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Decisione di esecuzione (UE) 2025/2132 della Commissione del 17 ottobre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2025)7071] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulle popolazioni animali interessate e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4 è stata adottata in risposta ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, notificati da tale Stato membro nell'agosto 2024, e stabilisce alcune misure di emergenza in relazione a tale malattia in Grecia. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone devono essere mantenute almeno fino ai termini indicati in tale allegato.

Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di 584 nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, segnalati tra il 1o agosto 2025 e l'8 ottobre 2025, in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle unità regionali di Acaia, Evros, Focide, Imathia, Karditsa, Kavala, Kozani, Larissa, Magnesia, Pieria, Rodopi, Serres, Trikala, Xanthi, Salonicco, Ftiotide, Etolia-Acarnania, Elide e Pella.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Grecia o nel resto dell'Unione. È pertanto necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato di detta decisione di esecuzione.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni e del numero delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta di una durata specifica delle misure ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale5.

Inoltre al fine di ridurre al minimo il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia, è altresì necessario prorogare il divieto, di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, dei movimenti di caprini e di ovini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori di tale paese fino al 31 gennaio 2026.

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 dovrebbe essere prorogato fino al 31 gennaio 2026.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:

  1. 1. all'articolo 3, lettera e), la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 gennaio 2026»;

  2. 2. all'articolo 4, la data «15 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 gennaio 2026»;

  3. 3. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2 Destinatario

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione