Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile.
La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5 e la direttiva 2009/73/CE hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.
Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio7 hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell’energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell’Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire, in particolare, un pari livello di tutela dei consumatori. In particolare, la politica energetica dell’Unione dovrebbe preoccuparsi dei consumatori vulnerabili e far fronte alla povertà energetica.
Mediante il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio8, l’Unione si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le norme del mercato interno relative ai combustibili gassosi devono essere allineate a tale regolamento. In tale contesto, l’Unione ha stabilito le modalità per aggiornare i propri mercati dell’energia, anche per quanto riguarda la decarbonizzazione dei mercati del gas, nelle comunicazioni della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico» («strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico») e «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra» («strategia dell’UE per l’idrogeno»), nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell’energia9. La presente direttiva dovrebbe contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, garantendo nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento e il corretto funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno.
La presente direttiva completa gli strumenti strategici e legislativi dell’Unione connessi, in particolare quelli proposti a norma della comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Green deal europeo», quali i regolamenti (UE) 2023/85710, (UE) 2023/95711, (UE) 2023/180512 e (UE) 2023/240513 e le direttive (UE) 2023/95914, (UE) 2023/179115 e (UE) 2023/241316 del Parlamento europeo e del Consiglio, che mirano a incentivare la decarbonizzazione dell’economia dell’Unione e a garantire che essa continui a seguire una traiettoria verso un’Unione climaticamente neutra entro il 2050, in conformità del regolamento (UE) 2021/1119. L’obiettivo principale della presente direttiva è quello di rendere possibile e agevolare tale transizione verso la neutralità climatica garantendo l’espansione del mercato dell’idrogeno e di un mercato del gas naturale efficiente.
La comunicazione della Commissione dell’8 marzo 2022 intitolata «REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» (REPowerEU), adottata dopo l’inizio dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, ha messo in rilievo l’importanza della diversificazione dell’approvvigionamento energetico per raggiungere gradualmente l’indipendenza dell’Unione dall’energia russa. Rilevando che il potenziamento del biometano sostenibile e la diffusione dell’idrogeno rinnovabile potrebbero svolgere un ruolo decisivo, la comunicazione invitava a tal fine i legislatori ad adottare rapidamente la presente direttiva e il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio18 impone un complesso di obblighi ai partecipanti al mercato del gas. Alle autorità nazionali di regolazione di cui a tale regolamento compete assicurare l’applicazione dello stesso negli Stati membri. Tali disposizioni sono fondamentali per garantire che gli scambi di gas siano soggetti a obblighi di trasparenza.
La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nonché dell’idrogeno nel sistema energetico, consentendo così l’abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che il gas rinnovabile, il gas a basse emissioni di carbonio e l’idrogeno possano svolgere un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La presente direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti al mercato di abbandonare il gas di origine fossile e pianificare le proprie attività in modo da evitare effetti di dipendenza («lock-in») e mira a garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.
L’integrazione del biometano sostenibile conformemente ai criteri indicati nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio19 nel sistema del gas naturale sostiene gli obiettivi climatici dell’Unione e contribuisce a diversificare l’approvvigionamento energetico. Le richieste di connessione alla rete per la produzione di gas rinnovabile dovrebbero essere valutate entro termini ragionevoli e controllate dalle autorità di regolazione competenti. Dovrebbe essere possibile dare priorità alle richieste di connessione a livello di trasporto e distribuzione per la produzione di gas rinnovabile rispetto alle richieste di connessione per la produzione di gas naturale e di gas a basse emissioni di carbonio.
La strategia dell’UE per l’idrogeno riconosce che, poiché gli Stati membri presentano potenzialità diverse per la produzione di idrogeno rinnovabile, un mercato interno aperto e competitivo, contraddistinto dall’assenza di barriere al commercio transfrontaliero, reca considerevoli vantaggi per la concorrenza, l’accessibilità economica e la sicurezza dell’approvvigionamento. La strategia dell’UE per l’idrogeno sottolinea altresì che il passaggio a un mercato liquido in cui l’idrogeno sia scambiato come una materia prima agevolerebbe l’ingresso di nuovi produttori, rafforzerebbe l’integrazione con altri vettori energetici e invierebbe inoltre segnali di prezzo favorevoli per le decisioni in materia di investimenti e per le decisioni operative. È pertanto opportuno che le norme stabilite nella presente direttiva agevolino l’emergere di mercati dell’idrogeno, di scambi di idrogeno come materia prima e di centri di scambio liquido. Gli Stati membri dovrebbero eliminare eventuali barriere ingiustificate a quanto precede. Le norme vigenti per i mercati di energia elettrica e gas naturale, che hanno reso possibili operazioni commerciali e scambi efficienti, dovrebbero essere prese in considerazione anche per il mercato dell’idrogeno, prendendo atto delle differenze intrinseche. Se la presente direttiva stabilisce i principi generali applicabili al funzionamento del mercato dell’idrogeno, nell’applicare tali principi è però opportuno tenere conto della fase di sviluppo di tale mercato.
In linea con la strategia dell’UE per l’idrogeno, si prevede che l’idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi dell’idrogeno dovrebbero godere dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell’idrogeno, ad esempio i clienti industriali, dovrebbero godere degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia, al sistema dell’idrogeno non dovrebbero applicarsi le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione dei clienti civili al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi e clienti attivi.
In linea con la strategia dell’UE per l’idrogeno, la priorità dell’Unione è sviluppare l’idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. L’idrogeno rinnovabile prodotto da energia da biomassa rientra nella definizione di «biogas» ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001. L’idrogeno rinnovabile è il più compatibile con gli obiettivi dell’Unione di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere il più coerente con un sistema energetico integrato. Tuttavia, la produzione di idrogeno rinnovabile difficilmente crescerà in modo sufficientemente rapido per soddisfare le previsioni di crescita della domanda di idrogeno nell’Unione. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno a basse emissioni di carbonio, possono pertanto essere funzionali alla transizione energetica, in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la transizione dei clienti dell’Unione nei settori difficili da decarbonizzare per i quali non sono disponibili opzioni più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l’idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1o gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno.
La strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell’Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. La certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbe essere effettuata in modo coerente con la certificazione dei combustibili rinnovabili. È pertanto opportuno fare riferimento alle disposizioni stabilite per la certificazione dei combustibili rinnovabili nella direttiva (UE) 2018/2001 e applicarle per analogia alla certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio abbiano lo stesso impatto delle alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, è importante che siano certificati seguendo un approccio metodologico analogo basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Tale valutazione nel ciclo di vita dovrebbe tenere conto delle emissioni derivanti dalla produzione di combustibili a basse emissioni di carbonio lungo l’intera catena di approvvigionamento, comprese le emissioni derivanti dall’estrazione di energia primaria, dal trattamento e dal trasporto, e dovrebbe tenere conto delle emissioni indirette derivanti dalla diversione di materiali rigidi e dei tassi effettivi di cattura del carbonio. Le emissioni di metano a monte dovrebbero essere calcolate sulla base delle misure incluse nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio20. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l’Unione un sistema di certificazione globale che copra l’intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/2001. La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.
Il metano e l’idrogeno contribuiscono al riscaldamento globale. Le loro perdite dal sistema del gas naturale e dell’idrogeno dovrebbero pertanto essere evitate in linea con il principio «l’efficienza energetica al primo posto» e al fine di ridurne al minimo l’impatto sul clima. È necessario che il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio sotterraneo del gas naturale e i terminali del gas naturale liquefatto siano conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1787. Tale regolamento stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell’energia dell’Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. La presente direttiva dovrebbe inoltre prevedere che i gestori di reti, stoccaggio e terminali dell’idrogeno adottino misure per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottopongano periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno. Se del caso, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai rischi ambientali e climatici di perdita di idrogeno e, se del caso, presentare proposte relative a misure, tra cui i tassi massimi di perdita di idrogeno, volte a ridurre al minimo eventuali rischi di perdita di idrogeno. Qualora tali misure siano adottate, se ne dovrebbe tenere conto nella metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra consentita dai combustibili a basse emissioni di carbonio.
È probabile che le importazioni di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio completino l’idrogeno prodotto nell’Unione al fine di garantire di poter disporre in tempi rapidi dei grandi quantitativi di idrogeno necessari per soddisfare il fabbisogno dell’Unione. È pertanto reciprocamente vantaggioso per la Commissione e gli Stati membri, in linea con le rispettive competenze, avviare un dialogo aperto e costruttivo al fine di istituire una cooperazione con i paesi terzi. Tale cooperazione potrebbe in particolare contribuire a promuovere la creazione di mercati di tecnologie nuove e pulite mediante il trasferimento di conoscenze e un elevato livello di protezione dell’ambiente, sostenibilità e mitigazione dei cambiamenti climatici, evitando al contempo effetti sociali o ambientali negativi. In tale contesto, l’Unione potrebbe svolgere un ruolo guida nell’elaborazione di norme globali per la certificazione dei combustibili a basse emissioni di carbonio e consolidare la sua posizione di leader mondiale in materia di clima, utilizzando la diplomazia climatica per costruire con i partner esportatori una cooperazione reciprocamente vantaggiosa.
La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi sono tra le libertà assicurate ai cittadini dell’Unione dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta a ogni consumatore la libertà di scegliere i fornitori e a ogni fornitore la libertà di scegliere i propri clienti.
Al fine di conseguire l’obiettivo dell’Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050, gli sforzi per decarbonizzare il mercato del gas dovrebbero andare di pari passo con la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nel quadro degli obiettivi dell’Unione stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e con sforzi complementari di decarbonizzazione basati su altre fonti non fossili. In un mercato pienamente aperto, gli Stati membri dovrebbero essere ancora in grado di pianificare il proprio mix energetico, compreso l’uso combinato di combustibili rinnovabili e di combustibili a basse emissioni di carbonio, nel contesto delle loro specifiche circostanze nazionali. A tal fine, nell’elaborare regimi di sostegno, compreso il sostegno finanziario, per i combustibili rinnovabili o i combustibili a basse emissioni di carbonio, è opportuno che l’Unione sostenga il conseguimento degli obiettivi dell’Unione, mantenendo nel contempo il diritto degli Stati membri di scegliere quale fonte di combustibili rinnovabili o di combustibili a basse emissioni di carbonio eventualmente sostenere, a condizione che tali combustibili rispettino i criteri di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e alla presente direttiva e che tali regimi di sostegno siano in linea con il quadro giuridico applicabile in materia di aiuti di Stato basato sugli articoli 107 e 108 TFUE. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di stabilire ulteriori requisiti in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con la propria strategia nazionale di decarbonizzazione.
Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale e idrogeno. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l’energia, e la lotta contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 che istituisce un pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza. A tale riguardo, è opportuno evitare sussidi incrociati delle reti dell’idrogeno mediante tariffe di rete del gas naturale o dell’energia elettrica. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell’Unione traggano profitto da un mercato del gas naturale competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.
Il pilastro europeo dei diritti sociali annovera l’energia tra i servizi essenziali a cui tutti devono avere accesso e invita ad adottare misure di sostegno per le persone in stato di bisogno (principio 20). Anche l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite esorta ad assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali. Il diritto dell’Unione dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri.
Per agevolare la decarbonizzazione del calore basata sull’inclusività, è necessario che i consumatori siano informati in merito alle alternative sostenibili a cui possono passare e abbiano accesso a opzioni di finanziamento e sovvenzioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti negativi del passaggio ad altri combustibili o le connessioni agli impianti di teleriscaldamento attuati a norma della presente direttiva sui clienti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica e i clienti vulnerabili. Ove applicabile gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici e gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell’Unione al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.
Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas naturale per perseguire obiettivi di interesse economico generale, senza ostacolare la transizione verso un sistema energetico integrato, altamente efficiente sotto il profilo energetico e basato sulle energie rinnovabili, conformemente agli obiettivi, al diritto e alle strategie pertinenti dell’Unione. Tuttavia, gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell’efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l’accessibilità economica del gas naturale per i cittadini. Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale costituirebbero, in linea di principio, una misura distorsiva del mercato. Tali interventi dovrebbero pertanto aver luogo solo ove opportuno e in quanto obblighi di servizio pubblico e dovrebbero essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas naturale completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l’ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione. Nell’ambito della presente direttiva dovrebbero essere possibili prezzi regolati, anche sottocosto, per i clienti in condizioni di povertà energetica, per i clienti civili vulnerabili e, in casi specifici, per i clienti civili e le microimprese. Durante una crisi dei prezzi del gas naturale, quando i prezzi all’ingrosso e al dettaglio del gas naturale aumentano in modo significativo, gli Stati membri dovrebbero poter estendere l’applicazione dei prezzi regolati temporaneamente ai servizi sociali essenziali quali definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio21, e alle piccole e medie imprese (PMI). Durante una crisi dei prezzi del gas naturale, agli Stati membri dovrebbe essere permesso, in via eccezionale e temporanea, di fissare prezzi regolati inferiori ai costi per i clienti civili, per i servizi sociali essenziali e per le PMI, purché ciò non crei distorsioni tra i fornitori e questi ricevano una compensazione per il costo delle forniture sotto il prezzo di costo. Tuttavia, occorre fare in modo che tale regolamentazione dei prezzi sia mirata e non crei incentivi all’aumento dei consumi. Pertanto, tale estensione eccezionale e temporanea della regolamentazione dei prezzi dovrebbe essere limitata all’80 % del consumo domestico mediano per i clienti civili e al 70 % del consumo dell’anno precedente per i servizi sociali essenziali e le PMI. Il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter dichiarare, mediante una decisione di esecuzione, l’esistenza di una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione. La valutazione dell’esistenza di tale crisi dei prezzi del gas naturale dovrebbe basarsi su un confronto con i prezzi in periodi di normale funzionamento del mercato e dovrebbe pertanto escludere l’impatto di precedenti crisi dei prezzi del gas naturale dichiarate a norma della presente direttiva. Tale decisione di esecuzione dovrebbe inoltre specificare il periodo di validità della dichiarazione di una crisi dei prezzi del gas naturale, durante il quale si applica l’estensione temporanea dei prezzi regolati. Tale periodo non dovrebbe essere superiore a un anno. Qualora continuino a sussistere le condizioni per la dichiarazione della crisi dei prezzi del gas naturale, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe poter prorogare il periodo di validità della decisione di esecuzione. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio è giustificato tenuto conto delle notevoli implicazioni orizzontali per gli Stati membri di una decisione che dichiara una crisi dei prezzi del gas naturale e, di conseguenza, apre a possibilità ampliate di interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale. Tali implicazioni sono significative sia in termini di numero di clienti interessati che di importanza delle categorie di tali clienti. Il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio tiene inoltre adeguatamente conto della natura politica di tale decisione che dichiara una crisi dei prezzi del gas naturale, che richiede di trovare un delicato equilibrio tra diverse considerazioni politiche centrali per la decisione degli Stati membri di procedere a una fissazione dei prezzi dell’energia. In ogni caso, la dichiarazione di una crisi dei prezzi del gas naturale a livello regionale o dell’Unione dovrebbe garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri interessati dalla decisione, in modo da non creare indebite distorsioni nel mercato interno.
Gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale dovrebbero essere utilizzati in circostanze ben definite e per beneficiari ben definiti, senza prevalere sul principio di apertura dei mercati, e dovrebbero avere una durata limitata. Tali circostanze potrebbero verificarsi quando l’approvvigionamento è fortemente limitato, il che comporta un prezzo del gas naturale significativamente più alto del normale, o in caso di fallimenti del mercato ove gli interventi delle autorità di regolazione e delle autorità garanti della concorrenza si siano dimostrati inefficaci. Tali circostanze colpirebbero in modo sproporzionato i clienti civili e, in particolare, i clienti vulnerabili che generalmente spendono per le bollette energetiche una quota più elevata del loro reddito disponibile rispetto ai consumatori ad alto reddito. Al fine di mitigare gli effetti distorsivi degli obblighi di servizio pubblico di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale, gli Stati membri che ricorrono a tali interventi dovrebbero porre in essere misure aggiuntive, comprese misure che impediscano le distorsioni nella fissazione dei prezzi sui mercati all’ingrosso, o misure a sostegno dell’efficienza energetica, in particolare per i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i beneficiari di prezzi regolati siano in grado di beneficiare pienamente delle offerte disponibili sul mercato competitivo, se decidono di farlo. A tal fine dovrebbero essere informati direttamente e periodicamente delle offerte e dei risparmi disponibili sul mercato competitivo e dovrebbero ricevere assistenza per rispondere alle offerte basate sul mercato e beneficiarne.
Gli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura del gas naturale non dovrebbero dare luogo a sussidi incrociati diretti tra diverse categorie di clienti. In conformità di tale principio, i sistemi di prezzi non devono far ricadere esplicitamente su talune categorie di clienti il costo degli interventi sui prezzi che riguardano altre categorie di clienti. Gli obblighi di servizio pubblico di fissazione dei prezzi dovrebbero riguardare solo la fornitura di gas naturale, in quanto non si prevede che i clienti civili utilizzeranno l’idrogeno a fini di riscaldamento su larga scala. Si prevede che il mercato dell’idrogeno riguarderà principalmente l’industria, che non richiede interventi pubblici di questo tipo.
I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, gli organismi dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere tenuta aggiornata, fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.
È opportuno che gli Stati membri tengano conto del fatto che il buon esito della transizione energetica richiede maggiori investimenti nell’istruzione, nella formazione e nelle competenze dei lavoratori dei settori del gas naturale e dell’idrogeno, anche in relazione allo sviluppo infrastrutturale, all’efficienza energetica e alle applicazioni per gli utenti finali che impiegano alternative economicamente più convenienti e decarbonizzate. Tali investimenti sarebbero in linea con la direttiva (UE) 2023/1791.
È opportuno che le regole di mercato proteggano i consumatori e li mettano nelle condizioni di fare le scelte più efficienti sotto il profilo energetico, così che il gas e l’idrogeno rinnovabili e il gas e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio possano diventare parte integrante della transizione energetica.
Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell’approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l’elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi sempre maggiori di gas rinnovabile, in particolare biometano.
Nel settore del gas naturale, compreso il mercato al dettaglio del gas naturale, le disposizioni sul coinvolgimento e la protezione dei consumatori non sono state adeguate alle esigenze della transizione energetica.
Il mercato del gas naturale è caratterizzato da bassi livelli di coinvolgimento e soddisfazione dei clienti nonché da una diffusione lenta del nuovo gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio, che riflette una concorrenza limitata in molti Stati membri. Nell’ultimo decennio i prezzi del gas naturale per i clienti civili sono cresciuti e di conseguenza questi pagano il doppio o il triplo rispetto ai clienti industriali per quello che consumano.
Come nel settore dell’energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell’Unione sono essenziali affinché i consumatori possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un’effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi della tecnologia.
Si prevede che il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili avvenga se l’energia da fonti rinnovabili diventa un’opzione attraente e non discriminatoria per i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e partecipanti al mercato. Tuttavia, in genere il passaggio dal gas naturale ad altre tecnologie non è facile a causa dell’effetto di dipendenza («lock-in») connesso alle apparecchiature di base. Ove l’infrastruttura del gas naturale venga dismessa, tale dismissione dovrebbe essere accompagnata da misure volte ad affrontare gli effetti negativi sui clienti finali, in particolare i clienti vulnerabili e i clienti civili in condizioni di povertà energetica, nonché da misure che affrontino le disuguaglianze che derivano dalla transizione energetica. I consumatori di gas naturale dovrebbero essere tutelati dall’aumento delle tariffe in caso di deprezzamento degli impianti per il gas naturale, dai sussidi incrociati tra gli utilizzatori del gas e dell’idrogeno e dall’aumento delle tariffe del gas naturale dovuto alla diminuzione del numero di clienti.
Per colmare le lacune esistenti nel mercato al dettaglio del gas naturale occorre superare le difficoltà sul piano tecnico e della concorrenza che attualmente ostacolano l’approvvigionamento di energie alternative basate su fonti rinnovabili, l’offerta di nuovi servizi, migliori livelli di servizio e prezzi al consumo più contenuti, e garantire al contempo la protezione dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica.
Al fine di assicurare un livello di protezione e responsabilizzazione dei consumatori elevato e uniforme in tutti i settori energetici, è opportuno riprodurre nell’assetto normativo del mercato decarbonizzato del gas naturale le disposizioni di tutela e, se del caso, responsabilizzazione dei consumatori che vigono sul mercato dell’energia elettrica e dovrebbe tenere conto dell’efficienza del sistema energetico nonché degli obiettivi dell’Unione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, efficienza energetica ed energie rinnovabili.
Nell’interesse della coerenza e dell’efficacia è opportuno, se fattibile, che l’approccio teso a rispecchiare alcuni aspetti del mercato dell’energia elettrica interessi tutte le disposizioni di tutela e responsabilizzazione dei consumatori, laddove queste possono essere adattate al mercato del gas naturale. Ciò dovrebbe comprendere aspetti quali i diritti contrattuali di base e le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la protezione dei clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di povertà energetica, l’adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.
Nel perseguire la coerenza intersettoriale delle disposizioni, è opportuno che gli oneri in capo alle amministrazioni nazionali e alle imprese rimangano limitati e proporzionati, anche alla luce dell’esperienza maturata con gli atti giuridici dell’Unione contenuti nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», quali i regolamenti (UE) 2018/199922, (UE) 2019/94123, (UE) 2019/94224, (UE) 2019/943 e le direttive (UE) 2018/84425, (UE) 2018/2001, (UE) 2018/200226 e (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Si prevede che la modernizzazione del settore del gas naturale apporterà vantaggi economici e ambientali sostanziali in termini sia di intensificazione della concorrenza al dettaglio, con conseguenti benefici sociali e distributivi, sia di responsabilizzazione dei clienti, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell’ambiente, nonché l’adozione di misure di efficienza energetica e la riduzione dell’uso del gas di origine fossile o il passaggio dal gas di origine fossile a fonti di energia rinnovabile più sostenibili. Le comunità energetiche d’interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.
Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei clienti e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza tanto sul mercato del gas naturale quanto su quello dell’idrogeno, e dovrebbe pertanto essere garantito quale diritto fondamentale dei clienti. Tuttavia, tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall’effettuare il cambio per quanto riguarda sia la fonte di energia che il fornitore. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei clienti, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.
È probabile che tempi più brevi per il cambio di fornitore incoraggino i clienti a cercare offerte energetiche migliori e a cambiare fornitore. Con la maggior diffusione delle tecnologie dell’informazione, entro il 2026 dovrebbe in genere essere possibile completare entro 24 ore, in qualsiasi giorno lavorativo, la procedura tecnica di cambio, consistente nella registrazione di un nuovo fornitore in un punto di misura presso l’operatore di mercato. Garantire che entro il 2026 sia possibile che la procedura tecnica avvenga al massimo in 24 ore ridurrebbe al minimo i tempi di cambio, contribuendo ad accrescere la partecipazione dei consumatori così come la concorrenza nella distribuzione al dettaglio.
Le procedure di cambio di fornitore entro 24 ore nei mercati del gas naturale e dell’idrogeno rispecchierebbero quanto già avviene nel mercato dell’energia elettrica, che ha funzionalità per quanto riguarda il back-end e requisiti in materia di banca dati informatica analoghi. L’armonizzazione dei tempi di cambio tra i settori andrebbe a vantaggio di tutti i consumatori, in particolare quelli con contratti di fornitura congiunta. Tempi di cambio più brevi per i consumatori non dovrebbero incidere sugli obblighi di bilanciamento dei fornitori.
Diversi fattori impediscono ai clienti di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte, assicurando ai clienti informazioni adeguate basate su strumenti di confronto, nonché rimuovere gli ostacoli ingiustificati al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei clienti. È inoltre fondamentale che i fornitori forniscano ai clienti informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, in modo che siano pienamente consapevoli dei dettagli e delle conseguenze del contratto.
Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. Laddove si promuovano le prestazioni ambientali come caratteristica essenziale dell’offerta, gli strumenti di confronto dovrebbero includere anche una descrizione di dette prestazioni ambientali. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali, trasparenti e di facile comprensione. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un’autorità nazionale o da un’impresa privata e consultare i soggetti interessati, comprese le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, in merito ai criteri relativi agli strumenti di confronto.
I clienti finali dovrebbero anche poter consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotto, nel rispetto del diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile, in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, e dovrebbero altresì poter partecipare a tutti mercati del gas naturale fornendo al sistema servizi ausiliari, ad esempio attraverso lo stoccaggio dell’energia, mantenendo nel contempo i loro diritti di clienti finali ai sensi della presente direttiva. Gli accordi collettivi tra clienti attivi offrono ai prestatori di servizi e alle imprese locali, in particolare alle PMI, l’opportunità di contribuire al bilanciamento e alla flessibilità del sistema. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.
Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas naturale. Inoltre, le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l’evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell’energia elettrica. È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che i consumatori ricevano informazioni trasparenti, complete e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, sulle emissioni di biossido di carbonio e sulla quota di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in modo da agevolare il raffronto tra offerte in caso di cambio di fornitore o di fonte di energetica, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori, ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie. Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell’ambiente. È importante fornire ai consumatori informazioni complete e accurate per fare in modo che siano consapevoli del loro impatto ambientale e, di conseguenza, possano esprimere la loro preferenza per i vettori energetici più sostenibili. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2023/1791.
La fornitura regolare di informazioni di fatturazione precise e basate sul consumo effettivo di gas naturale è importante per aiutare i clienti a controllare i propri consumi e costi relativi al gas naturale. I clienti, in particolare i clienti civili, dovrebbero tuttavia avere accesso a soluzioni flessibili per il pagamento effettivo delle bollette.
Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi, compreso il prezzo di servizi aggiuntivi come le assicurazioni e i servizi per l’efficienza energetica, se del caso, per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell’energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.
Qualsiasi decisione a livello nazionale circa l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbe essere presa sulla scorta di valutazioni costi-benefici. Le valutazioni dovrebbero tenere conto dei benefici a lungo termine per i consumatori e per l’intera filiera derivanti dall’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Se la valutazione conclude che l’introduzione di tali sistemi di misurazione è economicamente ragionevole ed efficace sotto il profilo dei costi solo per i consumatori con una certa quantità di consumo di gas naturale, gli Stati membri dovrebbero poterne tener conto quando introducono i sistemi di misurazione intelligenti. La valutazione dovrebbe essere sottoposta a riesame periodico, in risposta a cambiamenti significativi delle ipotesi di base, e in ogni caso almeno ogni quattro anni, in considerazione della rapidità dell’evoluzione tecnologica. L’attuazione limitata di sistemi di misurazione intelligenti, come i progetti pilota e le fasi di prova, non è considerata come introduzione di tali sistemi ai sensi della presente direttiva.
Per favorire la partecipazione attiva dei clienti finali al mercato, è opportuno che, quando si introducono sistemi di misurazione intelligenti, questi tengano debitamente conto dell’applicazione delle pertinenti norme disponibili, comprese quelle che consentono l’interoperabilità in termini di modello di dati e livello di applicazione, delle migliori prassi e dell’importanza dello sviluppo dello scambio di dati, nonché di servizi energetici futuri e innovativi. Inoltre, i sistemi di misurazione intelligenti installati non dovrebbero ostacolare il cambio di fornitore da parte dei consumatori di gas naturale e dovrebbero essere dotati di funzionalità atte a consentire al cliente finale di accedere tempestivamente ai dati sul proprio consumo, modulare il proprio comportamento in cambio di un compenso e ottenere risparmi in bolletta. I gruppi di consumatori dovrebbero ricevere consulenza in merito a come utilizzare i contatori intelligenti in modo da migliorare la loro efficienza energetica.
Gli Stati membri che non procedono all’introduzione sistematica di sistemi di misurazione intelligenti per il gas naturale dovrebbero consentire ai consumatori che lo richiedono di beneficiare dell’installazione di un contatore intelligente, a condizioni eque e ragionevoli e sostenendo i costi connessi, e dovrebbero fornire loro tutte le informazioni necessarie.
Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cibersicurezza e protezione dei dati, nonché l’imparzialità dei soggetti che trattano i dati.
Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci. I contratti con i clienti e le informazioni di fatturazione dovrebbero contenere informazioni relative al trattamento dei reclami.
Nel valutare il funzionamento dei loro meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della partecipazione e dell’ottemperanza delle imprese di gas naturale.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, come l’erogazione di prestazioni attraverso sistemi di assistenza sociale, volte a garantire il necessario approvvigionamento ai clienti vulnerabili, e un sostegno ai miglioramenti dell’efficienza energetica e alla diffusione dell’energia rinnovabile, al fine di affrontare in modo sostenibile la povertà energetica, anche nel contesto più ampio di povertà. Tali misure potrebbero variare a seconda di circostanze particolari nello Stato membro in questione e includere misure sociali o di politica energetica riguardanti il pagamento delle bollette del gas naturale e dell’idrogeno, investimenti nell’efficienza energetica dell’edilizia residenziale o la protezione dei consumatori, ad esempio garanzie contro la disconnessione.
Le raccomandazioni (UE) 2020/156327 e (UE) 2023/240728 della Commissione, rispettivamente del 14 ottobre 2020 e del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica stabiliscono buone prassi per la definizione della povertà energetica a livello nazionale, compresi indicatori idonei a misurare la povertà energetica, e per misure e miglioramenti strutturali che gli Stati membri possono attuare per affrontare le cause profonde della povertà energetica. Gli investimenti nelle misure strutturali tese ad affrontare la scarsa efficienza energetica degli edifici e degli apparecchi, la decarbonizzazione e la diffusione di fonti rinnovabili sono sottolineati, insieme ad altre misure, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle modalità per ridurre le bollette energetiche e introdurre pratiche di risparmio energetico, sostenere i cittadini affinché aderiscano a comunità energetiche o incoraggiare il passaggio a soluzioni in materia di energie rinnovabili.
La disconnessione incide in modo significativo sull’accesso dei clienti all’approvvigionamento di gas naturale di cui hanno bisogno, in particolare per riscaldare le loro abitazioni. I clienti in condizioni di povertà energetica e i clienti vulnerabili risentono in modo particolarmente negativo delle interruzioni della fornitura di gas naturale e gli Stati membri dovrebbero adottare misure tese a evitare la disconnessione per tali clienti per motivi economici o commerciali. Gli Stati membri dispongono di molteplici strumenti e buone prassi, tra cui, ma non solo, divieti validi tutto l’anno o stagionali di interruzione della fornitura, prevenzione del debito e soluzioni sostenibili a favore dei clienti in difficoltà nel saldare le loro bollette energetiche. Gli Stati membri dovrebbero individuare gli strumenti più adatti sulla base delle rispettive circostanze nazionali. Tali misure non dovrebbero riguardare l’interruzione della fornitura ai clienti effettuata dai gestori delle reti in via temporanea in casi di emergenza, senza preavviso qualora la disconnessione avvenga per motivi di sicurezza, e con preavviso, se fattibile, qualora sia per manutenzione.
I clienti hanno il diritto di ricorrere a procedure di reclamo gestite dai loro fornitori, nonché a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, per far valere i propri diritti in modo efficace e non subire svantaggi in caso di disaccordo con i fornitori, in particolare per quanto concerne le bollette o gli importi dovuti. Qualora i clienti ricorrano a tali procedure, i fornitori non dovrebbero risolvere il contratto sulla base di fatti ancora oggetto di controversia. Sia i fornitori che i clienti dovrebbero continuare a osservare i rispettivi diritti e obblighi contrattuali in particolare in ordine alla fornitura e al pagamento di gas naturale e le procedure di reclamo non dovrebbero dar luogo ad abusi che consentano ai clienti di venire meno ai propri obblighi contrattuali, compreso il pagamento delle bollette. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per evitare l’uso distorto di tali procedure di reclamo o di risoluzione delle controversie.
Per garantire ai consumatori la continuità di fornitura, soprattutto nei casi di dissesto del fornitore, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un regime di fornitori di ultima istanza o adottino misure analoghe. Dovrebbe essere possibile nominare il fornitore di ultima istanza o prima o al momento del dissesto del fornitore. Un fornitore di ultima istanza potrebbe essere la divisione vendite di un’impresa verticalmente integrata che svolge altresì le funzioni di distribuzione, a condizione che rispetti gli obblighi in materia di separazione previsti dalla presente direttiva. Questo non dovrebbe tuttavia obbligare gli Stati membri ad assicurare la fornitura a un determinato prezzo minimo fisso. Quando uno Stato membro obbliga un fornitore di ultima istanza a fornire gas naturale a un cliente che non riceve offerte basate sul mercato, dovrebbero applicarsi le condizioni di cui all’articolo 4 della presente e l’obbligo può comportare un prezzo regolato solo nella misura in cui il cliente ha il diritto di beneficiarne. Nel valutare se le offerte ricevute dai clienti non civili siano basate sul mercato, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle singole circostanze commerciali e tecniche. Qualora, prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia già nominato un fornitore di ultima istanza per il gas naturale mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria, non è necessario avviare una nuova procedura per la nomina del fornitore di ultima istanza.
La semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, insieme a termini chiari per l’adozione di una decisione da parte delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, dovrebbero assicurare che gli impianti di produzione dell’idrogeno e l’infrastruttura del sistema dell’idrogeno siano realizzati a ritmi adeguati, senza impedire consultazioni pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riferire sui progressi compiuti. Con il passaggio al trasporto di idrogeno (puro) anziché di gas naturale nei gasdotti per il gas naturale, si renderà necessario un regime di grandfathering delle autorizzazioni, quali licenze, permessi, concessioni o approvazioni, concesse ai sensi del diritto nazionale per la costruzione e la gestione dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. Tale regime di grandfathering delle autorizzazioni non dovrebbe incidere sulla validità dei requisiti tecnici di sicurezza per le infrastrutture dell’idrogeno, né sulla possibilità per le autorità competenti di monitorare il rispetto di tali requisiti e di adottare misure di esecuzione appropriate e proporzionate, compresa l’eventuale revoca delle autorizzazioni rilasciate nel quadro del regime di grandfathering, ove giustificato. Ciò dovrebbe scongiurare indebiti ritardi nella conversione al trasporto di idrogeno dei gasdotti per il gas naturale esistenti e di altri attivi della rete. È opportuno evitare che le condizioni di autorizzazione delle infrastrutture del sistema dell’idrogeno siano sostanzialmente diverse, salvo in casi sufficientemente motivati. Considerazioni tecniche di sicurezza potrebbero giustificare un approccio differenziato per quanto riguarda il grandfathering delle autorizzazioni esistenti o la concessione di nuove autorizzazioni. È opportuno che le disposizioni sulle procedure autorizzative si applichino facendo salvo il diritto internazionale e dell’Unione, segnatamente le disposizioni tese a proteggere l’ambiente e la salute umana. Ove debitamente giustificato da circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare fino a un anno i termini delle procedure autorizzative.
L’offerta di orientamenti ai richiedenti, per mezzo di uno sportello amministrativo, durante l’iter di presentazione della domanda e concessione del permesso mira a ridurre le complessità cui devono far fronte i promotori dei progetti e a migliorare l’efficienza e la trasparenza. All’efficienza potrebbe contribuire anche la possibilità per i richiedenti di presentare i documenti in formato digitale e di consultare un manuale delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità che applicano le procedure autorizzative siano coinvolte attivamente nell’eliminazione dei rimanenti ostacoli che impediscono loro di trattare un numero crescente di procedimenti, compresi gli ostacoli di natura non finanziaria come l’insufficienza delle conoscenze e delle risorse umane e digitali. Le procedure autorizzative per i collegamenti alla rete di trasporto o di distribuzione non dovrebbero essere ostacolate da una mancanza di capacità amministrativa. Inoltre, le procedure autorizzative non dovrebbero creare barriere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale in materia di energia rinnovabile.
In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura («separazione effettiva»), vi è un rischio di creare discriminazioni non solo nella gestione della rete, ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.
Solo eliminando l’incentivo, per le imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione proprietaria, la quale implica la designazione del proprietario della rete come gestore del sistema e la sua indipendenza da qualsiasi interesse nelle imprese di fornitura e di produzione, rappresenta chiaramente un modo efficace e stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d’interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive dei mercati interni del gas e dell’elettricità, considera la separazione proprietaria a livello di trasporto come lo strumento più efficace per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture in maniera non discriminatoria, un equo accesso alla rete da parte dei nuovi arrivati e la trasparenza del mercato. In virtù della separazione proprietaria, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché la stessa persona non sia abilitata a esercitare un controllo su un’impresa di produzione o di fornitura e, allo stesso tempo, esercitare un controllo o eventuali diritti su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto. Per converso, il controllo esercitato su un sistema di trasporto o un gestore di sistema di trasporto dovrebbe escludere la possibilità di esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura. Entro tali limiti, un’impresa di produzione o di fornitura dovrebbe essere legittimata ad avere una partecipazione di minoranza in un sistema di trasporto o in un gestore di sistema di trasporto.
Qualsiasi sistema di separazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interessi tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l’accesso di nuovi operatori sul mercato nell’ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non dovrebbe creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso per le autorità di regolazione.
La definizione del termine «controllo» nella presente direttiva è allineata alle disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio29.
In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas naturale e il settore dell’energia elettrica, le disposizioni in materia di separazione dovrebbero applicarsi nei settori per il gas naturale, l’idrogeno e l’energia elettrica, come indicato nel dettaglio nella presente direttiva.
Nel settore dell’idrogeno è opportuno applicare senza ritardo norme in materia di separazione verticale. Tale opzione è preferibile a un’onerosa separazione a posteriori che potrebbe risultare necessaria nel caso in cui il settore sviluppi una forte integrazione verticale.
In virtù della separazione proprietaria, per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della produzione e impedire lo scambio di informazioni riservate, lo stesso soggetto non dovrebbe essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto e di un’impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, lo stesso soggetto non dovrebbe essere legittimato a nominare membri dei consigli di amministrazione di un gestore di sistema di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare un controllo o eventuali diritti su un’impresa di produzione o di fornitura.
L’istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione dovrebbe consentire ad un’impresa verticalmente integrata di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete, assicurando sempre un’effettiva separazione degli interessi, purché tale gestore di sistema o tale gestore di trasporto indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di sistema e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.
Se il 3 settembre 2009 un’impresa proprietaria di un sistema di trasporto faceva parte di un’impresa verticalmente integrata, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di operare una scelta tra la separazione proprietaria e l’istituzione di un gestore di sistema o di un gestore di trasporto che sia indipendente dagli interessi della fornitura e della produzione.
Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente integrate, agli Stati membri dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa proprietaria della rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché siano osservati gli obblighi derivanti dalla separazione proprietaria.
La piena efficacia dell’istituzione di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasporto indipendente dovrebbe essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Le norme sul gestore di trasporto indipendente prevedono un quadro regolamentare atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l’accesso di nuovi operatori sul mercato e l’integrazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno. Una separazione effettiva attraverso le disposizioni relative ai gestori di trasporto indipendenti dovrebbe fondarsi su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori dei sistemi di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all’integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. L’indipendenza del gestore di trasporto dovrebbe, tra l’altro, essere anche assicurata mediante taluni periodi «di riflessione» durante i quali nell’impresa verticalmente integrata non sono esercitate attività di gestione o altre attività pertinenti che danno accesso alle stesse informazioni che sarebbe stato possibile ottenere in una posizione di gestione.
Al fine di sviluppare la concorrenza nei mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno, i grandi clienti non civili impegnati in attività commerciali su vasta scala dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere contratti con diversi fornitori per coprire il loro fabbisogno di gas naturale e di idrogeno. Tali clienti dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali o complementari.
Uno Stato membro dovrebbe avere il diritto di scegliere la completa separazione proprietaria nel suo territorio. Se uno Stato membro ha esercitato tale diritto, un’impresa non dovrebbe avere il diritto di istituire un gestore di sistema indipendente o un gestore di trasporto indipendente, salvo ove diversamente disposto dalla presente direttiva. Inoltre, un’impresa che esercita attività di produzione o di fornitura non dovrebbe esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistema di trasporto di uno Stato membro che ha scelto la completa separazione proprietaria.
Nel mercato interno del gas naturale esistono diversi tipi di organizzazione del mercato. Le misure che gli Stati membri potrebbero adottare per garantire parità di condizioni dovrebbero essere basate su esigenze prioritarie di interesse generale. La Commissione dovrebbe essere consultata sulla compatibilità delle misure con il TFUE e con altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.
Nell’effettuare la separazione effettiva dovrebbe essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrebbe essere legittimata ad esercitare un controllo o eventuali diritti, in violazione delle regole relative alla separazione proprietaria o dell’opzione del gestore di sistema indipendente, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasporto o dei sistemi di trasporto sia degli organi delle imprese di fornitura o di produzione. Per quanto riguarda la separazione proprietaria e l’opzione del gestore di sistema indipendente, purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che la prescrizione di cui al presente considerando è osservata, due enti pubblici distinti dovrebbero essere in grado di controllare le attività di produzione e fornitura, da un lato, e le altre attività di trasporto, dall’altro.
La separazione pienamente effettiva delle attività di rete dalle attività di fornitura e produzione dovrebbe applicarsi in tutta l’Unione, sia alle imprese dell’Unione che alle imprese di paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura e produzione in tutta l’Unione rimangano indipendenti l’una dall’altra, le autorità di regolazione dovrebbero essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasporto che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione di tali norme in tutta l’Unione, le autorità di regolazione dovrebbero tenere nella massima considerazione il parere della Commissione al momento di adottare decisioni in materia di certificazioni. Per garantire, inoltre, il rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione nonché la solidarietà e la sicurezza energetica all’interno dell’Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di esprimere un parere in materia di certificazione in relazione a un proprietario di sistema di trasporto o a un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona di un paese terzo. Nell’effettuare tale valutazione, la Commissione dovrebbe tener conto delle relazioni commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore di svolgere i propri compiti, nonché degli obblighi internazionali dell’Unione e di eventuali altri specifici fatti e circostanze del caso. Tali fatti e circostanze dovrebbero comprendere la riduzione delle forniture di gas naturale, utilizzata come arma, e la manipolazione dei mercati attraverso perturbazioni intenzionali dei flussi di gas naturale, che possono evidentemente avere un impatto diretto e grave sugli interessi essenziali dell’Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza internazionale.
Le reti di condotte dell’idrogeno dovrebbero essere un mezzo importante per trasportarlo in modo efficiente e sostenibile, sia onshore che offshore. Data l’ingente spesa patrimoniale necessaria per costruirle, tali reti di condotte potrebbero costituire monopoli naturali. L’esperienza maturata nella regolazione dei mercati del gas naturale ha dimostrato quanto sia importante garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle reti di gasdotti al fine di preservare la concorrenza sui mercati delle materie prime. È pertanto opportuno che alle reti dell’idrogeno onshore e offshore nell’Unione siano applicabili principi ben consolidati di gestione della rete, quali l’accesso di terzi.
Le definizioni di «trasporto dell’idrogeno» e «distribuzione dell’idrogeno» nella presente direttiva dovrebbero basarsi sulle funzioni delle pertinenti categorie di rete e sui tipi di infrastruttura collegata.
Gli interconnettori di idrogeno, in quanto reti dell’idrogeno la cui importante funzione è quella di collegare le reti nazionali dell’idrogeno degli Stati membri, dovrebbero essere gestiti da gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno. In casi molto limitati e qualora una rete di distribuzione dell’idrogeno sia delineata nel pertinente piano di sviluppo della rete, è possibile che essa sia collegata a una rete di trasporto dell’idrogeno in un altro Stato membro. A condizione che non sia collegata anche a una rete di trasporto o di distribuzione dell’idrogeno nello Stato membro in cui si trova la rete di distribuzione dell’idrogeno, tale rete di distribuzione dovrebbe essere gestita quale rete di distribuzione dell’idrogeno.
Le reti di distribuzione dell’idrogeno, la cui funzione principale è l’approvvigionamento diretto dei clienti allacciati, dovrebbero beneficiare di un regime normativo meno severo per quanto riguarda la separazione verticale e la pianificazione di rete. Tali reti non dovrebbero includere interconnettori di idrogeno né presentare collegamenti a grandi infrastrutture quali i terminali o gli impianti di stoccaggio sotterraneo su vasta scala o terminali — a meno che la rete in questione sia una rete di gas naturale riconvertita — né a interconnettori di idrogeno. Nel collegamento tra uno stoccaggio sotterraneo su vasta scala e il sistema di distribuzione che sono stati entrambi riconvertiti per l’uso dell’idrogeno, è possibile costruire quale prolungamento del sistema di distribuzione esistente un nuovo breve tratto di condotta di collegamento per il trasporto dell’idrogeno tra i due. Il collegamento di impianti di stoccaggio dell’idrogeno sotterranei o fuori terra di dimensioni più piccole, compresi serbatoi per lo stoccaggio dell’idrogeno facilmente replicabili, a reti di distribuzione dell’idrogeno non dovrebbe tuttavia essere limitato in quanto si prevede che tali impianti svolgeranno un ruolo fondamentale nel bilanciamento di tali reti.
È opportuno che la gestione delle reti dell’idrogeno sia separata dalle attività di produzione e fornitura dell’energia onde evitare il rischio di conflitti di interessi per i gestori delle reti. La separazione strutturale tra proprietà delle reti di trasporto dell’idrogeno e partecipazione alla produzione e alla fornitura di energia garantisce l’assenza di conflitti di interessi di questo genere. Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul modello alternativo di separazione del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato per i gestori del sistema di trasporto del gas naturale soggetti al modello di separazione del gestore di trasporto indipendente e per le reti dell’idrogeno verticalmente integrate esistenti. I gestori dei sistemi di trasporto per il gas naturale che beneficiano di una deroga ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere ritenuti certificati ai fini della determinazione della loro idoneità a utilizzare il modello di gestore della rete di trasporto dell’idrogeno integrato. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire il ricorso al modello di gestore della rete di trasporto dell’idrogeno indipendente per permettere ai proprietari di reti di trasporto dell’idrogeno verticalmente integrati di mantenere la proprietà delle reti garantendo al contempo una gestione non discriminatoria delle stesse.
Se da un lato la gestione congiunta di reti dell’idrogeno e reti del gas naturale o dell’energia elettrica può creare sinergie e dovrebbe quindi essere consentita, dall’altro le attività di gestione delle reti di trasporto dell’idrogeno dovrebbero essere affidate a un soggetto giuridico separato per garantire trasparenza riguardo ai finanziamenti e all’applicazione delle tariffe di accesso. Deroghe a tale requisito di separazione orizzontale giuridica dovrebbero essere concesse solo su base temporanea, su riserva di un’analisi costi-benefici positiva e di una valutazione d’impatto da parte delle autorità di regolazione. In considerazione della loro posizione remota e delle dimensioni limitate dei loro mercati, tali deroghe dovrebbero essere automaticamente concesse all’Estonia, alla Lettonia e alla Lituania fino al 2031. In ogni caso è opportuno garantire la trasparenza relativamente al finanziamento e all’uso di tariffe di accesso mediante una separazione chiara e trasparente dei conti sotto il controllo delle autorità di regolazione. Se un gestore della rete dell’idrogeno fa parte di un’impresa attiva nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale o energia elettrica, esso dovrebbe presentare all’autorità di regolazione un elenco dettagliato degli attivi infrastrutturali dell’impresa per quanto riguarda l’assegnazione della rete all’uso dell’idrogeno o del gas naturale, al fine di garantire la piena trasparenza per quanto riguarda la separazione del capitale investito netto a fini regolatori (regulatory asset base). Tale elenco dovrebbe essere aggiornato in linea con le consuete procedure di verifica dei conti.
Nell’interesse della trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate è opportuno che le attività di gestione delle reti di trasporto dell’idrogeno siano separate da altre attività di gestione delle reti per altri vettori energetici, almeno relativamente alla forma giuridica e alla contabilità dei gestori delle reti. Ai fini della separazione giuridica dei gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno, la creazione di una società controllata o di un soggetto giuridico separato all’interno della struttura di gruppo del gestore del sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale dovrebbe essere considerata sufficiente, senza che sia necessario operare una separazione funzionale della governance o una separazione dell’amministrazione o del personale. La trasparenza riguardo ai costi e al finanziamento delle attività regolate dovrebbe quindi essere garantita senza perdere le sinergie e i vantaggi in termini di costi che la gestione di diverse reti potrebbe apportare.
Le reti dell’idrogeno dovrebbero essere aperte a terzi al fine di garantire la concorrenza e condizioni di parità sul mercato della fornitura di idrogeno. Nel lungo periodo l’accesso regolato di terzi in base a tariffe di accesso regolate dovrebbe diventare la norma. Nell’intento di assicurare ai gestori la flessibilità necessaria e di ridurre i costi amministrativi durante la fase di avviamento del mercato dell’idrogeno, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di consentire l’accesso negoziato di terzi fino al 31 dicembre 2032.
Solo parte dello stoccaggio sotterraneo naturale utilizzato per il gas naturale ad esempio, caverne di sale, falde acquifere e giacimenti esauriti di gas naturale può essere utilizzata anche per l’idrogeno. La disponibilità di tali impianti di stoccaggio sotterraneo dell’idrogeno su vasta scala è limitata e non omogenea negli Stati membri. Visti i suoi potenziali benefici per il funzionamento del trasporto dell’idrogeno e dei mercati dell’idrogeno, l’accesso agli impianti di stoccaggio sotterraneo su vasta scala dovrebbe essere in ultima istanza soggetto ad accesso regolato di terzi al fine di assicurare condizioni di parità ai partecipanti al mercato. Tuttavia, nella fase di avviamento dei mercati dell’idrogeno, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità di utilizzare anche regimi di accesso negoziato fino al 31 dicembre 2032.
Si prevede che l’idrogeno e i suoi derivati, come l’ammoniaca o i vettori di idrogeno organico liquido, siano importati e trasportati nell’Unione. Tuttavia, non è ancora chiaro con quali mezzi e in che forma l’idrogeno sarà trasportato, anche se è probabile che vari mezzi e forme coesistano e competano tra loro. La presente direttiva fornisce un quadro normativo per le infrastrutture e i mercati dell’idrogeno gassoso. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe definire il ruolo e le norme applicabili ad altre forme di idrogeno o suoi derivati e agli impianti che le gestiscono solo laddove questi siano pertinenti al fine di garantire lo sviluppo di un mercato competitivo per l’idrogeno gassoso.
I terminali per lo scarico e la trasformazione dell’idrogeno liquido o dell’ammoniaca liquida trasportati via nave in idrogeno gassoso rappresentano una soluzione per importare idrogeno, ma sono in concorrenza con altri modi di trasporto. Fermo restando che è opportuno garantire l’accesso dei terzi a tali terminali, gli Stati membri dovrebbero prevedere un sistema di accesso negoziato di terzi allo scopo di ridurre i costi amministrativi in capo ai gestori e alle autorità di regolazione. Lo stoccaggio associato al terminale e al quale è concesso l’accesso di terzi dovrebbe essere proporzionale alla capacità del terminale di convertire e iniettare idrogeno nella rete. Tuttavia, l’attuazione dell’accesso di terzi a servizi di carico degli autocarri potrebbe non essere necessaria, a condizione che tale operazione non sia un servizio ausiliario connesso alle successive conversione e iniezione di idrogeno nella rete.
Gli Stati membri possono scegliere di eliminare gradualmente il gas naturale al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 o per altri motivi tecnici. È importante fornire un quadro normativo chiaro che consenta il rifiuto dell’accesso e l’eventuale disconnessione degli utenti della rete per conseguire tali obiettivi strategici. Dovrebbe essere possibile rifiutare l’accesso o disconnettere gli utenti della rete relativamente a infrastrutture che saranno dismesse in linea con il piano di sviluppo della rete a livello di trasporto o se la dismissione è realizzata a livello di distribuzione. Allo stesso tempo, è opportuno adottare misure adeguate per tutelare gli utenti della rete in tali circostanze ed è altresì importante che le decisioni relative al rifiuto dell’accesso e alla disconnessione siano soggette a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori elaborati dalle autorità di regolazione.
È opportuno che le reti dell’idrogeno verticalmente integrate esistenti siano ammissibili a chiedere deroghe dalle prescrizioni della presente direttiva, a condizione che le reti interessate non si siano notevolmente ampliate e che tali deroghe non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza o sull’infrastruttura dell’idrogeno o sullo sviluppo del mercato, il che dovrebbe essere verificato regolarmente.
I poli locali dell’idrogeno dovrebbero essere un elemento importante dell’economia dell’idrogeno dell’Unione. Essi potrebbero beneficiare di requisiti normativi semplificati durante la fase di avviamento del mercato dell’idrogeno, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della separazione proprietaria alle reti che riforniscono i partecipanti al mercato in tali poli. I corrispondenti requisiti normativi semplificati dovrebbero rispondere anche alla necessità di flessibilità normativa per le condotte di collegamento diretto tra i produttori di idrogeno e i clienti individuali.
Le condotte di interconnessione con paesi terzi possono servire a trasportare l’idrogeno importato o esportato. L’applicabilità della presente direttiva alle linee di condotte per l’idrogeno da e verso i paesi terzi dovrebbe essere circoscritta al territorio degli Stati membri. È opportuno che le norme di funzionamento per gli interconnettori di idrogeno con paesi terzi siano sancite in un accordo internazionale tra l’Unione e i paesi terzi connessi. Tale accordo internazionale non dovrebbe essere ritenuto necessario se lo Stato membro connesso o che intende connettersi mediante l’interconnettore di idrogeno negozia e conclude un accordo intergovernativo con i paesi terzi interessati secondo la procedura di abilitazione prevista dalla presente direttiva, al fine di definire un quadro normativo coerente e garantirne l’applicazione uniforme a tutta l’infrastruttura.
Per assicurare il funzionamento efficiente delle reti dell’idrogeno dell’Unione, i rispettivi gestori dovrebbero essere responsabili della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete, in stretta cooperazione con altri gestori delle reti dell’idrogeno e con altri gestori di sistemi a cui le loro reti sono o potrebbero essere connesse, anche per agevolare l’integrazione del sistema energetico.
I gestori delle reti di trasporto dell’idrogeno dovrebbero costruire sufficiente capacità transfrontaliera di trasporto dell’idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e rendendo così possibile l’integrazione del mercato.
In linea con la strategia dell’UE per l’idrogeno, è importante porre l’accento sul trasporto e sull’uso dell’idrogeno nella sua forma pura. In tal senso, è importante che il sistema dell’idrogeno trasporti, stocchi e gestisca l’idrogeno a elevato grado di purezza, tenendo conto dei requisiti di qualità degli utenti finali dell’idrogeno, anziché l’idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale. È altresì importante che le norme sulla qualità dell’idrogeno forniscano ulteriori criteri per determinare i livelli di purezza dell’idrogeno comunemente accettabili. È necessario che gli organismi di normazione europei definiscano, mediante un processo di normazione tecnica, una gamma di livelli accettabili di purezza dell’idrogeno e di altri pertinenti parametri di qualità dell’idrogeno, ad esempio i contaminanti.
In alcuni casi, in funzione tra le altre cose della topografia delle reti dell’idrogeno e della popolazione di utenti finali ad esse connessi, i gestori delle reti dell’idrogeno potrebbero dover gestire la qualità dell’idrogeno (ad esempio purificandolo). Le autorità di regolazione dovrebbero pertanto incaricarli di assicurare una gestione efficiente della qualità dell’idrogeno nelle rispettive reti ove ciò sia necessario per la gestione del sistema. Nello svolgere tali attività, i gestori delle reti dell’idrogeno dovrebbero garantire una qualità stabile dell’idrogeno per gli utenti finali, anche nei settori difficili da decarbonizzare, osservando le norme applicabili in materia di qualità dell’idrogeno.
I gestori dei sistemi del gas naturale o i gestori delle reti dell’idrogeno che rigettano una richiesta di accesso o connessione a causa dell’insufficienza della capacità dovrebbero motivare debitamente tale rigetto ed essere tenuti a migliorare il proprio sistema in modo da rendere possibile la connessione o l’accesso richiesti, ove economicamente giustificabile e in linea con il pertinente esercizio di pianificazione.
È anche opportuno affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell’Unione ai gasdotti di trasporto del gas naturale da e verso i paesi terzi. Bisogna assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto del gas naturale che collegano due o più Stati membri siano applicabili all’interno dell’Unione anche ai gasdotti di trasporto del gas naturale da e verso i paesi terzi. In tal modo dovrebbe essere assicurata la coerenza del quadro giuridico all’interno dell’Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell’energia dell’Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell’approvvigionamento. Dovrebbero inoltre essere inoltre migliorate la trasparenza e la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas naturale e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.
Gli Stati membri e le parti contraenti del trattato che ha istituito la Comunità dell’energia30 dovrebbero cooperare strettamente su tutte le questioni riguardanti lo sviluppo di un mercato del gas naturale integrato e decarbonizzato e non dovrebbero adottare misure che compromettano l’ulteriore integrazione dei mercati del gas naturale o la sicurezza dell’approvvigionamento degli Stati membri e delle parti contraenti. Ciò potrebbe implicare tra l’altro cooperare in materia di capacità di stoccaggio del gas naturale e invitare esperti a prendere parte ai gruppi di rischio regionali nel settore del gas naturale.
I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas naturale di un paese terzo a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all’interno di uno Stato membro dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte. I gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas naturale di uno Stato membro a un impianto di trattamento o a un terminale costiero di approdo all’interno di un paese terzo non dovrebbero essere considerati reti di gasdotti a monte ai fini della presente direttiva, data l’improbabilità che siffatti gasdotti abbiano un impatto significativo sul mercato interno dell’energia.
I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero avere la facoltà di concludere accordi tecnici con i gestori dei sistemi di trasporto o altre entità di paesi terzi su questioni relative all’esercizio e all’interconnessione dei sistemi di trasporto, purché il contenuto di siffatti accordi sia compatibile con il diritto dell’Unione.
È opportuno che rimangano in vigore gli accordi tecnici relativi all’esercizio delle linee di trasporto conclusi tra gestori dei sistemi di trasporto o altre entità, purché siano conformi al diritto dell’Unione e alle pertinenti decisioni dell’autorità di regolazione.
Quando siffatti accordi tecnici sono in vigore, la presente direttiva non richiede la conclusione di un accordo internazionale tra uno Stato membro e un paese terzo o di un accordo tra l’Unione e un paese terzo relativamente all’esercizio del gasdotto di trasporto del gas naturale interessato.
L’applicabilità della presente direttiva ai gasdotti di trasporto del gas naturale da e verso i paesi terzi dovrebbe essere circoscritta al territorio degli Stati membri. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto del gas naturale offshore, la presente direttiva dovrebbe applicarsi nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri.
Dovrebbe essere possibile per gli accordi esistenti relativi all’esercizio delle linee di trasporto conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo rimanere in vigore, conformemente alla presente direttiva.
Riguardo agli accordi o alle parti di accordi conclusi con paesi terzi che possono incidere su norme comuni dell’Unione, è opportuno stabilire una procedura coerente e trasparente con la quale autorizzare uno Stato membro, su sua richiesta, a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere con un paese terzo un accordo relativo all’esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte tra lo Stato membro e un paese terzo. La procedura non dovrebbe ritardare l’attuazione della presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione della competenza tra l’Unione e gli Stati membri e dovrebbe applicarsi agli accordi nuovi ed esistenti.
Qualora risulti che la materia disciplinata da un accordo rientra in parte nella competenza dell’Unione e in parte in quella di uno Stato membro, è essenziale assicurare una stretta cooperazione tra tale Stato membro e le istituzioni dell’Unione.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare decisioni che autorizzano o rifiutano di autorizzare uno Stato membro a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio31.
La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato interno del gas naturale e all’integrazione dei mercati isolati del gas naturale degli Stati membri. Il gas naturale può essere fornito ai cittadini dell’Unione esclusivamente attraverso la rete. Mercati aperti del gas naturale funzionanti e, in particolare, reti e altri mezzi collegati alla fornitura del gas naturale sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all’interno dell’Unione. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, l’Unione ritiene che il sistema di trasporto del gas naturale sia un settore di grande importanza per l’Unione e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione in modo da evitare minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica nell’Unione e il benessere dei cittadini dell’Unione. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione richiede, in particolare, una valutazione dell’indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza dell’Unione e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l’approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l’estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra l’Unione e il paese terzo in questione. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione o includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi.
È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l’impianto di stoccaggio del gas naturale, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l’accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.
Occorre garantire l’indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale per migliorare l’accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio del gas naturale che sono necessari, per ragioni tecniche o economiche, per permettere un accesso efficiente al sistema onde rifornire i clienti. È pertanto opportuno che gli impianti di stoccaggio del gas naturale siano gestiti tramite entità giuridicamente separate e dotate di efficaci poteri decisionali in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio del gas naturale. È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio del gas naturale offerta ai terzi, obbligando gli Stati membri a stabilire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio del gas naturale. Tale obbligo non dovrebbe richiedere una nuova decisione sui regimi di accesso, ma dovrebbe migliorare la trasparenza in materia di regime di accesso allo stoccaggio del gas naturale. I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica o se vi è solamente un unico utente di un impianto di stoccaggio del gas naturale.
L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello della distribuzione rispetto al livello del trasporto, dove la congestione e l’influenza degli interessi della produzione sono in genere più rilevanti che a livello di distribuzione. Per instaurare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio è opportuno monitorare le attività dei gestori dei sistemi di distribuzione in modo da impedire loro di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei clienti civili e dei piccoli clienti non civili.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biometano sostenibile o di altri tipi di gas che è possibile iniettare nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio a tale sistema, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e salvo ove diversamente disposto dalla presente direttiva.
I produttori di gas rinnovabili e di gas a basse emissioni di carbonio sono spesso connessi alla rete di distribuzione. Per agevolare la diffusione e l’integrazione nel mercato di tali gas, è essenziale che i produttori possano accedere senza restrizioni al mercato all’ingrosso e ai pertinenti punti di scambio virtuali. Si dovrebbe facilitare l’accesso dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio al mercato all’ingrosso fornendo una definizione del sistema di entrata-uscita che consenta l’inclusione dei sistemi di distribuzione e garantisca in fine che tutti gli impianti di produzione abbiano accesso al mercato, a prescindere dal fatto che siano connessi al sistema di distribuzione o di trasporto. Inoltre, il regolamento (UE) 2024/1789 prevede che i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasporto collaborino per consentire l’inversione dei flussi dalla rete di distribuzione a quella di trasporto, o mezzi alternativi atti a facilitare l’integrazione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio nel mercato.
Per evitare d’imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato ai piccoli gestori di sistemi di distribuzione, è opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentare le imprese interessate dagli obblighi di separazione giuridica.
Qualora sia usato un sistema di distribuzione chiuso per garantire l’efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l’uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli impianti dell’industria chimica potrebbero includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento.
L’integrazione di volumi crescenti di gas rinnovabili e di gas a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale sta comportando cambiamenti della qualità del gas trasportato e consumato nell’Unione. Per assicurare il funzionamento efficiente del sistema del gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero essere responsabili di gestire la qualità del gas nei propri impianti. Laddove l’iniezione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio avvenga a livello di distribuzione, e laddove necessario per gestirne l’impatto sulla qualità del gas, le autorità di regolazione possono incaricare i gestori dei sistemi di distribuzione di garantire una gestione efficiente della qualità del gas nei rispettivi impianti. Nell’assolvere ai propri compiti di gestione della qualità del gas, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione dovrebbero osservare le norme applicabili in materia di qualità del gas.
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale le autorità di regolazione devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Le disposizioni relative all’autonomia nell’esecuzione del bilancio assegnato dell’autorità di regolazione dovrebbero essere attivate nel quadro stabilito dalle leggi e norme di bilancio nazionali. Nel contribuire all’indipendenza dell’autorità di regolazione da qualsiasi interesse o ingerenza di tipo politico o economico attraverso un adeguato sistema di rotazione, gli Stati membri dovrebbero poter tenere in debito conto la disponibilità di risorse umane e la dimensione del consiglio di amministrazione.
Per garantire a tutti i partecipanti al mercato, compresi i nuovi operatori, un accesso effettivo al mercato, è necessario istituire meccanismi di bilanciamento non discriminatori e che rispecchino i costi. A tal fine sarebbe opportuno instaurare meccanismi di mercato trasparenti per la fornitura e l’acquisto di gas naturale necessario ai fini del bilanciamento. Le autorità di regolazione dovrebbero svolgere un ruolo attivo per garantire che i prezzi del bilanciamento siano non discriminatori e rispecchino i costi. Al tempo stesso, dovrebbero essere istituiti incentivi adeguati per bilanciare l’immissione e il prelievo di gas e per non compromettere il sistema.
Le autorità di regolazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto, oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità di regolazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali di rete risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda.
Le autorità di regolazione dovrebbero promuovere, in stretta collaborazione con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) istituita dal regolamento (UE) 2019/942, un mercato interno dell’idrogeno aperto, competitivo, sicuro ed ecosostenibile, senza barriere ai flussi transfrontalieri. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell’idrogeno occorre che le autorità di regolazione possano prendere decisioni su tutti gli aspetti pertinenti della regolamentazione.
Le autorità di regolazione dovrebbero avere il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale o di idrogeno e di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle imprese di gas naturale o delle imprese di idrogeno che non rispettano i loro obblighi o proporre che un tribunale competente imponga loro dette sanzioni. Alle autorità di regolazione dovrebbe inoltre essere conferito il potere necessario per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle norme in materia di concorrenza, le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore, promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato interno del gas naturale e dell’idrogeno. L’istituzione di programmi di cessione del gas è una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato.
Alle autorità di regolazione dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non dovrebbero pregiudicare le competenze della Commissione relative all’applicazione delle norme in materia di concorrenza, compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione unionale e delle norme relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. L’organismo indipendente al quale una parte che è stata destinataria della decisione di un’autorità di regolazione ha il diritto di proporre ricorso potrebbe essere un giudice o un’altra autorità giudiziaria abilitata a trattare un ricorso giurisdizionale.
Qualsiasi armonizzazione dei poteri delle autorità di regolazione dovrebbe comprendere i poteri di fornire incentivi alle imprese e di imporre loro sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o di proporre a un organo giurisdizionale competente di imporre tali sanzioni. Inoltre, le autorità di regolazione dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni pertinenti alle imprese e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie.
Nell’interesse della trasparenza è opportuno che le autorità di regolazione e l’ACER forniscano informazioni sul mercato dell’idrogeno, segnatamente su aspetti quali la domanda e l’offerta, l’infrastruttura di trasporto, la qualità del servizio, gli scambi transfrontalieri, gli investimenti, i prezzi all’ingrosso e al consumo nonché la liquidità del mercato.
I gestori dei sistemi di trasporto svolgono un ruolo importante nel garantire investimenti economicamente efficienti nelle reti del gas naturale e dell’idrogeno. Per una pianificazione ottimizzata di tutti i vettori di energia e per riconciliare i diversi approcci di pianificazione della rete a livello nazionale e dell’Unione, dovrebbero essere introdotti requisiti supplementari di coerenza della pianificazione. Al fine di garantire un’introduzione dell’infrastruttura efficiente in termini di costi ed evitare attivi non recuperabili, la pianificazione di rete dovrebbe anche prendere in considerazione la più stretta correlazione tra gas naturale, energia elettrica, idrogeno e, se applicabile, teleriscaldamento. Oltre agli attivi di conversione dell’energia elettrica in gas naturale (power-to-natural-gas), la correlazione tra idrogeno ed energia elettrica può comprendere anche centrali elettriche a idrogeno. La pianificazione di rete dovrebbe essere trasparente e consentire la partecipazione dei pertinenti soggetti interessati. A tal fine i gestori dovrebbero essere tenuti a condurre un’ampia consultazione dei soggetti interessati. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio32 può formulare il proprio parere sugli scenari comuni. Il piano di sviluppo della rete per l’idrogeno dovrebbe contemplare l’uso dell’idrogeno nei settori difficili da decarbonizzare in cui non esistono alternative più efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.
Con la coubicazione la produzione e il consumo di idrogeno avvengono nello stesso luogo oppure sono ubicate il più vicino possibile, garantendo in tal modo una qualità stabile dell’idrogeno conforme all’uso finale e riducendo al minimo i costi e l’impatto ambientale, come anche le perdite di idrogeno connesse al trasporto. I gestori delle reti dell’idrogeno dovrebbero cooperare con i gestori delle reti dell’idrogeno connesse e limitrofe al fine di garantire una connessione quanto più efficiente possibile.
In sede di elaborazione del piano di sviluppo della rete è importate che i gestori delle infrastrutture tengano conto dei principi dell’«efficienza energetica al primo posto» e dell’«efficienza del sistema», stabiliti nella raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021 dal titolo «Sull’efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica – Orientamenti ed esempi per l’attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre», in particolare del consumo previsto usato per elaborare gli scenari comuni. È opportuno considerare sempre prioritarie le soluzioni sul lato della domanda quando sono più efficienti in termini di costi rispetto agli investimenti nell’infrastruttura.
La strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico sottolinea l’importanza di una pianificazione e un funzionamento coordinati del sistema energetico per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. È pertanto necessario definire piani di sviluppo della rete muovendo da uno scenario comune elaborato su base intersettoriale. Pur potendo individuare modelli di rete settoriali separati e capitoli separati in presenza di un piano comune di sviluppo della rete, i gestori delle infrastrutture dovrebbero tendere a un maggior livello di integrazione prendendo in considerazione le esigenze del sistema al di là dei vettori di energia specifici.
I piani di sviluppo della rete sono un elemento importante per individuare le lacune infrastrutturali e dare informazioni sulle infrastrutture che devono essere realizzate o che possono essere dismesse ed eventualmente riconvertite ad altri usi, ad esempio il trasporto di idrogeno. Questo vale a prescindere dal modello di separazione prescelto per i gestori della rete.
Le informazioni fornite nel piano di sviluppo della rete sulle infrastrutture che possono essere dismesse possono indicare che queste saranno messe fuori servizio in via permanente lasciandole inutilizzate, smantellandole o mettendole a disposizione per la riconversione ad altri scopi, come il trasporto di idrogeno. Obiettivo della maggiore trasparenza è tenere conto del fatto che le infrastrutture riconvertite sono relativamente più economiche rispetto a quelle realizzate ex novo e dovrebbero quindi consentire una transizione efficace in termini di costi.
Negli Stati membri nei quali sarà realizzata una rete di distribuzione dell’idrogeno, lo sviluppo dell’infrastruttura dell’idrogeno dovrebbe fondarsi su proiezioni della domanda realistiche e orientate al futuro, ivi compreso il potenziale fabbisogno del sistema elettrico e dei settori difficili da decarbonizzare. Se gli Stati membri decidono di autorizzare il ricorso a oneri specifici come mezzo di cofinanziamento della nuova infrastruttura dell’idrogeno, il piano dovrebbe aiutare l’autorità di regolazione a valutare tali oneri. È opportuno che il piano sia presentato ogni quattro anni. Prima del 31 dicembre 2032 i piani dovrebbero essere presentati all’autorità di regolazione o a un’altra autorità competente. I piani presentati dopo tale data dovrebbero essere presentati solo all’autorità di regolazione.
Le informazioni contenute nel piano di sviluppo della rete dovrebbero permettere di prevedere gli impatti sulle tariffe in base alla pianificazione, ai progetti di dismissione o di riconversione che interessano la regulatory asset base.
Anziché presentare un piano nazionale di sviluppo della rete a livello di singolo Stato membro, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di elaborare un piano regionale che includa più Stati membri, in un’ottica di integrazione regionale volontaria del mercato del gas naturale.
Diversamente dall’energia elettrica, il gas naturale svolgerà un ruolo via via più marginale in futuro, con ripercussioni sulla domanda di investimenti infrastrutturali. Occorre pertanto che il piano di sviluppo della rete soppesi le criticità sul piano della concorrenza ed eviti attivi non recuperabili.
Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere in modo strategico di chiudere e adeguare parte del proprio sistema di distribuzione al fine di eliminare gradualmente la fornitura di gas naturale ai clienti civili per garantire la transizione verso un sistema sostenibile ed efficace.
Gli Stati membri dovrebbero imporre ai gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno di presentare l’infrastruttura di rete dell’idrogeno che intendono sviluppare e riconvertire nei piani della rete di distribuzione dell’idrogeno. I gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di dismissione della rete quando si prevede una riduzione della domanda di gas naturale tale da richiedere la dismissione dei sistemi di distribuzione del gas naturale o di parti di essi. I gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e i gestori delle reti di distribuzione dell’idrogeno possono essere autorizzati a elaborare piani comuni se operano nella stessa zona e parti della rete devono essere riconvertite. Tali piani dovrebbero essere in linea con i piani decennali di sviluppo della rete. I piani di sviluppo della rete di distribuzione e i piani di dismissione per il gas naturale dovrebbero promuovere l’efficienza energetica e l’integrazione del sistema energetico tenendo conto dei piani locali di riscaldamento e raffrescamento. Tali piani dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e basarsi su stime ragionevoli circa la domanda e la produzione di gas naturale e idrogeno. Nell’elaborare il piano, i gestori dovrebbero essere tenuti a svolgere una procedura consultiva con i pertinenti soggetti interessati e a rendere pubblici i progetti di piani. Gli Stati membri dovrebbero garantire orientamenti da parte delle autorità di regolazione, qualora parti del sistema di distribuzione possano richiedere la dismissione, in particolare prima della fine del periodo di ammortamento inizialmente previsto.
Il quadro che disciplina il calcolo dei costi e degli oneri di connessione e il loro addebito ai produttori di biometano svolge un ruolo importante nel consentire l’integrazione del biometano sostenibile nelle reti del gas naturale dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero fornire un quadro normativo per facilitare una connessione efficiente degli impianti di produzione di biometano ai sistemi di trasporto o distribuzione. Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione sono tenuti a utilizzare, le autorità di regolazione, ferma restando la loro indipendenza nello svolgimento di tali compiti, dovrebbero continuare a poter tenere conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati da tali gestori dei sistemi.
Occorre progredire verso mercati dell’idrogeno interconnessi nell’Unione e bisogna quindi agevolare gli investimenti nell’infrastruttura transfrontaliera dell’idrogeno.
Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono gas naturale. Queste esigenze dovrebbero essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa dell’Unione sui mercati finanziari e dovrebbero anzi essere compatibili con quest’ultima. Le autorità di regolazione e i regolatori del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza. Gli Stati membri dovrebbero poter definire la solidità finanziaria delle imprese di fornitura di gas naturale come criterio per il rilascio di un’autorizzazione per la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale. Tali criteri dovrebbero essere pienamente trasparenti e non discriminatori.
Il gas naturale è importato nell’Unione principalmente e in misura sempre maggiore da paesi terzi. La normativa dell’Unione dovrebbe tener conto delle caratteristiche del gas naturale, come certe rigidità strutturali imputabili alla concentrazione dei fornitori, ai contratti a lungo termine o alla carenza di liquidità a valle. È necessaria quindi una maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda la formazione dei prezzi.
Prima dell’adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano ulteriormente le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’ACER e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio33, dovrebbero consultarsi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto di tali orientamenti. L’ACER e l’ESMA dovrebbero altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas naturale a obblighi di trasparenza prima o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.
Gli Stati membri o, qualora gli Stato membri abbiano disposto in tal senso, le autorità di regolazione dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di contratti di fornitura con possibilità di interruzione.
Gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio del biometano o di altri tipi di gas al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti. Tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che il biometano o altri tipi di gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso lo stesso senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche.
I contratti a lungo termine costituiscono un elemento importante della fornitura di gas naturale degli Stati membri. Non dovrebbero tuttavia ostacolare l’ingresso dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio, motivo per cui i contratti di fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento non dovrebbero protrarsi oltre il 31 dicembre 2049. Tali contratti dovrebbero sempre essere conformi agli obiettivi della presente direttiva e compatibili con le norme del TFUE, comprese quelle in materia di concorrenza. È necessario tenere conto dei contratti a lungo termine nella programmazione della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese. Sebbene il gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento continui a svolgere un ruolo importante, la sua rilevanza per garantire l’approvvigionamento energetico dell’Unione diminuirà progressivamente. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’abbandono graduale del gas di origine fossile, tenendo conto della disponibilità di alternative. Ove previsto nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero poter fissare una data di scadenza per la durata dei contratti a lungo termine per il gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento che sia anteriore al 31 dicembre 2049.
Al fine di garantire nell’Unione la salvaguardia dei livelli qualitativi di servizio pubblico elevati, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare regolarmente una relazione che analizzi le misure adottate a livello nazionale per realizzare gli obiettivi relativi al servizio pubblico e che confronta la loro efficacia al fine di formulare raccomandazioni circa le misure da adottare a livello nazionale per conseguire elevati livelli di servizio pubblico.
Il rispetto degli obblighi di servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti norme minime comuni, rispettate da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione comune e affrontino le questioni della povertà energetica, del monitoraggio dei prezzi, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi di servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione.
Le misure attuate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi di coesione economica e sociale dovrebbero poter comprendere, in particolare, la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti dell’Unione e nazionali esistenti. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere meccanismi di responsabilità per garantire l’investimento necessario.
Nella misura in cui le misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a notificarle alla Commissione.
I prezzi di mercato dovrebbero fornire i giusti incentivi allo sviluppo della rete.
Alcuni Stati membri, a motivo delle caratteristiche storiche e dei livelli di maturità dei loro mercati del gas naturale, dovrebbero avere la possibilità di derogare a specifiche disposizioni stabilite nella presente direttiva per evitare una penalizzazione ingiustificata e favorire uno sviluppo efficiente dei mercati del gas naturale in tali Stati membri. Ciò si applica in particolare al Lussemburgo, a motivo delle sue specifiche caratteristiche di mercato, e a tutti gli Stati membri che non sono ancora connessi al sistema interconnesso di nessun altro Stato membro o che non hanno ancora ricevuto la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, le deroghe per gli Stati membri che non sono ancora connessi al sistema interconnesso di nessun altro Stato membro o che non hanno ancora ricevuto la prima fornitura commerciale del loro primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dovrebbero essere temporanee e applicarsi soltanto fino a quando tali Stati membri non saranno in grado di soddisfare standard più elevati in termini di apertura del mercato e interconnettività con il sistema integrato del gas naturale nell’Unione. Qualora sia applicata, tale deroga dovrebbe riguardare anche le disposizioni della presente direttiva che sono accessorie a disposizioni alle quali è stata concessa una deroga o che ne richiedono la previa applicazione.
La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori dovrebbe rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di sfruttare appieno le opportunità di un mercato interno del gas naturale liberalizzato.
Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas naturale, gli Stati membri dovrebbero promuovere l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori dei sistemi a livello dell’Unione e regionale, annettendovi anche i sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nell’Unione.
L’integrazione volontaria dei mercati regionali, in particolare la fusione dei mercati, può apportare vari benefici, a seconda delle caratteristiche specifiche dei mercati in questione. L’integrazione dei mercati può fornire l’opportunità di sfruttare al meglio le infrastrutture, a patto che ciò non incida negativamente sui mercati limitrofi, ad esempio con un aumento delle tariffe transfrontaliere. Offre altresì la possibilità di incrementare la concorrenza, la liquidità e gli scambi, a beneficio dei consumatori finali nella regione, attirando fornitori che non si sarebbero altrimenti affacciati al mercato a causa delle sue scarse dimensioni. L’integrazione dei mercati consente inoltre di creare zone più ampie nelle quali si ha accesso a più fonti di approvvigionamento. Oltre a influire sui prezzi del mercato all’ingrosso grazie a una maggiore concorrenza tra le fonti, tale diversificazione potrebbe anche migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento se la nuova zona risultante dalla fusione non presenta più congestioni interne. L’integrazione dei mercati potrebbe fungere da base per promuovere ulteriormente la trasformazione del mercato del gas naturale, ivi compresa la diffusione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio. Gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero collaborare al fine di agevolare l’integrazione regionale.
Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato interno del gas naturale mediante una rete connessa attraverso l’Unione e occuparsi delle questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbe pertanto costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolazione, ove opportuno, in stretta collaborazione con l’ACER.
Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere anche la garanzia di norme comuni per un vero mercato interno e un’ampia offerta di gas naturale. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero un incentivo per gli scambi transfrontalieri, determinando la convergenza dei prezzi.
Le autorità di regolazione dovrebbero altresì fornire informazioni sul mercato per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato interno del gas naturale e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, compresi gli aspetti relativi alla fornitura e alla domanda, alle infrastrutture di trasporto e distribuzione, alla qualità del servizio, agli scambi transfrontalieri, alla gestione delle congestioni, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato nonché ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica. Le autorità di regolazione dovrebbero denunciare alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui i prezzi pregiudicano la concorrenza e il corretto funzionamento del mercato.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di mercati interni del gas naturale e dell’idrogeno pienamente operativi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti di tale azione, può essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1789, la Commissione ha la facoltà di adottare orientamenti o codici di rete per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Tali orientamenti o codici di rete, che sono norme adottate come regolamenti di esecuzione della Commissione con effetto vincolante, costituiscono, anche rispetto a talune disposizioni della presente direttiva, uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-543/1734.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Di conseguenza la presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, in particolare al diritto alla protezione dei dati personali garantito dall’articolo 8 della Carta. È essenziale che il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio35.
Al fine di modificare elementi non essenziali della presente direttiva o di integrarla riguardo a taluni settori specifici che sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda la formulazione di orientamenti sui criteri minimi per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell’idrogeno e del gestore del sistema di stoccaggio del gas naturale o dell’impianto di stoccaggio dell’idrogeno, di orientamenti che stabiliscono i dettagli della procedura relativa alla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell’idrogeno, di orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle autorità di regolazione di cooperare reciprocamente e con l’ACER, di orientamenti che stabiliscono i dettagli della procedura in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2024/1789 e di orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati relativi alle transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale e idrogeno o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull’idrogeno offerti da imprese di fornitura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201636. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa determinare i requisiti di interoperabilità e procedure non discriminatorie e trasparenti di accesso ai dati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Al fine di garantire un’attuazione agevole ed efficace della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio37 e fornendo consulenza tecnica su misura per concepire e attuare riforme, comprese quelle che promuovono mercati interni competitivi del gas naturale e dell’idrogeno, che consentono l’integrazione dei gas rinnovabili e dei gas a basse emissioni di carbonio e migliorano la cooperazione e il coordinamento tra gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione. Il sostegno tecnico può concretizzarsi ad esempio nel rafforzamento della capacità amministrativa, nell’armonizzazione dei quadri legislativi e nella condivisione delle migliori pratiche.
La direttiva 2009/73/CE dovrebbe pertanto essere abrogata ed è opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva 2009/73/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende da tale direttiva.
È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B, della presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia.
2. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale e disposizioni di tutela dei consumatori, al fine di creare un mercato del gas naturale integrato, competitivo e trasparente nell’Unione. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione di tale sistema.
3. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, nonché per la transizione del sistema del gas naturale a un sistema integrato e altamente efficiente basato sui gas rinnovabili e sui gas a basse emissioni di carbonio.
4. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la fornitura e lo stoccaggio dell’idrogeno per mezzo del sistema dell’idrogeno. Essa definisce norme relative all’organizzazione e al funzionamento di tale settore, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per le reti, la fornitura e lo stoccaggio dell’idrogeno nonché la gestione di tale sistema.
5. La presente direttiva stabilisce norme per la progressiva realizzazione di un sistema dell’idrogeno interconnesso a livello dell’Unione che contribuisca alla flessibilità a lungo termine del sistema elettrico e alla riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dei settori difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e dell’efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e sostenendo in tal modo la decarbonizzazione del sistema energetico dell’Unione.