Decisione di esecuzione (UE) 2025/1097 della Commissione del 23 maggio 2025 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 relativa ad alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in Ungheria e in Slovacchia [notificata con il numero C(2025) 3463] (I testi in lingua slovacca, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell’ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in animali delle specie elencate sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/672 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza riguardanti i focolai di afta epizootica in stabilimenti che detenevano bovini in Ungheria, in prossimità del confine con l’Austria, e in Slovacchia, in prossimità del confine con l’Ungheria. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/672 prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria e Slovacchia, nonché di una di zona di sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in Austria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detti focolai, e che tali zone devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione. A causa della gravità della situazione epidemiologica, tale decisione prevede inoltre alcune restrizioni ai movimenti di animali appartenenti a specie sensibili.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica e, dall’ultima modifica di tale decisione di esecuzione apportata dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/827 della Commissione5, l’Ungheria ha informato la Commissione in merito al calendario di applicazione delle misure adottate in risposta ai due focolai precedentemente notificati alla Commissione. In conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 è pertanto opportuno aggiornare il calendario relativo alle zone soggette a restrizioni istituite dall’Ungheria e dalla Slovacchia, comprendenti zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria, e una zona di sorveglianza in Slovacchia, e la durata delle misure in esse applicabili. Inoltre, data la gravità e l’urgenza della situazione epidemiologica e al fine di limitare l’ulteriore diffusione della malattia, è importante che le misure di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 continuino ad applicarsi, conformemente alle zone e alle date di cui all’allegato di tale decisione di esecuzione come modificato dalla presente decisione.
È pertanto opportuno che i perimetri delle aree incluse in tali zone soggette a restrizioni in Ungheria e in Slovacchia siano definiti in termini sia spaziali che temporali nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, nonché di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi. Di conseguenza è necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, e le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Ungheria, e quale zona di sorveglianza in Slovacchia, dovrebbero essere aggiornate nell’allegato della presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con tali Stati membri.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/672 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione di esecuzione.
Art. 2
L’Ungheria, la Repubblica d’Austria e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione