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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1287 della Commissione del 25 giugno 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2025) 4273] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulle popolazioni animali interessate e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, notificati ad agosto 2024, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4, che stabilisce alcune misure di emergenza contro tale malattia in Grecia. In particolare essa stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.

Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di sessantaquattro nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, segnalati tra il 16 maggio e il 12 giugno 2025, in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali della Calcidica, dell’Etolia-Acarnania, della Focide, di Xanthi, di Magnesia, di Evros e di Larissa, entro i confini delle zone soggette a restrizioni precedentemente istituite. Molti di questi focolai sono stati confermati in aree in cui erano state revocate tutte le precedenti zone di protezione e di sorveglianza e l’ultimo focolaio nella stessa area è stato segnalato oltre quarantacinque giorni prima.

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, vi è un rischio elevato di persistenza continua e di ulteriore diffusione della malattia in quanto continuano a essere segnalati focolai in unità regionali quali la Calcidica, l’Etolia-Acarnania, la Focide, Xanthi e Magnesia, un fatto indicante che la malattia continua a circolare nonostante le misure già attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Grecia o nel resto dell’Unione. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta di una durata specifica delle misure ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale5.

Alla luce della persistenza fino ad oggi, senza interruzione, dell’epidemia di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia per oltre nove mesi e della ricorrenza della malattia in aree in cui si riteneva in precedenza che fosse stata eradicata, è inoltre necessario applicare ulteriori restrizioni in relazione ai movimenti di ovini e caprini, e in relazione ai relativi prodotti lattiero-caseari, dagli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni, e sospendere il ripopolamento degli stabilimenti precedentemente colpiti, al fine di arrestare l’ulteriore circolazione e diffusione della malattia.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:

  1. 1. all’articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni sono consentiti solo alle condizioni seguenti: i) sono autorizzati dall’autorità competente; ii) un numero di animali selezionati con metodo casuale, all’interno dello stesso lotto da spostare, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati nelle 48 ore precedenti lo spostamento; iii) gli animali sono spostati direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell’allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni;»;

  2. 2. all’articolo 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti: «f) I movimenti di prodotti lattiero-caseari di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni sono consentiti solo se autorizzati dall’autorità competente e: i) i prodotti sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi elencati nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687; o ii) l’autorità centrale competente sta valutando costantemente la situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini e i relativi rischi nelle zone particolari di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, sulla base di una sorveglianza adeguata e continua, tenendo conto di eventuali nuovi sviluppi della situazione epidemiologica specifica, e i risultati di tale valutazione indicano che il rischio di diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini associato a tali movimenti è trascurabile; g) è vietato il ripopolamento con ovini e caprini degli stabilimenti colpiti.».

  3. 3. L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2 Destinatario

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione