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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1366 della Commissione del 12 giugno 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2026) 4103] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 della Commissione4, adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, stabilisce alcune misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di detta decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone devono essere mantenute almeno fino ai termini indicati in tale allegato.

Dalla notifica alla Commissione dei focolai che hanno portato all’ultima modifica5 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti caprini o ovini. Detti focolai, segnalati tra il 23 maggio e l’8 giugno 2026, riguardano le unità regionali seguenti: Etolia e Acarnania, Arcadia, Elide e Serres. Due di questi nuovi focolai sono situati al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite a seguito di focolai precedenti, in particolare nell’unità regionale dell’Arcadia, in cui la malattia non era ancora stata segnalata.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate per tenere conto dei nuovi focolai. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni e del numero delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Inoltre, la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)6.

Inoltre, alla luce della costante diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini in tutta la Grecia, è necessario prorogare il divieto, di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, relativo ai movimenti di caprini o di ovini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni, verso tali zone e all’interno delle stesse. I movimenti stagionali estivi di caprini o di ovini da una zona di sorveglianza verso un pascolo situato all’interno della stessa zona di sorveglianza, e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso pascoli situati all’interno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni, dovrebbero tuttavia essere resi possibili conformemente all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

Inoltre, i movimenti di caprini o di ovini da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso un pascolo situato in un’altra ulteriore zona soggetta a restrizioni possono essere consentiti solo se tali ulteriori zone soggette a restrizioni sono contigue, in modo da garantire che i caprini o gli ovini siano spostati solo attraverso tali ulteriori zone soggette a restrizioni.

Inoltre, al fine di ridurre al minimo il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia, è altresì necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 il divieto, di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207, relativo ai movimenti di caprini o di ovini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori di tale paese.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e data la necessità di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «i movimenti di ovini o caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante, da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, da una zona di sorveglianza verso una destinazione situata all’interno della stessa zona di sorveglianza e da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua sono consentiti solo alle condizioni seguenti:»;

  2. 2) all’articolo 3, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) gli animali sono spostati: direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell’allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni; o durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di una zona di sorveglianza direttamente verso un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa zona di sorveglianza, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; o durante la stagione estiva, da uno stabilimento situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni direttamente a un pascolo situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni o a un pascolo situato all’interno di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni contigua, e sono ricondotti da tale pascolo allo stabilimento di origine.»;

  3. 3) all’articolo 3, lettera e), la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

  4. 4) all’articolo 4, la data «30 giugno 2026» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

  5. 5) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione