diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1827 della Commissione del 23 luglio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1706 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia [notificata con il numero C(2026)5340] (Il testo in lingua croata è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di peste dei piccoli ruminanti in caprini od ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini od ovini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1706 della Commissione4 è stata adottata l’8 luglio 2026 sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Croazia. Nello specifico, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1706 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che lo Stato membro deve istituire in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione.

Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1706 la Croazia ha notificato alla Commissione la comparsa di tre ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nelle contee di Virovitica-Podravina e Bjelovar-Bilogora. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Croazia ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.

Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Croazia nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2026/1706, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate per tenere conto del nuovo focolaio. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui agli allegati di detta decisione di esecuzione.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite agli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, tengono conto non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate dalla malattia, ma anche della situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nell’intero territorio della Croazia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure previste dalla presente decisione si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)5.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Croazia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione