Decisione di esecuzione (UE) 2025/1761 della Commissione del 22 agosto 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 5808] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione4 è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e stabilisce le misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I, parti A e B, di tale decisione di esecuzione.
Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori quaranta focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nelle regioni di Plovdiv, Stara Zagora e Haskovo, all’interno delle zone soggette a restrizioni già istituite, nonché nella regione di Kardzhali, al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione.
Nell’attuale situazione epidemiologica vi è un rischio elevato di ulteriore diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, vi sono numerosi nuovi focolai nelle regioni già colpite, soprattutto nella regione di Plovdiv; questo significa che la malattia continua a circolare. Si registra inoltre un nuovo focolaio al di fuori delle zone soggette a restrizioni istituite di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, nella regione di Kardzhali, il che indica che la malattia si è spostata al di fuori delle aree soggette a restrizioni, nonostante le misure di controllo della malattia già in vigore.
La zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria, di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, dovrebbe pertanto essere adattata, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel territorio della Bulgaria e nel resto dell’Unione.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Bulgaria, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale5.
Alla luce della situazione epidemiologica è altresì necessario prorogare la durata delle misure supplementari applicabili nelle zone soggette a restrizioni, vale a dire il divieto di movimenti di ovini e di caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni immediatamente circostanti e da ogni ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, anche verso destinazioni situate in diverse ulteriori zone soggette a restrizioni, come stabilito nell’allegato I, parte B, nonché il divieto di movimenti di animali provenienti dalle aree della Bulgaria che non sono soggette a restrizioni dovute al vaiolo degli ovini e dei caprini verso una qualsiasi delle aree all’interno del perimetro esterno delle ulteriori zone soggette a restrizioni.
Alla luce della situazione epidemiologica è necessario anche modificare le aree di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 nel territorio della Bulgaria in cui si dovrebbero applicare ulteriori misure di emergenza come quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché il divieto di movimenti di ovini e di verso una destinazione situata al di fuori dei perimetri esterni di tali aree, in seguito alla revoca delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, nonché la durata di tali misure.
In aggiunta, al fine di ridurre al minimo il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia, è inoltre necessario prorogare il divieto dei movimenti di caprini e di ovini dal territorio della Bulgaria verso una destinazione situata al di fuori di tale paese.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione di tale malattia dagli stabilimenti interessati in Bulgaria ad altre parti di detto Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 si applichino quanto prima.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata:
1) all’articolo 2, lettera c), la data «31 ottobre 2025» è sostituita dalla data «30 novembre 2025»;
2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione