Decisione di esecuzione (UE) 2026/1428 della Commissione del 1o luglio 2026 che modifica l’allegato della decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
La decisione 2002/994/CE della Commissione2 si applica a tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale provenienti dalla Cina.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, gli Stati membri devono vietare l’ingresso di tali prodotti, e l’articolo 2, paragrafo 2, della stessa prevede due deroghe a tale divieto generale.
Conformemente alla prima deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l’importazione dei prodotti elencati nell’allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai rispettivi prodotti di cui trattasi.
Conformemente alla seconda deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l’importazione dei prodotti elencati nell’allegato, parte II, della decisione 2002/994/CE accompagnati da un attestato in cui la competente autorità cinese di cui all’articolo 3 della medesima decisione dichiara che ogni partita è stata sottoposta a un’analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute animale o umana.
Il chitosano, analogamente alla glucosamina, è ottenuto principalmente mediante idrolisi della chitina da esoscheletri di insetti e crostacei. Il chitosano è un polisaccaride composto da unità di glucosamina. Entrambi i prodotti sono destinati al consumo animale, come evidenziato dalla voce 13.2.8 di cui all’allegato, parte C, del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione3. Inoltre entrambi i prodotti sono elencati come prodotti altamente raffinati nell’allegato III, sezione XVI, punto 1, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e sono pertanto soggetti al medesimo requisito, secondo cui il trattamento delle materie prime di origine animale utilizzate nella fabbricazione di tali prodotti deve eliminare ogni rischio per la salute pubblica o degli animali. Tuttavia, mentre la glucosamina figura nell’elenco di cui all’allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE e ne è pertanto autorizzato l’ingresso nell’Unione dalla Cina senza l’attestato di cui all’articolo 3 di tale decisione, attualmente il chitosano non figura nello stesso elenco.
È pertanto opportuno applicare la prima deroga al divieto di importazione dalla Cina nell’Unione di determinati prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/994/CE anche al chitosano, includendolo nell’elenco dei prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti dalla Cina il cui ingresso è autorizzato senza l’attestato di cui all’articolo 3 di tale decisione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione 2002/994/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen