Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione del 19 agosto 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2026) 5924] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 della Commissione4, adottata a seguito della comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, stabilisce alcune misure di emergenza che tale Stato membro deve adottare. Più in particolare, l'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B, della medesima decisione di esecuzione. Tale articolo stabilisce inoltre che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini indicati in tale allegato.
Successivamente alla modifica più recente della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione5, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti che detengono ovini nelle regioni di Haskovo e Kyustendil, nel periodo compreso tra il 7 e l'11 agosto 2026. Uno di questi nuovi focolai è situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite a seguito di focolai precedenti, segnatamente nella regione di Kyustendil, in cui la malattia non era ancora stata segnalata. A seguito di ciò, la Bulgaria ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle regioni di Haskovo e Kyustendil, nelle quali si applicano le misure di controllo della malattia di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate per tenere conto dei nuovi focolai. Di conseguenza è necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone, di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione, nonché l'elenco delle zone, di cui all'allegato II di detta decisione di esecuzione, in cui devono essere applicate le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, e la durata delle misure da applicare in tali zone.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni e del numero delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)6.
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione di tale malattia dagli stabilimenti interessati in Bulgaria ad altre parti di detto Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 prendano effetto il prima possibile.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione