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Decisione di esecuzione (UE) 2025/2372 della Commissione del 20 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 8041] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione4, adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, stabilisce le misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I, parti A e B, di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure necessarie da applicare in tali zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni devono essere mantenute almeno fino ai termini indicati nelle parti A e B di tale allegato.

L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che la Bulgaria vieta i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese destinazioni situate in un’altra ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I, parte B, di tale decisione di esecuzione fino ai termini indicati per ciascuna di tali zone di protezione e di sorveglianza e di tali ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. Essa stabilisce anche che la Bulgaria vieta i movimenti di ovini e caprini dalle parti del suo territorio non elencate nell’allegato verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizione fino alla revoca, conformemente ai termini di cui a tale allegato, di tutte le zone di protezione situate entro tale perimetro. Esso vieta inoltre i movimenti di ovini e caprini dal territorio della Bulgaria verso una destinazione situata al di fuori di tale Stato membro fino al 1o gennaio 2026.

L’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce altresì che la Bulgaria applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nel suo allegato II, fino ai termini indicati in tale allegato. Essa vieta anche i movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell’allegato II di tale decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree fino ai termini indicati in tale allegato.

Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di 12 ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini tra il 4 ottobre 2025 e l’11 novembre 2025, in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini nelle regioni di Plovdiv, Haskovo, Kyustendil e Pazardzhik.

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, vi è un rischio elevato di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite da tale Stato membro, continuano a verificarsi nuovi focolai nelle regioni già colpite dalla malattia e per la prima volta è stato registrato un nuovo focolaio nella regione di Kyustendil, il che indica che la malattia continua a circolare e addirittura a diffondersi al di fuori delle attuali zone soggette a restrizioni.

Le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria, di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, dovrebbero pertanto essere adattate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel territorio della Bulgaria e nel resto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Bulgaria, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale5.

Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, è inoltre necessario prorogare la durata delle misure di cui all’articolo 2, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160. In aggiunta, al fine di ridurre al minimo il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia, è necessario anche prorogare il divieto, di cui all’articolo 2, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, dei movimenti di caprini e di ovini dal territorio della Bulgaria verso una destinazione situata al di fuori di tale paese fino al 31 marzo 2026.

Inoltre, alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, è necessario anche modificare gli elenchi delle aree e le date nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, in modo che le misure e il divieto di movimenti di ovini e di verso una destinazione situata al di fuori dei perimetri esterni di tali aree, di cui all’articolo 3 di tale decisione di esecuzione, si applichino successivamente alla revoca delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione di tale malattia dagli stabilimenti interessati in Bulgaria ad altre parti di detto Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata:

  1. 1. all’articolo 2, lettera c), la data «1o gennaio 2026» è sostituita dalla data «31 marzo 2026»;

  2. 2. gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione