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Decisione di esecuzione (UE) 2025/1756 della Commissione del 19 agosto 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2025) 5766] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulle popolazioni animali interessate e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, notificati ad agosto 2024, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4, che stabilisce alcune misure di emergenza contro tale malattia in Grecia. In particolare, essa stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.

Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 238 nuovi focolai confermati di vaiolo degli ovini e dei caprini, segnalati tra il 12 giugno e il 4 agosto 2025, in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali della Calcidica, dell'Etolia-Acarnania, della Focide, di Evros, di Florina, di Karditsa, di Xanthi, di Magnesia, di Pieria, di Rodopi, di Serres, di Trikala e di Larissa. La maggior parte di questi focolai è stata confermata in aree in cui erano già in vigore restrizioni in relazione al vaiolo degli ovini e dei caprini, il che indica una diffusione localizzata della malattia all'interno delle aree colpite, ad eccezione dei focolai segnalati nelle unità regionali di Florina, Karditsa, Pieria, Rodopi, Serres e Trikala, colpite per la prima volta.

Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, vi è un rischio elevato di persistenza continua e di ulteriore diffusione della malattia in quanto continuano a essere confermati focolai in unità regionali quali la Calcidica, l'Etolia-Acarnania, la Focide, Xanthi, Larissa e Magnesia e al contempo sono stati anche confermati nuovi focolai in unità regionali non colpite in precedenza quali Florina, Karditsa, Pieria, Rodopi, Serres e Trikala. Ciò suggerisce che la malattia continua a circolare e a diffondersi nonostante le misure già messe in atto a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687.

L'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 prevede l'applicazione di misure di emergenza supplementari nelle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato di tale decisione di esecuzione. In considerazione della durata molto lunga dell'epidemia in corso e dei divieti prolungati di movimenti di animali nelle zone soggette a restrizioni, è necessario prevedere condizioni alternative per quanto riguarda i movimenti di caprini e ovini all'interno di una zona soggetta a restrizioni, oltre a quelle già in vigore, al fine di consentire i movimenti di tali animali destinati alla macellazione, in modo economicamente sostenibile per gli operatori, con un rischio minimo di diffusione della malattia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 3, lettera b), punto ii), di tale decisione di esecuzione (UE) 2024/2207.

L'articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 vieta inoltre i movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia fino al 31 ottobre 2025. Tuttavia, in considerazione della comparsa in Grecia, dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, di 238 nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, è altresì necessario prorogare tale divieto per evitare la diffusione della malattia nel resto dell'Unione o in paesi terzi e l'introduzione di ostacoli ingiustificati agli scambi da parte di paesi terzi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 3, lettera e), di detta decisione di esecuzione.

Inoltre, tenuto conto dei nuovi focolai in Grecia, le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero essere adeguate per evitare l'ulteriore diffusione della malattia in Grecia o nel resto dell'Unione come pure l'introduzione di ostacoli ingiustificati agli scambi da parte di paesi terzi. È pertanto necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato di detta decisione di esecuzione.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta di una durata specifica delle misure ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale5.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:

  1. 1) all'articolo 3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) un numero di animali selezionati con metodo casuale: all'interno dello stesso lotto da spostare, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati nelle 48 ore precedenti lo spostamento; o nello stabilimento di origine, sufficiente a rilevare una prevalenza della malattia del 10 % con un grado di affidabilità del 95 %, è stato sottoposto a campionamento ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni di saliva prelevati non prima dei 21 giorni precedenti la data dello spostamento e non più tardi delle 48 ore precedenti lo spostamento;»;

  2. 2) all'articolo 3, lettera e), la data «31 ottobre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

  3. 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2 Destinatario

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione