diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2026/582 della Commissione dell’11 marzo 2026 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’afta epizootica a Cipro e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/484 [notificata con il numero C(2026) 1758] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell’ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in mammiferi dell’ordine degli artiodattili sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali sensibili.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2026/484 della Commissione4, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie relative ai focolai di afta epizootica, confermati il 20 febbraio 2026, in stabilimenti che detengono ruminanti nel distretto di Larnaca a Cipro. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/484 stabilisce che Cipro deve istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini elencati nell’allegato di tale decisione di esecuzione, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza e le zone di protezione e di sorveglianza; essa stabilisce inoltre che le zone di protezione e di sorveglianza devono comprendere almeno le aree elencate in tale allegato.

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/484, le misure di emergenza prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione e il calendario della loro applicazione sono stati riveduti, in particolare per quanto riguarda la pulizia e la disinfezione preliminari degli stabilimenti interessati, di cui è prescritta l’esecuzione a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687. Deve di conseguenza essere temporaneamente prorogata la durata delle misure di emergenza in tali zone di protezione e sorveglianza.

Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/484 sono comparsi anche altri focolai di afta epizootica in stabilimenti nel distretto di Larnaca a Cipro, confermati tra il 21 febbraio e il 4 marzo 2026, anche al di fuori delle aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/484. È pertanto necessario istituire con urgenza zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione per tenere conto di tali ulteriori focolai.

Di conseguenza, data l’attuale situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica a Cipro e al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in tale Stato membro, o in altri Stati membri o in paesi terzi, è necessario riesaminare con urgenza, in termini spaziali e temporali, le attuali aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/484, istituire anche nuove zone di protezione e di sorveglianza tenendo conto dei nuovi focolai a Cipro e istituire altresì un’ulteriore zona soggetta a restrizioni. Ciò è necessario anche per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.

È pertanto necessario aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione, e le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni a Cipro dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e, in collaborazione con detto Stato membro, dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure.

È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2026/484, considerato che sarà sostituita dalla presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Cipro istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell’allegato della presente decisione, le misure da applicare in tali zone conformemente a tale regolamento delegato.

Tali zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell’allegato.

Art. 1 bis

I movimenti di animali delle specie elencate, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, sono vietati fino ai termini indicati nell’allegato.

Art. 1 ter

Una zona di vaccinazione, come descritta nell’allegato della presente decisione, è istituita immediatamente dall’autorità competente a norma dell’allegato VII, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni previste da detto allegato VII.

Art. 3

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione