Decisione di esecuzione (UE) 2024/3087 della Commissione del 4 dicembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2024) 8677] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.
Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini. Di conseguenza l’allegato di detta decisione di esecuzione è stato più volte debitamente modificato per tenere conto di tali ulteriori focolai. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è stata modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/2937 della Commissione5.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2937 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 27 nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali di Xanthi, di Rodopi, della Focide, di Lemno, di Larissa, di Kavala, di Evros e dell’Eubea. Due di questi nuovi focolai sono localizzati al di fuori dei limiti del perimetro delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che erano già state istituite a seguito di precedenti focolai e si trovano in aree, anche nelle unità regionali dell’Eubea e di Lemno, in cui la malattia non era ancora stata segnalata.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Grecia e nel resto dell’Unione, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbe essere adeguata. È quindi necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione e definire anche altre zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in relazione ai focolai nelle unità regionali dell’Eubea e di Lemno.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure quelle delle ulteriori zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione epidemiologica attuale è molto elevato il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia, in particolare perché, secondo le informazioni fornite dalla Grecia, nell’arco di una settimana si sono verificati in totale 27 nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, tra l’altro con focolai che sono stati registrati per la prima volta focolai nell’unità regionale di Lemno, il che suggerisce che la malattia continua a persistere e a diffondersi a lunga distanza, nonostante le misure già in essere.
Inoltre in considerazione della comparsa in Grecia, nelle ultime quattro settimane, di numerosi nuovi focolai, molto distanti tra loro, di vaiolo degli ovini e dei caprini, è necessario prorogare il divieto di movimento di ovini e caprini dall’intero territorio della Grecia verso destinazioni al di fuori della Grecia almeno fino al 15 gennaio 2025 al fine di evitare la diffusione della malattia nel resto dell’Unione e ostacoli ingiustificati agli scambi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1. all’articolo 3, paragrafo 2, la data «30 novembre 2024» è sostituita dalla data «15 gennaio 2025»;
2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2 Destinatario
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2024 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione