Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea del 17 agosto 2023 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)2 e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
gli enti creditizi sono assoggettati a obblighi di segnalazione periodica in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 nonché al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016/20704, al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/4515 e al regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/4536.
Nel quadro dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva ad assolvere, a fini di vigilanza prudenziale, i compiti stabiliti all’articolo 4 di detto regolamento. La BCE, nell’esercizio di tali compiti, garantisce l’osservanza delle disposizioni del diritto dell’Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali per ciò che concerne la segnalazione.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le autorità nazionali competenti (ANC) sono tenute allo scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC comunicano in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), i soggetti vigilati hanno l’obbligo di comunicare alla rispettiva ANC qualsiasi informazione da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell’Unione. Salvo che sia espressamente disposto altrimenti, tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati devono essere trasmesse alle ANC. Le ANC sono tenute ad eseguire le verifiche iniziali sui dati e a mettere a disposizione della BCE le informazioni segnalate dai soggetti vigilati.
Per l’esercizio dei compiti della BCE in relazione alle segnalazioni a fini di vigilanza, è necessario precisare ulteriormente le modalità con le quali le ANC trasmettono alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati. A tal fine, nel 2014 la BCE ha adottato la decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea7, che definisce i formati, la frequenza e la tempistica in relazione alla trasmissione di tali informazioni, nonché i dettagli dei controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere le informazioni alla BCE.
La decisione BCE/2014/29 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese8. Poiché sono necessarie nuove modifiche, è opportuno provvedere, a fini di chiarezza, alla rifusione della decisione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la presente decisione stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) delle informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/20701 della Commissione, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/4512 della Commissione, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/4533 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/24544 della Commissione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
Art. 3 Date di invio
1. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, a loro segnalate dai soggetti vigilati in conformità alle seguenti disposizioni:
a) per i soggetti vigilati significativi, all’atto della ricezione delle trasmissioni dei dati e una volta eseguite le verifiche iniziali dei dati precisate all’articolo 6, le ANC trasmettono tutte le informazioni alla BCE senza indebito ritardo;
b) per i soggetti vigilati meno significativi che effettuano segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a effettuare la segnalazione su base consolidata e che sono inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicata dall’Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione dell’ABE, del 27 luglio 2021, relativa alle segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (EBA/DC/404)9, le ANC trasmettono alla BCE tali informazioni al più tardi entro le ore 12:00, ora dell’Europa centrale (CET), del decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453;
c) per i soggetti vigilati meno significativi non contemplati alla lettera b), le ANC trasmettono tutte le informazioni alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 CET del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453.
2. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in conformità alle seguenti disposizioni:
a) per i soggetti vigilati significativi, all’atto della ricezione delle trasmissioni dei dati e una volta effettuate le verifiche iniziali dei dati di cui all’articolo 6, le ANC trasmettono tutte le informazioni alla BCE senza indebito ritardo;
b) per i soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, nella misura in cui rappresentano il massimo livello di consolidamento nell’Unione, e per i soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base individuale se non fanno parte di un gruppo vigilato, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione dell’ABE, del 5 giugno 2020, relativa ai dati per l’analisi comparativa a fini di vigilanza (EBA/DC/2020/337)10, le ANC trasmettono alla BCE tutti i dati al più tardi entro le ore 12:00 CET del decimo giorno lavorativo successivo alla pertinente data di invio per ciascun elemento di dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070;
c) per i soggetti vigilati meno significativi non contemplati alla lettera b), le ANC segnalano tutte le informazioni alla BCE al più tardi entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alla pertinente data di invio per ciascun elemento di dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
3. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni loro segnalate dai soggetti vigilati significativi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454. Le ANC trasmettono alla BCE tali informazioni all’atto della ricezione delle trasmissioni dei dati e una volta eseguite le verifiche iniziali dei dati precisate all’articolo 6, senza indebito ritardo.
Art. 4 Qualità dei dati
1. Le ANC:
a) verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni messe a disposizione della BCE ai sensi della presente decisione;
b) applicano le regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE;
c) eseguono i controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le ANC.
2. Le ANC eseguono la valutazione della qualità dei dati loro trasmessi in conformità alle seguenti disposizioni:
a) per i seguenti soggetti vigilati, entro il decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070;
i) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti;
ii) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
iii) soggetti vigilati che sono classificati come significativi secondo il criterio dei tre enti creditizi più significativi nel rispettivo Stato membro e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata;
iv) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata e che sono inclusi nell’elenco degli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro pubblicato dall’ABE ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della decisione dell’ABE EBA/DC/404.
b) per i soggetti vigilati significativi non contemplati alla lettera a), entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
c) per i soggetti vigilati significativi a capo dei conglomerati finanziari di cui la BCE è coordinatore, entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio pertinenti concordate dalla BCE e dalle autorità competenti interessate in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione7.
3. Oltre all’osservanza delle regole di convalida e ai controlli di qualità dei dati di cui al paragrafo 1, le informazioni sono trasmesse in conformità ai requisiti minimi per l’accuratezza di seguito indicati:
a) le ANC forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dalle informazioni trasmesse;e
b) le informazioni sono complete, eventuali lacune sono evidenziate e spiegate alla BCE e, se del caso, tali lacune sono colmate senza indebito ritardo.
Art. 5 Informazioni qualitative
1. Ove non sia possibile garantire la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le ANC ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.
2.
Le ANC comunicano alla BCE quanto segue:
a) le ragioni di eventuali ritrasmissioni da parte di soggetti vigilati significativi;
b) le ragioni di eventuali revisioni rilevanti trasmesse da soggetti vigilati significativi.
Ai fini della lettera b), per «revisione rilevante» si intende qualsiasi revisione di uno o più punti di dati, in termini sia di cifre assolute segnalate che di percentuale di variazioni, che incida in modo significativo sull’analisi prudenziale o finanziaria effettuata utilizzando tali punti di dati a livello di soggetto.
Art. 6 Formato di trasmissione
1. Le ANC trasmettono le informazioni precisate nella presente decisione in conformità al pertinente Modello dei punti di dati e alla tassonomia eXtensible Business Reporting Language (XBRL) applicabile, elaborati, aggiornati e pubblicati dall’ABE.
2. In conformità all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), all’atto della ricezione delle informazioni precisate nella presente decisione, le ANC eseguono le verifiche iniziali dei dati per garantire che la trasmissione costituisca un valido rapporto XBRL in conformità al paragrafo 1.
3. I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l’uso dell’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier).
Art. 7 Abrogazione
1. La decisione BCE/2014/29 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Art. 8 Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Art. 9 Destinatari
Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 agosto 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde