Decisione di esecuzione (UE) 2025/2492 della Commissione del 4 dicembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 8530] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione4, adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, stabilisce le misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I, parti A e B, di tale decisione di esecuzione. Tale articolo stabilisce inoltre che le misure di emergenza necessarie in tali zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni devono essere applicate almeno fino ai termini di cui a tale allegato, parti A e B.
L’articolo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che la Bulgaria deve vietare i movimenti di caprini e ovini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese destinazioni situate in un’altra ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I, parte B, di tale decisione di esecuzione fino ai termini indicati per ciascuna di tali zone di protezione e di sorveglianza e di tali ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato.
Inoltre l’articolo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che la Bulgaria deve vietare i movimenti di caprini e ovini da parti del suo territorio non elencate nell’allegato I verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizione fino alla revoca, conformemente ai termini di cui a tale allegato, di tutte le zone di protezione situate entro tale perimetro.
In linea con l’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687, la Bulgaria ha chiesto alla Commissione la possibilità di derogare all’articolo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 per autorizzare i movimenti di caprini e ovini da parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 verso un macello situato entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria per la macellazione immediata.
La Bulgaria è tenuta a effettuare una valutazione approfondita del rischio prima di autorizzare qualsiasi movimento di caprini e ovini verso un’ulteriore zona soggetta a restrizioni. Tale valutazione garantisce che siano spostati solo gli animali che soddisfano criteri rigorosi e che siano applicate misure di prevenzione e di controllo appropriate. I movimenti di caprini e ovini da parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 verso un macello situato entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria per la macellazione immediata comportano pertanto un rischio trascurabile di diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini.
L’autorità competente della Bulgaria dovrebbe pertanto poter autorizzare i movimenti di caprini e ovini per la macellazione immediata dalle parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 verso un macello situato entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160.
Le carni fresche e i prodotti a base di carne ottenuti da caprini e ovini detenuti in aree al di fuori di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni e macellati in un’ulteriore zona soggetta a restrizioni devono essere spostati solo all’interno del territorio della Bulgaria.
L’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce altresì che la Bulgaria dovrebbe applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell’allegato II di tale decisione di esecuzione, fino ai termini ivi stabiliti. Tale articolo vieta anche i movimenti di caprini e ovini dalle aree elencate nell’allegato II di tale decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree fino ai termini indicati in tale allegato.
Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/11605 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini tra l’11 e il 18 novembre 2025, in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini nella regione di Plovdiv.
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, vi è un rischio elevato di ulteriore diffusione della malattia, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite da tale Stato membro, è stato registrato un nuovo focolaio in una regione già colpita dalla malattia, il che indica che la malattia continua a circolare nelle attuali zone soggette a restrizioni.
Le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria, di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, dovrebbero pertanto essere adattate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel territorio della Bulgaria e nel resto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Bulgaria, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale6.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione di tale malattia dagli stabilimenti interessati in Bulgaria ad altre parti di detto Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata:
1. l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1) La Bulgaria vieta, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza o per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I: a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante a tali zone di protezione e di sorveglianza; e b) i movimenti di ovini e caprini da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni. 2) La Bulgaria vieta inoltre, fino ai termini in cui le zone di protezione devono essere istituite entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate come zone di protezione e di sorveglianza o come ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato I verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni. L’autorità competente della Bulgaria può autorizzare in via eccezionale i movimenti di ovini e caprini da parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato I verso un macello situato entro il perimetro esterno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria, a condizione che: i) gli animali siano trasportati direttamente al macello per esservi immediatamente macellati; e ii) l’autorità competente abbia effettuato una valutazione del rischio da cui risulta che i rischi derivanti dall’autorizzazione sono trascurabili. 3) La Bulgaria vieta inoltre i movimenti di ovini e caprini da qualsiasi parte del suo territorio verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria fino al 31 marzo 2026.» ;
2. all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «Le carni fresche e i prodotti a base di carne ottenuti da ovini e caprini macellati in un’ulteriore zona soggetta a restrizioni a seguito di un’autorizzazione eccezionale a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, possono essere spostati e immessi sul mercato solo nel territorio della Bulgaria.»;
3. gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione