Decisione di esecuzione (UE) 2025/1261 della Commissione del 20 giugno 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 4073] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione4, adottata il 5 giugno 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, specifica alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria.
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini, situato nella regione di Burgas, a circa 90 chilometri dai focolai ad Haskovo, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato della presente decisione di esecuzione.
Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, in particolare tenuto conto di questo nuovo focolaio, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria o nel resto dell’Unione. L’elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Bulgaria una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tale zona dovrebbero pertanto figurare nell’allegato della presente decisione.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Bulgaria, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale5. Alla luce di tali considerazioni, se applicate all’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, è necessario aumentare le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio nella regione di Burgas, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, che elenca le aree in cui devono essere istituite le zone di protezione e di sorveglianza, dovrebbe pertanto essere sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione