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Decisione di esecuzione (UE) 2025/269 della Commissione del 4 febbraio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 866] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria in risposta a un focolaio confermato il 25 novembre 2024 nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 la Bulgaria ha notificato alla Commissione gravi ritardi nell'applicazione delle misure di controllo delle malattie, necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda il focolaio confermato nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik.

Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure le misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Si tiene inoltre conto della situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate nonché della situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria, così come del livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia all'interno dello Stato membro e nell'Unione. La durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, al fine di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione della malattia sia all'interno della Bulgaria che ad altri Stati membri, è fondamentale adeguare la durata delle misure di controllo nelle zone soggette a restrizioni elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni per la Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. Tali adeguamenti tengono conto del rischio significativo rappresentato dalla persistente circolazione della malattia e dalla sua potenziale diffusione al di là delle zone attualmente interessate finché non siano completamente applicate le misure di controllo delle malattie.

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 dovrebbe essere prorogato fino al 31 maggio 2025.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238

La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 è così modificata:

  1. 1. all'articolo 4, la data "31 marzo 2025" è sostituita dalla data "31 maggio 2025";

  2. 2. l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Art. 2 Destinatario

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione