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Decisione di esecuzione (UE) 2025/795 della Commissione del 14 aprile 2025 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia [notificata con il numero C(2025) 2427] (I testi in lingua slovacca, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell’ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in animali delle specie elencate sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2025/672 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza relative ai focolai di afta epizootica in stabilimenti che detenevano bovini nella contea di Győr-Moson-Sopron in Ungheria, in prossimità del confine con l’Austria, e nella regione di Trnava in Slovacchia, in prossimità del confine con l’Ungheria. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/672 prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria e Slovacchia, nonché di una di zona di sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in Austria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detti focolai, e che tali zone devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione. A causa della gravità della situazione epidemiologica, tale decisione prevede inoltre alcune restrizioni ai movimenti di animali appartenenti a specie sensibili.

Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/672, mediante l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/696 della Commissione5, la Slovacchia ha informato la Commissione in merito a un nuovo focolaio di afta epizootica in uno stabilimento che detiene bovini. Tale nuovo focolaio è localizzato nella regione di Bratislava in Slovacchia, in prossimità del confine con l’Ungheria. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Slovacchia e l’Ungheria, in collaborazione tra loro, hanno istituito nuove zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Slovacchia, e una zona di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Ungheria, in cui si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia ad altre parti di tali Stati membri o ad altri Stati membri.

È pertanto opportuno che le aree incluse in tali zone soggette a restrizioni siano definite in termini sia spaziali che temporali nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, nonché di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi. Di conseguenza è necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, e le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Slovacchia e Ungheria, e quali zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Austria, dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con tali Stati membri.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

L’Ungheria, la Repubblica d’Austria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione