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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2937 della Commissione del 21 novembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2024) 8323] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. Di conseguenza l’allegato di detta decisione di esecuzione è stato debitamente modificato per tenere conto di tali ulteriori focolai. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è stata modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2834 della Commissione5.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2834 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di novantacinque nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini: ventisette nell’unità regionale di Evros, venticinque nell’unità regionale di Rodopi, quattordici nell’unità regionale di Xanthi, quattordici nell’unità regionale di Kavala, quattro nell’unità regionale di Magnesia, tre nell’unità regionale di Larisa, due nell’unità regionale di Lesbo, uno nell’unità regionale della Calcidica, uno nell’unità regionale dell’Eubea, uno nell’unità regionale di Salonicco, uno nell’unità regionale dell’Etolia-Acarnania, uno nell’unità regionale di Karditsa e uno nell’unità regionale della Focide. Undici di questi nuovi focolai sono localizzati al di fuori dei limiti dei perimetri delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che erano già state istituite a seguito di precedenti focolai, in unità regionali in cui la malattia non era ancora stata segnalata, comprese le unità regionali di Salonicco, di Lesbo, di Larissa, di Karditsa, della Focide, dell’Eubea, della Calcidica e dell’Etolia-Acarnania.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell’Unione, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbe essere adeguata. È quindi necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione e istituire inoltre ulteriori zone soggette a restrizioni in relazione ai focolai nelle unità regionali di Salonicco, di Lesbo, di Larissa, di Karditsa, della Focide, dell’Eubea, della Calcidica e dell’Etolia-Acarnania.

Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale vi è un rischio molto elevato di ulteriore diffusione della malattia, in particolare perché, secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, nell’arco di tre settimane si sono verificati in totale novantacinque nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, mentre si sono verificati per la prima volta focolai nelle unità regionali di Salonicco, di Lesbo, di Larissa, di Karditsa, della Focide, dell’Eubea, della Calcidica e dell’Etolia-Acarnania, il che suggerisce che la malattia tende a persistere e a propagarsi per lunghe distanze.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Destinatario

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione