Decisione di esecuzione (UE) 2023/2376 della Commissione del 22 settembre 2023 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l’articolo 95, paragrafi 1 e 2,
Conformemente all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati, ha adottato programmi specifici di controllo e ispezione per attività di pesca e bacini marittimi specifici. Tali programmi sono stati attuati dagli Stati membri e tramite piani di impiego congiunto con l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), che garantisce il coordinamento operativo delle attività di ispezione in questo contesto a livello regionale.
Dato il livello delle attività di pesca della flotta peschereccia dell’Unione europea nelle acque dei paesi terzi del Mare del Nord e nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale, l’ambito geografico dei programmi specifici di controllo e ispezione per entrambe le zone dovrebbe comprendere il monitoraggio delle attività di pesca della flotta peschereccia dell’Unione nelle acque dei paesi terzi rientranti nel quadro degli accordi bilaterali con la Norvegia2 e il Regno Unito3 e, qualora convenuto con il paese terzo, l’ispezione e la sorveglianza di tale flotta peschereccia dell’Unione.
È opportuno che le attività di pesca dell’Unione nelle acque dei paesi terzi oggetto di programmi specifici di controllo e ispezione nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord includano attività di pesca che sfruttano gli stock soggetti a contingentamento.
È opportuno istituire programmi specifici di controllo e ispezione per la pesca dei tonnidi tropicali nell’Oceano Indiano per rafforzare il controllo delle navi battenti bandiera di alcuni Stati membri che praticano attività di pesca con reti a circuizione nell’Oceano Indiano.
Visto l’ampliamento dell’ambito geografico dei programmi nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord e l’aggiunta di un programma nell’Oceano Indiano, è opportuno che la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione4 comprenda anche alcune attività di pesca dell’Unione condotte sotto l’egida della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e nelle acque dei paesi terzi nell’ambito degli accordi bilaterali con la Norvegia e il Regno Unito.
Per migliorare la valutazione del rischio per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati e per i pescherecci di un paese terzo, il rischio dovrebbe essere determinato da tutti gli Stati membri interessati in collaborazione con l’EFCA, a meno che il livello di tale rischio non sia comunicato dallo stesso Stato di bandiera.
Nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale, nel Mare del Nord e nell’Oceano Indiano, al fine di rafforzare la cooperazione tra i funzionari e gli ispettori dell’Unione e i funzionari e gli ispettori dei paesi terzi e consentire un seguito efficace alle ispezioni effettuate nelle acque internazionali o nelle acque dei paesi terzi, è opportuno che i funzionari e gli ispettori dei paesi terzi interessati siano autorizzati a partecipare ad attività congiunte di ispezione e sorveglianza.
Le attività di ispezione e sorveglianza nelle acque dei paesi terzi devono rispettare gli accordi conclusi dall’Unione con il paese terzo interessato. È opportuno che i parametri di riferimento per le ispezioni stabiliti per le acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord continuino ad applicarsi alle acque e ai porti dell’Unione.
Il regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio5 sostituisce il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio6, che è stato codificato. È opportuno aggiornare alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 con il riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/473.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificata:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) al paragrafo 1:
i) è inserita la lettera d) seguente: «d) alcune attività di pesca dell’Unione effettuate nelle acque dei paesi terzi nell’ambito degli accordi bilaterali sulla pesca con la Norvegia7 e il Regno Unito8, come indicato nei dettagli sui programmi specifici di controllo e ispezione riportati negli allegati IV e V;
ii) i termini «come indicato negli allegati da I a V» sono sostituiti dai termini «come indicato negli allegati da I a V bis»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I programmi specifici di controllo e ispezione sono riportati negli allegati da I a V bis e sono attuati dagli Stati membri ivi menzionati (“gli Stati membri interessati”).» ;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione (“zone interessate”);»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l’importazione e l’importazione indiretta quali definite all’articolo 2, punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio9, per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;
c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l’esportazione e la riesportazione quali definite all’articolo 2, punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;»;
3) l’articolo 3 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I programmi specifici di controllo e ispezione assicurano un’attuazione uniforme ed efficace delle misure di conservazione e controllo applicabili agli stock e alle attività di pesca di cui agli allegati da I a V bis.» ;
b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l’obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013;»;
4) l’articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri interessati procedono al controllo e all’ispezione delle attività di pesca e delle attività inerenti alla pesca per i vari stock e le varie zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione sulla base della gestione del rischio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.» ;
b) è inserito il paragrafo 3 bis seguente: «3bis Ogni peschereccio e ogni nave d’appoggio impegnati nelle attività di pesca elencate nell’allegato V bis sono inoltre oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma dell’articolo 5, paragrafo 8.» ;
5) l’articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri interessati valutano, almeno una volta all’anno, i rischi inerenti alle attività di pesca elencate negli allegati da I a V bis conformemente alla metodologia armonizzata da essi stabilita in cooperazione con l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca. La metodologia di valutazione del rischio esamina le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione e, se del caso, le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca o di accordi bilaterali.» ;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito dall’EFCA in conformità del regolamento (UE) 2019/47310 (“piano di impiego congiunto”), ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio. Per facilitare la programmazione della strategia di gestione del rischio di cui all’articolo 6 viene descritto il tipo di possibile inosservanza (minacce) delle norme applicabili della politica comune della pesca che è stato individuato. Gli Stati membri comunicano immediatamente all’EFCA eventuali variazioni del livello stimato di rischio.
c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone interessate, il livello di rischio ai sensi del paragrafo 5 è determinato dallo Stato membro interessato in collaborazione con l’EFCA, a meno che le autorità dello Stato di bandiera non comunichino, nell’ambito dell’articolo 8 della presente decisione, il livello di tale rischio.» ;
d) è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. Ai fini dell’allegato V bis, gli Stati membri procedono a una valutazione congiunta del rischio a livello di singolo peschereccio, utilizzando tutte le informazioni disponibili e pertinenti, tra cui almeno: i precedenti del peschereccio in materia di conformità; i documenti obbligatori mancanti relativi alla registrazione delle catture; i risultati dei controlli incrociati dei dati di registrazione delle catture, compresi i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di assunzione in carico, le note di vendita, i certificati di cattura e i dati VMS e AIS.» ;
6) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell’allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento per le ispezioni dei pescherecci sono stabiliti negli allegati da I a V bis, punto 4, della presente decisione.» ;
7) all’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Le attività di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca dell’Unione nelle acque e nei porti dei paesi terzi sono soggette al quadro concordato con i paesi terzi interessati.» ;
8) l’articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di monitoraggio, ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali o nelle acque dei paesi terzi. Se del caso, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell’ambito dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473. Tali attività possono comprendere impieghi congiunti con i paesi terzi.» ;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati, ispettori dell’Unione e, se del caso, funzionari e ispettori dei paesi terzi.» ;
9) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. Se del caso, i dati comprendono le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione e dei pescherecci dell’Unione che operano nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di ORGP o di accordi bilaterali. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma e, se del caso, fornisce i dati relativi alle attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque dell’Unione.» ;
10) all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/473, l’EFCA tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.» ;
11) gli allegati IV e V sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;
12) è inserito come allegato V bis il testo di cui all’allegato II della presente decisione;
13) l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen