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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione del 18 marzo 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)2, in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l’articolo 126, paragrafo 3,

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali terrestri e dei relativi prodotti. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati sanitari e di dichiarazioni, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l’ingresso nell’Unione di partite di animali e di materiale germinale. Tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per determinate categorie di animali e di materiale germinale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che i certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell’Unione.

Conformemente all’articolo 146, paragrafo 2, come pure all’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e all’articolo 162, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429, tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati sanitari per i movimenti verso un altro Stato membro di determinati animali terrestri e del materiale germinale di tali animali terrestri.

Ai fini dell’attuazione uniforme delle norme di cui al regolamento (UE) 2016/429, è pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali che contengano le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di determinati animali terrestri e del materiale germinale di tali animali terrestri.

Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione3 stabilisce norme integrative per quanto riguarda gli stabilimenti registrati e riconosciuti di materiale germinale e prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri. L’allegato IV di tale regolamento stabilisce norme integrative per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure di altri animali ivi elencati, spostato tra Stati membri. Conformemente a detto regolamento, tali certificati sanitari dovrebbero contenere, tra l’altro, informazioni pertinenti relative alla situazione della sanità animale. È pertanto opportuno tenere conto, nel presente regolamento e nei modelli di certificati in esso stabiliti, delle norme e delle prescrizioni integrative stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/686.

Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione4 stabilisce norme integrative per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova. Tale regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per tali movimenti e norme integrative per la certificazione sanitaria, in particolare norme relative alle informazioni che devono figurare nei certificati sanitari per determinati animali terrestri e uova da cova spostati in un altro Stato membro. È pertanto opportuno tenere conto, nel presente regolamento e nei modelli di certificati in esso stabiliti, delle norme integrative di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688.

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione5 stabilisce prescrizioni integrative in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, tra l’altro, di determinati animali terrestri e del materiale germinale delle specie e categorie di animali terrestri detenuti ivi elencate. Esso prescrive in particolare che tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario e, qualora sia previsto dal medesimo regolamento, da dichiarazioni o altri documenti. È pertanto opportuno tenere conto, nei modelli di certificati stabiliti nel presente regolamento, delle pertinenti garanzie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692.

Il regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce inoltre definizioni specifiche, tra l’altro, per quanto riguarda determinato materiale germinale e determinati stabilimenti di materiale germinale. Ai fini di tale regolamento delegato, il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce inoltre definizioni specifiche, tra l’altro, per quanto riguarda determinati animali terrestri, nonché le definizioni di «uova esenti da organismi patogeni specifici» e di «numero di riconoscimento unico». Il presente regolamento dovrebbe pertanto tenere conto di determinate definizioni stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2020/686 e (UE) 2020/692.

I modelli di certificati necessari per motivi di sanità animale e di benessere degli animali nonché per motivi di sanità pubblica sono attualmente contenuti in vari atti giuridici. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, come pure al fine di agevolare l’accesso da parte delle autorità competenti, degli operatori interessati e del pubblico, è opportuno consolidare in un unico atto giuridico i modelli di certificati per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione6 stabilisce i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti all’interno dell’Unione o tra Stati membri di partite di animali e prodotti, garantendo la compatibilità di tali certificati con il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) e l’agevolazione del sistema di certificazione nell’Unione. I modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri delle partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario e del modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di cui all’allegato I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza e di migliorare l’efficienza della certificazione, i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione delle partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale di cui al presente regolamento dovrebbero essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario e del modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di cui all’allegato I, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

L’articolo 237, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri autorizzino l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario, a meno che sia prevista una deroga all’articolo 237, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento. L’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che le partite di determinati animali e merci che entrano nell’Unione siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Al fine di evitare incoerenze e di facilitare i controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire modelli di certificati sanitari e un modello di certificato sanitario/ufficiale per tali partite che entrano nell’Unione.

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l’altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione nonché alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali. Detto regolamento prevede talune norme relative alla certificazione ufficiale quando la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento prescrive il rilascio di certificati ufficiali. In particolare, tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il rilascio e la sostituzione di tali certificati. In assenza di norme più specifiche nel regolamento (UE) 2016/429, le pertinenti norme relative alla certificazione ufficiale si applicano ai certificati sanitari e ai certificati sanitari/ufficiali di cui al presente regolamento.

La normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 comprende prescrizioni in materia di salute animale, ma anche, tra l’altro, norme nei settori della sicurezza alimentare e del benessere degli animali. Ai fini della chiarezza giuridica e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in sede di rilascio dei certificati, il presente regolamento dovrebbe comprendere certificati sanitari e certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale. Per facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione e all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, come pure di ridurre gli oneri amministrativi, i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi ai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.

Al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell’Unione, le prescrizioni relative ai certificati per l’ingresso nell’Unione dovrebbero comprendere prescrizioni linguistiche.

Il regolamento (UE) 2016/429 mira a ridurre gli oneri amministrativi connessi alla certificazione e alla notifica ricorrendo quanto più possibile alle tecnologie dell’informazione per molteplici scopi. Detto regolamento stabilisce inoltre talune norme relative alla possibilità che determinate partite siano accompagnate da certificati sanitari elettronici anziché da certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione7, il sistema TRACES è l’elemento dell’IMSOC che consente di elaborare i certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari o ai certificati sanitari/ufficiali. Pertanto, al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza dei mezzi elettronici di certificazione e tenendo conto dell’obiettivo di armonizzare il processo di certificazione, i modelli di certificati di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con il sistema TRACES.

L’articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati, le quali dovrebbero applicarsi ai certificati sanitari e ai certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, e tali prescrizioni comuni dovrebbero figurare nel presente regolamento.

Per evitare usi impropri e abusi, è importante definire norme relative ai casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi e ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

I modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale dovrebbero contenere informazioni relative alla partita e informazioni specifiche in materia di sanità animale e pubblica nonché, se necessario, informazioni sul benessere degli animali, certificate dal veterinario ufficiale. Nel caso di movimenti tra Stati membri, sia i modelli di certificati sanitari che i modelli di certificati sanitari/ufficiali dovrebbero contenere una parte destinata alla registrazione dei controlli ufficiali effettuati durante tali movimenti e nel luogo di destinazione, così come dei risultati di tali controlli ufficiali.

La decisione 2010/470/UE della Commissione8 stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio9. Tuttavia il regolamento (UE) 2016/429 abroga e sostituisce la direttiva 92/65/CEE a decorrere dal 21 aprile 2021. Inoltre, il regolamento (UE) 2016/429 e altri atti legislativi dell’Unione hanno abrogato determinati altri atti citati nei modelli di certificati stabiliti in tale decisione. Pertanto, per motivi di armonizzazione e di chiarezza, al fine di evitare una duplicazione delle norme, i modelli di certificati sanitari di cui alla decisione 2010/470/UE dovrebbero essere sostituiti dai modelli di certificati di cui al presente regolamento e la decisione 2010/470/UE dovrebbe essere abrogata.

È opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate da certificati rilasciati a norma dei regolamenti (CE) n. 798/200810 e (UE) n. 206/201011 della Commissione, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/201312 e (UE) 2018/65913 della Commissione, delle decisioni 2006/168/CE14, 2010/470/UE e 2010/472/UE15 della Commissione nonché di quelli rilasciati a norma delle decisioni di esecuzione 2011/630/UE16, 2012/137/UE17 e (UE) 2019/29418 della Commissione prima della data di applicazione del presente regolamento.

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen