diritto.io

Decisione (UE) 2025/1771 della Commissione dell’8 settembre 2025 che fissa le tasse dovute all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per i compiti attribuitile a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione (UE) 2020/2152 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia1, in particolare l’articolo 32,

Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell’energia elettrica e del gas e parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza dei mercati dell’energia all’ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce un insieme esaustivo di norme a tal fine.

A norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («Agenzia») ha il compito di monitorare, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolazione e altre autorità nazionali, i mercati dell’energia all’ingrosso per assicurarne l’effettiva sorveglianza. L’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942 ha introdotto il pagamento di tasse per migliorare il finanziamento dell’Agenzia e coprire i costi relativi alle funzioni da essa svolte a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011.

L’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942 definisce l’ambito di applicazione e i principi di base del regime di tassazione e incarica la Commissione di fissare le tasse e le relative modalità di pagamento, incarico che la Commissione ha espletato adottando la decisione (UE) 2020/21523. L’aumento dei fondi a sua disposizione ha consentito all’Agenzia di aumentare la qualità dei servizi offerti ai soggetti che comunicano dati e agli operatori di mercato in generale.

Il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione4 stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall’Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, dotati di personalità giuridica e percettori dei contributi a carico del bilancio dell’Unione. L’Agenzia rientra tra questi organismi e, come esige il regolamento delegato (UE) 2019/715, ha adottato le proprie regole finanziarie («regolamento finanziario dell’Agenzia»)5, che sono conformi con quelle previste dal medesimo regolamento delegato.

Il documento di programmazione dell’Agenzia, istituito a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 e dell’articolo 32 del regolamento finanziario dell’Agenzia, contiene la programmazione annuale e pluriennale e, in questo contesto, definisce in dettaglio i compiti dell’Agenzia e le risorse che vi sono assegnate. Il documento di programmazione è pertanto lo strumento adatto per individuare i costi che le tasse possono coprire in applicazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942.

A norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942, la Commissione formula un parere sul progetto di documento di programmazione dell’Agenzia, comprese le proposte dell’Agenzia per quanto riguarda i costi considerati finanziabili con le tasse.

Secondo il considerando 37 del regolamento (UE) 2019/942, l’Agenzia dovrebbe essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell’Unione. Le entrate delle tasse non dovrebbero quindi superare il contributo che l’Agenzia riceve dal bilancio dell’Unione.

Per indicare con trasparenza che le tasse sono usate solo per coprire i costi ammissibili e che l’Agenzia continua a essere finanziata principalmente dal bilancio generale dell’Unione, la relazione annuale di attività consolidata, elaborata a norma dell’articolo 48 del regolamento finanziario dell’Agenzia, dovrebbe contenere informazioni sulle diverse fonti delle entrate e sul loro uso.

Alla luce degli sviluppi dei mercati dell’energia e sulla scorta della crisi energetica, il regolamento (UE) n. 1227/2011 è stato modificato nel maggio 2024 dai regolamenti (UE) 2024/11066 e (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio7, che hanno introdotto una serie di modifiche del quadro di comunicazione dei dati relativi ai prodotti energetici all’ingrosso. Ora, ad esempio, occorre comunicare all’Agenzia anche i dettagli delle operazioni relative allo stoccaggio di energia elettrica, idrogeno o gas naturale, così come di quelle relative ai mercati del bilanciamento. Inoltre i cambiamenti che avvengono nel mercato, come ad esempio l’aumento della negoziazione ad alta frequenza, cui va aggiunta l’inflazione, risultano in maggiori costi a carico dell’Agenzia. Il regolamento (UE) 2024/1106 ha attribuito anche all’Agenzia il nuovo compito di esercitare i poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli da 13 a13 quater e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Il regolamento (UE) n. 1227/2011, come modificato, stabilisce che gli operatori di mercato debbano comunicare i dati di cui agli articoli 7 quater e 8 del medesimo regolamento solo tramite i meccanismi di segnalazione registrati (RRM, Registered Reporting Mechanism) e debbano comunicare le informazioni privilegiate e segnalare le informazioni privilegiate comunicate solo tramite le piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP, Inside Information Platform). Gli RRM e le IIP devono essere autorizzati dall’Agenzia secondo determinati requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1227/2011, come modificato, e ulteriormente precisati dalla Commissione per mezzo di un regolamento delegato a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 8, e dell’articolo 9 bis, paragrafo 6, del suddetto regolamento. L’Agenzia è tenuta a controllare che RRM e IIP continuino a essere conformi ai requisiti in base ai quali sono stati autorizzati e, se non lo sono, ne revoca l’autorizzazione.

Anche il regolamento (UE) 2019/942 è stato modificato per riprodurvi le modifiche introdotte nel regolamento (UE) n. 1227/2011. In particolare, in applicazione dell’articolo 32 modificato del regolamento (UE) 2019/942, le tasse dovute all’Agenzia devono coprire la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni comunicate dagli operatori di mercato, o da persone o soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e per la comunicazione delle informazioni privilegiate a norma degli articoli 4 e 4 bis del medesimo regolamento. Le entrate generate da queste tasse possono anche coprire i costi sostenuti dall’Agenzia per l’esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli da 13 a 13 quater e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011. L’importo che dovrà essere coperto dalle tasse, stabilito dall’Agenzia, può essere inferiore ai costi ammissibili totali.

Conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942, le tasse dovrebbero essere proporzionate al costo dei servizi forniti in maniera economicamente efficace, sufficienti a coprire questo costo e fissate a un livello tale da garantire che non siano discriminatorie e non rappresentino oneri finanziari o amministrativi eccessivi per gli operatori di mercato o i soggetti che agiscono per loro conto.

Per tenere conto delle modifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2024/1106 e (UE) 2024/1789 è perciò opportuno abrogare la decisione (UE) 2020/2152.

La decisione (UE) 2020/2152 poneva l’obbligo di pagare le tasse in capo agli RRM, attraverso i quali, in quel momento, la maggior parte degli operatori di mercato comunicava i dati registrati. Gli RRM sono attualmente registrati dall’Agenzia in base all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione8. L’Agenzia registra anche le IIP, tramite cui gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate. È opportuno che la definizione di RRM e i relativi riferimenti rispecchino il fatto che, sebbene in futuro gli RRM debbano essere autorizzati dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011, l’obbligo di pagamento delle tasse continua ad applicarsi a quelli già registrati presso l’Agenzia anche se non ancora autorizzati. Le IIP finora non rientravano nel campo di applicazione della decisione (UE) 2020/2152. Dato che però, in base alle modifiche legislative summenzionate, le IIP sono tenute a versare tasse all’Agenzia, la presente decisione si applica anche ad esse, nello specifico una volta autorizzate a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011.

La presente decisione aggiorna la definizione di «registrazione delle operazioni», con un rimando al regolamento (UE) n. 1227/2011 in modo che non possa essere alterata da eventuali modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014. La definizione, che è fondamentale per identificare i gruppi di dati e quindi per calcolare le tasse, dovrebbe essere sufficientemente dettagliata. Ai fini dell’identificazione dei gruppi di dati, l’operatore di mercato è considerato il beneficiario dell’operazione o, se questa informazione non è disponibile, la controparte dell’operazione.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, come modificato, introduce l’obbligo per gli operatori di mercato di comunicare all’Agenzia le informazioni circa le loro esposizioni. È opportuno che la presente decisione contempli e tenga conto di questo nuovo obbligo di comunicazione.

I principali fattori di costo dei servizi pertinenti, e quindi dei costi ammissibili dell’Agenzia, sono il numero di RRM e IIP, il numero degli operatori di mercato per conto dei quali essi comunicano dati e il volume e le caratteristiche dei dati comunicati. Per tradurre questi fattori di costo, la tassa dovuta da ciascun RRM dovrebbe essere la somma di un importo fisso, vale a dire la componente della tassa dovuta per l’iscrizione, e un importo variabile, ossia la componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni. Quest’ultima dipende dal numero di operatori di mercato per i quali l’RRM comunica i dati nonché dal volume e dalle caratteristiche dei dati comunicati.

Le modifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2024/1106 e (UE) 2024/1789 comportano un aumento notevole dei costi dell’Agenzia che dovranno essere coperti dalle tasse. È pertanto opportuno che con la presente decisione siano aumentate sia la componente fissa d’iscrizione sia le entrate generate dalla componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni. Al tempo stesso le tasse non dovrebbero comportare oneri finanziari indebiti per gli RRM e quindi indirettamente per gli operatori di mercato. Le entrate generate dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni dovrebbero essere aumentate in modo proporzionale, così da evitare sia un aumento ingente delle entrate provenienti dai piccoli operatori di mercato che comunicano poche registrazioni di operazioni, sia un aumento eccessivo di quelle provenienti dagli operatori di mercato che comunicano invece grandi volumi di registrazioni.

L’importo fisso dovrebbe rispecchiare i costi sostenuti dall’Agenzia per trattare le domande di autorizzazione o registrazione degli RRM e per assicurare che gli RRM già autorizzati o registrati continuino a rispettare le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1227/2011. In futuro queste prescrizioni dovranno essere ulteriormente precisate dalla Commissione per mezzo di un regolamento delegato a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 8, e dell’articolo 9 bis, paragrafo 6, del suddetto regolamento. Poiché questi costi sono sostenuti dall’Agenzia a prescindere dal fatto che gli RRM trasmettano registrazioni delle operazioni o dati fondamentali, l’importo fisso dovrebbe essere pagato da tutti gli RRM.

In applicazione dell’articolo 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e una volta adottato l’atto delegato che integra detto articolo, l’Agenzia sarà incaricata di autorizzare e vigilare le IIP, come fa per gli RRM. È pertanto opportuno che le IIP paghino una tassa fissa equivalente alla componente fissa della tassa dovuta dagli RRM per l’iscrizione.

L’Agenzia raccoglie dati fondamentali come le informazioni relative alla capacità e all’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica e gas naturale, oppure alla capacità e all’uso degli impianti di GNL, solo per integrare le registrazioni delle operazioni raccolte. I dati fondamentali non dovrebbero pertanto rientrare nel calcolo della componente variabile della tassa. Poiché lo status dell’RRM è già di per sé un fattore di costo significativo per l’Agenzia, gli RRM che comunicano dati fondamentali dovrebbero comunque pagare la componente fissa della tassa.

Per evitare oneri finanziari eccessivi agli RRM, l’importo variabile della componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni dovrebbe rispecchiare il volume di registrazioni delle operazioni comunicate, che è collegato al volume degli scambi e quindi alle entrate potenziali dell’RRM. La componente variabile dovrebbe tener conto del fatto che molti RRM trasmettono dati per numerosi operatori di mercato che spesso lavorano in più mercati organizzati e si servono di canali commerciali diversi.

Al fine di riuscire a scoprire gli abusi di mercato, l’Agenzia raccoglie dati non solo sulle compravendite e su altri contratti, ma anche, in quantità considerevole, sugli ordini di compravendita collocati nei mercati organizzati, come le borse dell’energia. Gli ordini di compravendita dovrebbero pertanto essere coperti dal regime di tassazione allo scopo di assicurare la proporzionalità dei costi. Lo dovrebbero essere anche, per le stesse ragioni, le informazioni relative al ciclo di vita.

La compravendita di prodotti energetici all’ingrosso nei mercati organizzati è caratterizzata da un livello di standardizzazione maggiore rispetto a quanto avviene al di fuori dei mercati organizzati. Inoltre, le registrazioni delle operazioni comunicate dai mercati organizzati includono ordini di compravendita. Determinate forme di negoziazione dei contratti standard, come la negoziazione algoritmica e la negoziazione ad alta frequenza, stanno assumendo sempre più importanza, ragion per cui dai mercati organizzati sono comunicati più ordini di negoziazione per contratto di fornitura standard rispetto ai contratti di fornitura conclusi fuori da questi mercati. Nel calcolare la componente variabile della tassa, le registrazioni delle operazioni sui prodotti energetici all’ingrosso provenienti dai mercati organizzati dovrebbero quindi essere ponderate in modo diverso da quelle non provenienti da tali mercati.

In applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e una volta adottato l’atto di esecuzione che integra detto articolo, gli RRM comunicheranno all’Agenzia le esposizioni di ciascun operatore di mercato. È quindi opportuno prevedere una componente apposita della tassa stabilendo un importo fisso per ciascuna comunicazione effettuata a tal fine, indipendentemente dal contenuto o dalla lunghezza.

In applicazione dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia, questa fornisce servizi solo dopo il pagamento integrale della tassa corrispondente. Poiché le tasse sono calcolate in base al volume di registrazioni delle operazioni comunicate e di segnalazioni di informazioni privilegiate trasmesse nell’anno precedente, i volumi ammissibili possono essere accertati e le fatture inviate solo all’inizio dell’anno. Gli RRM e le IIP dovrebbero tuttavia poter sempre comunicare i dati e trasmettere le segnalazioni di informazioni privilegiate all’Agenzia, quindi anche prima di aver pagato la fattura per l’anno in questione. Gli RRM che cessano di essere autorizzati o registrati dall’Agenzia non dovrebbero avere diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione dalle tasse dovute. Analogamente le IIP che cessano di essere autorizzate dall’Agenzia non dovrebbero avere diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione dalle tasse dovute.

In caso di rettifica positiva o negativa intesa a compensare le differenze tra la componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni pagata l’anno precedente e quella che avrebbe dovuto essere pagata viste le comunicazioni effettive nell’anno in questione, il calcolo dell’importo della rettifica dovrebbe fondarsi sulla componente della tassa effettivamente pagata dall’RRM nell’anno precedente e non sull’importo calcolato inizialmente, dato che l’importo effettivamente pagato può essere diverso da quello calcolato inizialmente nel caso si applichi un fattore di riduzione.

Poiché sostiene costi aggiuntivi che devono essere coperti dalle tasse già nel 2025, l’Agenzia dovrebbe poter riscuotere un supplemento equivalente alla differenza tra le entrate generate dalle tasse iscritte a bilancio nel suo documento di programmazione per il periodo 2025-2027 e la somma degli importi già fatturati nel 2025. Il calcolo del supplemento dovrebbe essere semplice, affinché gli RRM possano individuare facilmente come i vari operatori di mercato per conto dei quali comunicano i dati incidono sul supplemento fatturato. È pertanto opportuno che il supplemento dipenda dal numero di operatori di mercato per conto dei quali l’RRM comunica registrazioni delle operazioni. L’operatore di mercato che comunica i dati tramite più di un RRM dovrebbe tuttavia essere preso in considerazione per ogni RRM nel calcolo del supplemento. Dato che il supplemento potrebbe ripercuotersi sugli oneri pagati dall’operatore di mercato all’RRM, gli operatori di mercato che hanno cessato di essere tali nei primi mesi del 2025 non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del supplemento.

Perché le tasse generino entrate sufficienti a coprire i suoi costi ammissibili, l’Agenzia dovrebbe avere la possibilità di aggiungere un supplemento alle fatture inviate nel gennaio 2026. È opportuno che l’entità del supplemento sia basata sul numero di operatori di mercato per conto dei quali l’RRM comunica le registrazioni delle operazioni. Dato che l’eventuale supplemento nel 2026 è calcolato contemporaneamente alle altre componenti della tassa, il calcolo può fondarsi sul numero di operatori di mercato individuati per l’RMM in sede di calcolo della componente basata sulle registrazioni delle operazioni. A fini di certezza giuridica e per assicurare agli RRM che questa possibilità non sia sfruttata per aumentare indebitamente i costi ammissibili dell’Agenzia, le entrate totali che l’Agenzia può riscuotere, compreso il supplemento, non dovrebbero essere superiori alla stima delle entrate generate dalle tasse che figura nel documento di programmazione dell’Agenzia per il periodo 2025-2027, oppure alle entrate generate dalle tasse iscritte a bilancio nel documento di programmazione dell’Agenzia per il periodo 2026-2028, se questo secondo valore è inferiore.

Il calcolo della componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni è molto diverso a partire dal 2026 rispetto agli anni precedenti. Di conseguenza nel 2026 si potrebbero ottenere valori esorbitanti per l’importo della rettifica calcolato a compensazione della differenza tra la componente basata sulle registrazioni delle operazioni pagata nel 2025 e quella che avrebbe dovuto essere pagata viste le comunicazioni effettive nel 2025. È pertanto opportuno che nel 2026 l’Agenzia calcoli l’importo della rettifica sottraendo la componente basata sulle registrazioni delle operazioni pagata nel 2025 non dalla componente calcolata bensì da un valore predefinito calcolato in funzione delle sottocomponenti della tassa per i vari gruppi di dati applicabili prima dell’adozione della presente decisione.

Essendo le esposizioni comunicate ex post, nell’anno in cui diviene applicabile l’obbligo di comunicarle («anno di riferimento») l’Agenzia riceverà meno comunicazioni di questo tipo rispetto agli anni successivi. Il numero di comunicazioni delle esposizioni segnalate dall’RRM nell’anno di riferimento deve pertanto essere adeguato, così da fungere da base congrua per il calcolo della relativa componente della tassa nell’anno successivo. Nell’anno di riferimento non si calcolerà la componente basata sulla comunicazione delle esposizioni.

Per evitare che la presente decisione debba essere modificata unicamente perché le entrate generate dalle tasse non bastano a coprire i costi ammissibili a causa dell’inflazione, è opportuno adeguare automaticamente le tasse all’inflazione nel caso in cui le entrate risultassero inferiori ai costi ammissibili. Inoltre, per consentire agli RRM e alle IIP di prepararsi alle variazioni delle componenti della tassa, è auspicabile che l’adeguamento abbia effetto solo nell’anno successivo e sia annunciato dall’Agenzia con sufficiente anticipo.

L’agenzia dovrebbe inviare fatture agli RRM e alle IIP. Poiché le tasse sono determinate interamente dalla presente decisione, che per l’Agenzia costituisce la base dell’accertamento dei crediti, a norma dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia le fatture dovrebbero essere note di addebito.

Le fatture inviate agli RRM dovrebbero includere informazioni sulle modalità di calcolo della tassa affinché sia chiaro all’RRM il modo in cui i vari operatori di mercato per conto dei quali esso trasmette i dati contribuiscono all’importo fatturato. Per evitare oneri finanziari indebiti agli RRM, questi dovrebbero poter pagare a rate le fatture elevate, d’accordo con l’Agenzia. Al tempo stesso le entrate generate dalle tasse devono essere regolari e pianificabili affinché l’Agenzia possa coprire i suoi costi e pianificare la spesa di conseguenza. L’aumento delle entrate generate dalle tasse potrebbe significare che, se fosse mantenuto il termine del 30 settembre per tutte le fatture, l’Agenzia disporrebbe di una parte consistente di tali entrate solo negli ultimi mesi dell’anno. È pertanto opportuno applicare il termine del 30 settembre solo per le fatture più elevate ed esigere invece che quelle di importo minore siano pagate entro il 30 giugno.

Decidere in che misura i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica o di trasporto del gas che sono RRM possano recuperare i costi sostenuti per pagare le tasse dovute all’Agenzia rivalendosi sulle utenze attraverso le tariffe di rete rientra tra i doveri e le competenze delle autorità di regolazione degli Stati membri a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e dell’articolo 78, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

A norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942 la Commissione riesamina periodicamente il livello delle tasse. Il riesame dovrebbe essere effettuato contestualmente alla valutazione dei risultati dell’Agenzia in applicazione dell’articolo 45 del medesimo regolamento. Questa prescrizione non impedisce alla Commissione di rivedere il regime di tassazione indipendentemente dalla valutazione.

Conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942, ha avuto luogo una consultazione pubblica e sono stati consultati il consiglio di amministrazione e il comitato dei regolatori dell’Agenzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

La presente decisione fissa le tasse e le relative modalità di versamento all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («Agenzia») in applicazione dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/942.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di «piattaforma per le informazioni privilegiate» e «mercato organizzato» di cui all’articolo 2, punti 17) e 20), del regolamento (UE) n. 1227/2011 e la definizione di «dati fondamentali» di cui all’articolo 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

  1. (1) «meccanismo di segnalazione registrato» (RRM): soggetto autorizzato dall’Agenzia in conformità dell’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 o registrato dall’Agenzia in conformità dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 ai fini della comunicazione delle registrazioni delle operazioni o di dati fondamentali;

  2. (2) «registrazione delle operazioni»: singolo insieme di dati comunicato all’Agenzia contenente informazioni su una compravendita, un ordine di compravendita, sia esso abbinato o non abbinato, o una compravendita bilaterale relativa a prodotti energetici all’ingrosso, compreso qualsiasi evento del ciclo di vita di tale compravendita, ordine di compravendita o compravendita bilaterale, esclusi i dati relativi agli ordini generati dal sistema;

  3. (3) «comunicazione delle esposizioni»: trasmissione individuale all’Agenzia da parte dell’RRM per conto di un operatore di mercato in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 contenente informazioni sulla base delle quali l’Agenzia calcola le esposizioni dell’operatore di mercato;

  4. (4) «operatore di mercato»: soggetto registrato presso l’autorità nazionale di regolazione dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Art. 3 Costi coperti dalle tasse

(1) Il documento di programmazione, che include il bilancio, adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno in applicazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 («documento di programmazione») individua i costi finanziabili con le tasse nell’anno successivo e fornisce una stima dei costi ammissibili che si pianifica di finanziare con le tasse nei due anni successivi. Sono ammissibili i costi, comprese le spese generali, sostenuti dall’Agenzia per:

  1. (a) la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni trasmesse dagli RRM;

  2. (b) la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni trasmesse dalle IIP;

  3. (c) l’esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli da 13 a 13 quater e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

(2) Il documento di programmazione fissa l’importo che dovrà essere coperto dalle tasse l’anno successivo. L’importo:

  1. (a) non supera i costi ammissibili in applicazione del paragrafo 1;

  2. (b) è inferiore al contributo dell’Unione all’Agenzia a carico del bilancio dell’Unione per l’anno in questione.

(3) L’Agenzia fornisce informazioni dettagliate sull’importo delle tasse riscosse e sui costi coperti dalle tasse nell’anno precedente nella relazione annuale di attività consolidata in applicazione dell’articolo 48 del regolamento finanziario dell’Agenzia. L’Agenzia rende pubbliche le sezioni pertinenti di tale comunicazione.

Art. 4 Obbligo di pagamento delle tasse: RRM

(1) L’RRM paga una tassa annuale calcolata in applicazione dell’articolo 6. Tutte le tasse sono pagate in EUR.

(2) Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Agenzia invia all’RRM la fattura della tassa annuale da pagare entro il termine di quattro settimane. La fattura contiene informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo della tassa. L’Agenzia e l’RRM possono stabilire di comune accordo che le fatture d’importo superiore a 250000 EUR siano pagate a rate. Il termine ultimo di pagamento dell’ultima rata per le fatture comprese tra 250000 EUR e 1000000 EUR è il 30 giugno e per le fatture superiori a 1000000 EUR è il 30 settembre.

(3) Se un soggetto chiede di diventare un RRM, l’Agenzia gli invia una fattura pari al 50 % della componente fissa d’iscrizione in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e accoglie la domanda solo dopo il pagamento della fattura. Se l’Agenzia respinge la domanda perché il soggetto non soddisfa i requisiti di cui all’atto delegato adottato in conformità dell’articolo 9 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 o di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, il soggetto non ha diritto al rimborso della tassa pagata. Dopo la registrazione o l’autorizzazione del soggetto come RRM, l’Agenzia gli invia la fattura della tassa residua, che consiste nel 50 % della componente fissa d’iscrizione in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e nella componente basata sulle registrazioni delle operazioni in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, a meno che l’RRM non dichiari che comunicherà unicamente dati fondamentali.

(4) Gli RRM che cessano di essere autorizzati o registrati dall’Agenzia non hanno diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione dalle tasse dovute.

Art. 5 Obbligo di pagamento delle tasse: IIP

(1) L’IIP paga una tassa annuale di 15000 EUR.

(2) Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’articolo 6 e delle tasse individuali che ciascuna IIP deve pagare in applicazione del paragrafo 1 supera l’importo da coprire con le tasse in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, la tassa annuale che ciascuna IIP deve pagare è ridotta moltiplicandola per un fattore di riduzione calcolato come segue: Fattore di riduzioneimporto ex art. 3, paragrafo 2/somma delle tasse individuali calcolate ex art. 5, paragrafo 1, e art. 6, paragrafi da 1 a 7

(3) Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Agenzia invia all’IIP la fattura della tassa annuale da pagare entro il termine di quattro settimane.

(4) Se un soggetto chiede di diventare un’IIP, l’Agenzia gli invia una fattura pari al 50 % della tassa in applicazione del paragrafo 1 e accoglie la domanda solo dopo il pagamento della fattura. Se l’Agenzia respinge la domanda perché il soggetto non soddisfa i requisiti di cui all’atto delegato adottato in conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1227/2011, il soggetto non ha diritto al rimborso della tassa pagata. Dopo l’autorizzazione del soggetto come IIP, l’Agenzia gli invia la fattura della tassa residua in applicazione del paragrafo 1.

(5) Le IIP che cessano di essere autorizzate dall’Agenzia non hanno diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione dalle tasse dovute.

Art. 6 Calcolo delle tasse annuali individuali per gli RRM

(1) La tassa annuale che l’RRM deve pagare corrisponde alla somma di quanto segue:

  1. (a) la componente fissa d’iscrizione di 15000 EUR;

  2. (b) se pertinente, la componente basata sulla comunicazione delle esposizioni calcolata in applicazione del paragrafo 2;

  3. (c) se pertinente, la rettifica positiva o negativa intesa a compensare la differenza tra la componente basata sulla comunicazione delle esposizioni pagata l’anno precedente e quella che avrebbe dovuto essere pagata viste le comunicazioni effettive nell’anno in questione;

  4. (d) la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata in applicazione dell’articolo 7, a meno che l’RRM non comunichi esclusivamente dati fondamentali;

  5. (e) se pertinente, la rettifica positiva o negativa intesa a compensare la differenza tra la componente basata sulle registrazioni delle operazioni pagata l’anno precedente e quella che avrebbe dovuto essere pagata viste le comunicazioni effettive nell’anno in questione.

(2) La componente basata sulla comunicazione delle esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolata sommando tutte le comunicazioni delle esposizioni che l’Agenzia ha ricevuto dall’RRM nell’anno precedente e moltiplicando la somma per 250 EUR.

(3) L’importo della rettifica di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato sottraendo la componente basata sulla comunicazione delle esposizioni pagata nell’anno precedente da quella calcolata nell’anno in corso.

(4) Un importo negativo della rettifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non può superare la componente basata sulla comunicazione delle esposizioni calcolata per l’anno in corso.

(5) L’importo della rettifica di cui al paragrafo 1, lettera e), è calcolato sottraendo la componente basata sulle registrazioni delle operazioni pagata nell’anno precedente da quella calcolata nell’anno in corso.

(6) Se l’RRM è stato registrato o autorizzato nell’anno precedente, l’importo della rettifica in applicazione del paragrafo 1, lettera e), è calcolato sottraendo l’importo in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, dalla componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata nell’anno in corso in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 5, dopo aver diviso la suddetta componente per 365 e moltiplicato il quoziente per il numero di giorni di calendario tra la data di registrazione e la fine dell’anno precedente.

(7) Un importo negativo della rettifica di cui al paragrafo 1, lettera e), non può superare la componente basata sulle registrazioni delle operazioni calcolata per l’anno in corso.

(8) Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dei paragrafi da 1 a 7 e delle tasse individuali che ciascuna IIP deve pagare in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, supera l’importo da coprire con le tasse in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, la tassa individuale che ciascun RRM deve pagare è ridotta moltiplicandola per un fattore di riduzione calcolato come segue: Fattore di riduzioneimporto ex art. 3, paragrafo 2/somma delle tasse individuali calcolate ex art. 5, paragrafo 1, e art. 6, paragrafi da 1 a 7

Art. 7 Calcolo della componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni

(1) La componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni è calcolata in base alle registrazioni delle operazioni trasmesse nell’anno precedente da ciascun RRM come segue:

  1. (a) l’Agenzia individua i gruppi di dati dell’RRM. Un gruppo di dati consiste in uno degli elementi seguenti:

    1. i) tutte le registrazioni delle operazioni che riguardano i prodotti energetici all’ingrosso in applicazione degli articoli 7 quater e 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011, comunicate all’Agenzia su base continua o periodica, provenienti da un operatore di mercato specifico che si avvale di un mercato organizzato specifico;

    2. ii) tutte le registrazioni delle operazioni che riguardano i prodotti energetici all’ingrosso in applicazione degli articoli 7 quater e 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011, comunicate all’Agenzia su base continua o periodica, provenienti da un operatore di mercato specifico che non si avvale di un mercato organizzato;

  2. (b) per ciascun gruppo di dati di cui alla lettera a), l’Agenzia individua la sottocomponente della tassa in applicazione del paragrafo 2 o 3;

  3. (c) la componente basata sulle registrazioni delle operazioni è la somma delle sottocomponenti individuate in applicazione della lettera b).

(2) Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), sono le seguenti:

Registrazioni delle operazioni per gruppo di datiSottocomponente della tassa in EUR
da 1 a 100250
da 101 a 1000500
da 1001 a 100001000
da 10001 a 1000002000
da 100001 a 1 milione4000
da più di 1 milione a 10 milioni8000
da più di 10 milioni a 100 milioni16000
da più di 100 milioni a 1 miliardo32000
da più di 1 miliardo a 2 miliardi64000
più di 2 miliardi96000

(3) Le sottocomponenti della tassa per gruppo di dati per le registrazioni delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), sono le seguenti:

Registrazioni delle operazioni per gruppo di datiSottocomponente della tassa in EUR
da 1 a 10250
da 11 a 100500
da 101 a 10001000
da 1001 a 100002000
da 10001 a 1000004000
da 100001 a 1 milione8000
da più di 1 milione a 10 milioni16000
più di 10 milioni32000

(4) Nel caso di un nuovo RRM, la componente basata sulle registrazioni delle operazioni nell’anno di registrazione è pari a 100 EUR per ogni giorno di calendario compreso tra la data di autorizzazione o registrazione e la fine dell’anno. L’RRM e l’Agenzia possono stabilire di comune accordo un importo diverso che corrisponda meglio alle comunicazioni attese dell’RRM.

(5) Nel caso di un nuovo RRM autorizzato o registrato nell’anno precedente, il numero di registrazioni delle operazioni per ciascun gruppo di dati è adeguato come segue prima di individuare le rispettive sottocomponenti della tassa: Numero adeguatonumero di registrazioni delle operazioni trasmesse nell^'anno precedente*365/giorni di calendario tra la data di registrazione e la fine dell^'anno precedente

Art. 8 Adeguamento all’inflazione

(1) Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 7, e delle tasse fatturate alle IIP in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, è inferiore ai costi ammissibili individuati in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, gli importi stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, sono aumentati del tasso d’inflazione dell’Unione con effetto nell’anno successivo.

(2) Il tasso d’inflazione dell’Unione da applicare è il tasso di cambio per gli ultimi 12 mesi pubblicato in «IPCA Eurostat (tutte le voci) - tutti i paesi dell’Unione europea» nel maggio precedente all’anno in cui avrà effetto l’aumento.

(3) L’Agenzia pubblicherà gli importi aumentati di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui avrà effetto l’aumento.

Art. 9 Imposizione del pagamento

(1) Le fatture inviate dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2 o 3, oppure dell’articolo 5, paragrafo 3 o 4, costituiscono note di addebito in applicazione dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia.

(2) L’Agenzia adotta tutte le misure giuridiche opportune per assicurare il pagamento integrale delle fatture emesse applicando le norme pertinenti del regolamento finanziario dell’Agenzia, comprese quelle relative agli interessi di mora e al recupero.

(3) Se l’RRM è moroso di almeno un mese nel pagamento della tassa, l’Agenzia può decidere di sospenderne la capacità di trasmetterle dati fino al pagamento integrale della tassa.

Art. 10 Disposizioni transitorie nel 2025

(1) Entro due settimane dall’entrata in vigore della presente decisione l’Agenzia invia a ciascun RRM la fattura del supplemento da pagare entro il termine di quattro settimane.

(2) Il supplemento che l’RRM è tenuto a pagare è così calcolato:

  1. (a) si individua, per ogni RRM, il numero di operatori di mercato registrati al 30 giugno 2025 in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011 per conto dei quali l’RRM ha comunicato le registrazioni delle operazioni nel periodo compreso tra il 1o°gennaio e il 30 giugno 2025;

  2. (b) si sommano tutti gli operatori di mercato individuati in applicazione della lettera a);

  3. (c) si divide il numero individuato in applicazione della lettera a) per la somma ottenuta in applicazione della lettera b) e si moltiplica il quoziente per 7,6 milioni di EUR.

Art. 11 Disposizioni transitorie nel 2026

(1) Se nel 2026 la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 7, e delle tasse fatturate alle IIP in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, è inferiore all’importo iscritto a bilancio per il 2026 come entrate generate dalle tasse nel documento di programmazione dell’Agenzia per il periodo 2026-2028, le fatture inviate in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, includono un supplemento.

(2) La somma dei supplementi corrisponde alla differenza tra l’importo iscritto a bilancio per il 2026 come entrate generate dalle tasse nel documento di programmazione dell’Agenzia per il periodo 2026-2028 oppure tra 23,5 milioni di EUR, se questo secondo valore è inferiore, e la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’articolo 6, paragrafi da 1 a 7, insieme alla somma delle tasse fatturate alle IIP in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1.

(3) Il supplemento da includere nella fattura a carico di un RRM è calcolato dividendo il numero dei gruppi di dati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), individuati per l’RRM in sede di calcolo della tassa annuale individuale nel gennaio 2026 per la somma dei gruppi di dati individuati per tutti gli RRM nel gennaio 2026 e moltiplicando il quoziente per la differenza di cui al paragrafo 2.

(4) In deroga all’articolo 6, paragrafo 5, nel 2026 l’importo della rettifica di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), è calcolato sottraendo la componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni pagata nel 2025 dal valore che si sarebbe ottenuto calcolando questa componente nel 2026 usando i valori che figurano nell’allegato.

(5) L’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, non si applicano alle tasse riscosse nel 2026.

Art. 12 Altre norme transitorie

(1) In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, nell’anno successivo a quello in cui diviene applicabile l’obbligo di comunicazione delle esposizioni («anno di riferimento») la componente della tassa basata sulla comunicazione delle esposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è calcolata sommando tutte le comunicazioni delle esposizioni che l’Agenzia ha ricevuto dall’RRM nell’anno di riferimento, dividendo questa somma per il numero di comunicazioni delle esposizioni dovute nell’anno di riferimento e moltiplicando il quoziente per 1000 EUR.

(2) L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, non si applica alle tasse riscosse nell’anno successivo all’anno di riferimento.

Art. 13 Valutazione

La Commissione valuta l’attuazione della presente decisione cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni cinque anni.

Art. 15 Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen