Decisione di esecuzione (UE) 2026/1839 della Commissione del 23 luglio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/820 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2026) 5381] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
L'afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di afta epizootica in animali vi è un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, quali indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione2 (specie elencate).
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione3 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'afta epizootica, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2026/820 della Commissione4 è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica in Grecia. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/820 stabilisce che la Grecia deve istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini elencati nell'allegato di tale decisione di esecuzione, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che le zone di protezione e di sorveglianza, e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni, devono comprendere almeno le aree elencate in detto allegato. La decisione di esecuzione (UE) 2026/820 è stata modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1330 della Commissione5.
Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1330, le misure di emergenza prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/820, come pure il calendario della loro applicazione, sono stati riveduti sulla base delle informazioni fornite dalla Grecia, in particolare per quanto riguarda le date delle operazioni di pulizia e disinfezione preliminari degli stabilimenti interessati, di cui è prescritta l'esecuzione a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687. Deve di conseguenza essere adeguata la durata delle misure di emergenza in tali zone di protezione e sorveglianza.
Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1330 si sono inoltre verificati ulteriori focolai di afta epizootica in stabilimenti nell'unità regionale di Lesbo in Grecia.
Di conseguenza, data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'afta epizootica in Grecia e al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in tale Stato membro, in altri Stati membri o in paesi terzi, è necessario aggiornare con urgenza le aree elencate come zone di protezione, di sorveglianza o ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/820, adeguarle in termini spaziali e temporali, ove necessario, e anche istituire nuove zone di protezione e di sorveglianza tenendo conto dei focolai più recenti in Grecia. Ciò è necessario anche per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/820.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/820 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione