Decisione di esecuzione (UE) 2026/1797 della Commissione del 16 luglio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2026) 2516] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in caprini od ovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono caprini od ovini.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite quali malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione4 è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania.
Più in particolare, l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 stabilisce che la zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, la quale deve essere istituita dalla Romania a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, debba comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione e che le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza debbano essere applicate almeno fino ai termini di cui a tale allegato I.
Successivamente alla modifica più recente della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione5, la Romania ha notificato alla Commissione, il 29 giugno 2026, la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini e caprini, situato nel distretto di Buzău, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
La zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1108, dovrebbe pertanto essere adattata, in termini sia spaziali sia temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia nel territorio della Romania e nel resto dell’Unione.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell’intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Oltre a ciò, la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)6.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 istituisce anche le aree nel territorio della Romania, elencate nell’allegato II, nelle quali devono essere applicate ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e nelle quali per un certo periodo di tempo, dopo la scadenza dei termini previsti per le misure applicabili nelle zone di protezione e di sorveglianza, devono essere vietati i movimenti di ovini e caprini al di fuori dei perimetri esterni di tali aree. È necessario indicare nell’allegato II la durata delle misure applicabili in tali zone.
Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 vieta i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o in transito attraverso un altro Stato membro fino al 31 luglio 2026.
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente della Romania, si tratta di una ricorrenza di vaiolo dei caprini e degli ovini in un’area mai colpita prima, più di un mese dopo la segnalazione dell’ultimo focolaio in Romania, con pochissime informazioni sull’origine del focolaio. Vi è pertanto un elevato rischio di ulteriore diffusione della malattia, non solo all’interno della Romania e nel resto dell’Unione, ma anche in paesi terzi.
È pertanto necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 il divieto dei movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Romania verso qualsiasi destinazione situata in un altro Stato membro, o che necessiti l’attraversamento di un altro Stato membro, ed estendere tale divieto a qualsiasi destinazione situata in paesi terzi.
Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in Romania dovrebbero pertanto figurare nell’allegato I della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e data la necessità di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure di emergenza stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 è così modificata:
1) l’articolo 1 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 1 ter La Romania vieta i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o in transito attraverso un altro Stato membro o paese terzo fino al 31 dicembre 2026.» ;
2) gli allegati sono sostituiti dal testo che figura negli allegati della presente decisione.
Art. 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione