III sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se trasportate per via aerea.
Art. 7 Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di uova e ovoprodotti
Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione conformemente all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per le uova.
Le partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione10 sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Art. 8 Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e di partite di preparazioni di carni di conigli d’allevamento e di leporidi selvatici
Le partite di carni fresche di conigli d’allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, e le partite di preparazioni di carni di conigli d’allevamento e di leporidi selvatici, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V.
Art. 9 Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e di partite di preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi
Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, e le partite di preparazioni di carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinate al consumo umano sono autorizzate all’ingresso nell’Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato VI.