DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1979 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (79/641/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere1, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali3, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,
vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre4, modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 20 bis,
vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi5, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE6, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 40 bis,
considerando che, a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, alcune denominazioni botaniche impiegate nelle direttive relative alla commercializzazione delle sementi si sono rivelate erronee o di una autenticità dubbia;
considerando che è opportuno adattare queste denominazioni a quelle normalmente ammesse in campo internazionale;
considerando che è opportuno pertanto modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE concernenti, rispettivamente, la commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di sementi di cereali, di sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi;
considerando che alcune disposizioni delle dette direttive nonchù della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole7, modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE8, utilizzano la nozione di specie, determinando così il campo di applicazione di queste disposizioni; che le modifiche apportate dalla presente direttiva alla nomenclatura sono senza influenza sull'interpretazione delle dette disposizioni;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle piante foraggere, è modificata come segue:
1.
All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera a), le denominazioni delle specie seguenti:
Agrostis canina L. ssp. canina Hyd. - Agrostide canina
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. - Avena altissima
Phleum bertolinii DC - Fleolo bulboso
Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. — Avena bionda sono sostituite da:
2.
All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti:
Medicago varia Martyn - Medica varia
Onobrychis sativa Lam. - Lupinella
Pisum arvense L. - Pisello da foraggio
Trigonella foenumgraecum L. - Fieno greco sono sostituite da:
3.
All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, lettera b), le denominazioni delle specie seguenti:
Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. - Favetta
Vicia faba L. var minor (Peterm.) Bull - Favino sono sostituite da:
4.
All'articolo 3, paragrafo 1, le denominazioni delle specie seguenti:
Medicago varia Martyn
Pisum arvense L. sono sostituite da:
5.
All'allegato I, punto 2 e punto 4, all'allegato II, parte I, punto 1, e all'allegato II, parte II, punto 1, la denominazione della specie seguente:
Pisum arvense è sostituita da:
6.
All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti:
Agrostis canina ssp. canina
Medicago varia
Onobrychis sativa
Pisum arvense sono sostituite da:
7.
All'allegato II, parte I, punto 2 A, parte II, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti:
Vicia faba ssp. var. equina
Vicia faba var. minor sono sostituite da:
8.
All'allegato II, parte I, punto 2 B, lettera e), le denominazioni delle specie seguenti:
Pisum arvense
Vicia faba spp. sono sostituite da:
Art. 2
La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, è modificata come segue:
1.
All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti:
Hordeum distichum L. - Orzo distico
Hordeum polystichum L. - orzo polistico sono sostituite da:
2.
All'articolo 2, paragrafo 1, parte A, le denominazioni delle specie seguenti:
Triticum aestivum L. - Frumento tenero
Triticum durum L. - Frumento duro sono sostituite da:
3.
All'allegato I, punto 5 B, lettera a), all'allegato II, punto 1 A, punto 2 A, e all'allegato III le denominazioni delle specie seguenti:
Hordeum distichum
Hordeum polystichum sono sostituite da:
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Art. 3
Art. 4
Art. 5
Le disposizioni della presente direttiva non ostano l'applicazione delle altre disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE e delle disposizioni della direttiva 70/457/CEE.
Art. 6
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1o luglio 1980.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente COMMISSIONE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1977 di un codice di condotta europeo concernente le trasazioni sui valori mobiliari (77/534/CEE) RELAZIONE 1. La realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 2 del Trattato di Roma, ed in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche della Comunità, richiede che i capitali siano sufficientemente disponibili e le fonti dei medesimi abbastanza diversificate per poter finanziare nel modo più razionale gli investimenti nel Mercato comune. I mercati dei valori mobiliari dovrebbero rendere possibile, in ogni momento, un confronto molto ampio dell'offerta e della domanda di capitali. Il buon funzionamento e l'interpenetrazione di detti mercati devono essere pertanto considerati essenziali per l'instaurazione di un «mercato comune» dei capitali. 2. Anche se le disparità esistenti fra i vari mercati finanziari dei nove Stati membri non sono state finora un ostacolo insormontabile alla realizzazione di alcune transazioni internazionali, difficilmente si può contestare che l'incompletezza delle informazioni sui valori stessi e l'ignoranza delle regole in vigore sui vari mercati abbiano contribuito a limitare gli investimenti della grande maggioranza dei risparmiatori ai mercati dei paesi di residenza o a qualche grande titolo internazionale di indiscussa notorietà. È pertanto evidente che la riduzione di tali disparità potrebbe favorire l'interpenetrazione dei mercati dei paesi membri, soprattutto se parallelamente si migliorassero le garanzie offerte ai rispamiatori. I. Il posto del codice di condotta europeo nei lavori di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 3. Basandosi sulla sua decisione del 1968 relativa all'informazione del pubblico sui valori mobiliari e sulle relative condizioni di transazione, la Commissione ha già proceduto a vari lavori d'armonizzazione concernenti alcuni punti precisi come «il contenuto, il controllo e la diffusione del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori dei titoli emessi da società»1 o «il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori»2. 4. Parallelamente a questi lavori di armonizzazione, che danno luogo a direttive, e senza rinunciare a questa forma d'armonizzazione che sola consente di conseguire l'obiettivo voluto, cioè una vera e propria integrazione europea, la Commissione ritiene necessario raccomandare agli Stati, in un documento che tratta un insieme di problemi relativi alle transazioni sui valori mobiliari, di vigilare sul rispetto di un certo numero di principi, che sono già molto largamente ammessi nell'insieme dei paesi europei, ma che vanno ribaditi e attuati al fine di contribuire a creare in un settore in perpetua evoluzione, un'etica comune che agevolerà considerevolmente i lavori di armonizzazione in corso mediante l'elaborazione di una direttiva, indicando già sin d'ora lo spirito con il quale la Commissione intende portarli a termine. 5. Il presente codice di condotta, adottato sotto forma di raccomandazione, merita dunque un posto a sè stante nei lavori d'armonizzazione della Commissione - a motivo del primato riconosciuto all'aspetto deontologico sull'aspetto regolamentare; - a motivo della sua preoccupazione di rispettare la dinamica del mercato finanziario e della vita degli affari, collocandosi deliberatamente in una prospettiva positiva di miglioramento dei meccanismi del mercato e dell'efficacia di coloro che vi operano; - a motivo del fatto che certi soggetti affrontati nel codice in maniera molto generale potranno essere (e in certi casi lo sono già) oggetto di proposte di direttive, non appena si ravviserà la necessità di un quadro giuridico più rigoroso. II. La portata giuridica della raccomandazione della Commissione 6. La presente raccomandazione è indirizzata agli Stati membri affinchè vigilino sul rispetto, da parte di coloro che sono in grado di esercitare un'influenza sul funzionamento dei mercati dei valori mobiliari, dei principi contenuti nel codice di condotta; la Commissione ha potuto altresì constatare, dopo aver consultato gli ambienti interessati, che presso quest'ultimi esiste un ampio consenso sui principi del codice. 7. Sul piano del controllo del rispetto di tali principi, è ovvio che se in tutti gli Stati si può osservare che gli ambienti interessati sono consapevoli della necessità di controllare i mercati finanziari, sussistono tuttavia grandi divergenze sul modo di procedere a tale controllo. La raccomandazione, tenendo conto di tali divergenze, non chiede a ciascuno Stato membro che crei organismi specializzati, ma soltanto che coordini sul piano nazionale l'azione delle varie associazioni e degli enti interessati. 8. Bisogna tuttavia ricordare che l'attuazione di un codice di condotta relativo alle transazioni sui valori mobiliari mediante raccomandazione non pregiudica minimamente la successiva adozione di direttive o di regolamenti nell'una o nell'altra delle materie trattate nel presente codice. Del resto, certi atti sono già in preparazione. 9. Analogamente, non è escluso che certi Stati ritengano opportuno, per conformarsi alla raccomandazione, legiferare nell'insieme dei settori o su uno dei soggetti trattati nel codice. II. Il contenuto del codice 10. Il codice enuncia un obiettivo fondamentale, corredato di alcuni principi generali e di un certo numero di disposizioni complementari. 11. I principi generali sono le disposizioni essenziali del codice e rivestono un'importanza primordiale. Essi prevalgono largamente sulle disposizioni più particolareggiate che seguono e che ne sono solamente una illustrazione. Sono infatti i principi generali che devono permettere di rispettare l'obiettivo fondamentale del codice: è alla luce di essi e senza limitarsi alla lettera delle disposizioni complementari che il contenuto del codice deve essere compreso ed interpretato. A) Il primo principio generale pone l'accento su tale aspetto dell'interpretazione del codice. Esso ricorda che ogni operazione sul mercato dei valori mobiliari deve effettuarsi rispettando le regole e gli usi esistenti in ogni Stato membro, per assicurare il buon funzionamento dei mercati, regole ed usi cui si aggiungono o che ribadiscono i principi del codice di condotta europeo. B) Il secondo principio generale tende all'informazione completa e corretta dei risparmiatori perchù l'ignoranza è sempre fonte d'imperfezioni in un mercato, qualunque esso sia. Se l'informazione non è data o è incomprensibile o male interpretata da coloro cui è destinata, se è volontariamente manipolata o alterata, il corso dei valori può divenire completamente artificiale e il mercato non può più adempiere alla sua funzione. Per questa ragione, numerose regole previste nella seconda parte trattano questo problema (disposizioni complementari da 7 a 15). Questa necessità di un'informazione diffusa in maniera corretta concerne situazioni estremamente differenti, come l'emissione o la negoziazione di valori mobiliari. Perciò, sono state elaborate in questo settore alcune proposte di direttiva (concernenti in particolare l'ammissione in borsa). C) Il terzo principio generale concerne l'uguaglianza degli azionisti. Malgrado le critiche, la Commissione ha ritenuto di dover mantenere il principio della uguaglianza di trattamento, illustrandone l'applicazione con due regole complementari e ponendo soprattuto l'accento su un obbligo concreto di pubblicità. La disposizione complementare n. 17 menziona l'uguaglianza di trattamento che in caso di trasferimento d una partecipazione di controllo deve essere offerta agli altri azionisti si potrebbe realizzare in modi diversi per tener conto del fatto che in Germania esiste una norma che limita i poteri dell'azionista dominante. Deve essere del tutto chiaro che il principio fondamentale dell'uguaglianza degli azionisti trascende largamente la sfera d'applicazione del codice. Esso non si limita, nel codice, alle cessioni di pacchetti azionari o ad alcune regole complementari che figurano nella seconda parte e che possono riferirvisi, quali lo sfruttamento d'informazioni non pubblicate, che pone in condizioni svantaggiose quanti non dispongano di tali informazioni, o la compartimentazione dei mercati che può favorire alcuni compratori o venditori di valori mobiliari rispetto ad altri. È ovvio che è possibile menzionare soltanto alcune delle situazioni in cui tale principio può applicarsi; difficilmente può essere completato in modo più preciso nella sfera d'applicazione del codice, senza rischiare omissioni che sarebbero probabilmente subito sfruttate. Il principio indica un cammino da seguire e lo spirito con il quale talune operazioni devono essere condotte. D) I principi generali 4, 5 e 6 riguardano più precisamente alcune categorie di persone che incontestabilmente possono esercitare un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi del codice: i membri degli organi di vigilanza, di amministrazione e di direzione di una società (principio 4), gli intermediari finanziari e i professionisti in materia di operazioni su valori mobiliari (principi 5 e 6). Il quarto principio generale, dopo aver ricordato che il codice si applica in modo particolare ai membri degli organi di vigilanza, di amministrazione e di direzione delle società, menziona specialmente il loro dovere di astenersi da qualunque azione che possa ostacolare il buon funzionamento del mercato dei loro titoli e ledere gli altri azionisti. Sarebbe stato necessario poter aggiungere a ciò che l'intervento dei responsabili sociali sul mercato dei titoli della loro società non può sempre essere una «azione» nel senso stretto del termine, in quanto possono esserci inerzia o omissione, altrettanto e talvolta anche più colpevoli di un'azione. Il quinto principio generale raccomanda ai professionisti o almeno a tutti «coloro che operano abitualmente sui mercati di valori mobiliari» di non compromettere, ricercando un profitto immediato e sleale, la credibilità e l'efficacia del mercato che è loro stesso interesse promuovere. I conflitti d'interesse che possono sorgere, ad esempio nei diversi servizi di una banca, a causa della diversità dei ruoli che un funzionario di banca può svolgere presso la clientela, sono all'origine del sesto principio generale. Pur ammettendo la difficoltà di precisare i limiti di un obbligo di discrezione, è opportuno mettere in rilievo il fatto che devono essere ricercati i mezzi per evitare questo genere di conflitti. Un esempio consentirà di comprendere la difficoltà di precisare la portata esatta di tale norma: il carattere confidenziale di un'informazione all'interno di un istituto finanziario deve essere così assoluto da no poter sconsigliare un investimento (senza peraltro precisare le ragioni di una siffatta diffidenza) dal momento che non si tratta d'ottenere un utile ma di evitare una perdita? In tal caso occorrebbe poter dare al cliente un consiglio illuminato, il che è effettivamente un'interpretazione ragionevole del principio; soltanto la pratica tuttavia potrà indicare se questa interpretazione della regola complementare n. 8 può diventare una fonte di abusi e se la raccomandazione della Commissione dovrà essere rafforzata su questo punto preciso. 12. Le disposizioni complementari Come indica il loro nome, hanno il compito di completare i principi generali precisandoli e illustrandoli. Non essendo esaurienti, potranno essere completate, in funzione di situazioni concrete osservate sui vari mercati europei, in occasione delle riunioni di un comitato di contatto incaricato dell'applicazione del codice. Le regole complementari si possono suddividere in due parti. A) Le prime regole complementari precisano alcuni elementi di ciò che si deve intendere per «comportamento leale» degli intermediari finanziari. Oltre all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e degli usi in vigore, le regole da 1 a 6 descrivono alcune norme di condotta specifiche per gli intermediari. La principale riguarda evidentemente la raccomandazione di eseguire gli ordini su un mercato organizzato e i limiti posti alla controparte e alla compensazione, che non sono sconsigliate formalmente dal codice, ma che sarebbe molto opportuno sottoporre alla compensazione, che non sono sconsigliate formalmente dal codice, ma che sarebbe molto opportuno sottoporre alla vigilanza delle autorità di controllo, semprechù siano in grado di assumerne l'onere. B) Le regole complementari successive, a partire dalla regola 7 sino alla fine, si riferiscono alla necessità dell'informazione. È chiaro che si eviterebbero molte irregolarità se un'informazione corretta fosse resa pubblica molto rapidamente, riducendo così al minimo il tempo in cui un'informazione importante non è diffusa. Le regole relative all'informazione possono suddividersi in più parti secondo che si riferiscano: a) alla creazione di un mercato artificiale (disposizione n. 7); b) allo sfruttamento illecito di un'informazione che non è stata resa pubblica ma che se lo fosse (o quando la sarà) influenzerebbe il corso di uno o più valori in modo sensibile (disposizioni n. 8 - 10); c) alle informazioni che le autorità del mercato e le società devono fornire al pubblico (disposizioni n. 11 - 14); d) all'eguaglianza di informazione di cui tutti gli investitori devono poter beneficiare (disposizioni n. 15 e 16) e infine e) all'informazione che dev'essere fornita in caso di acquisto o eventualemente di cessione di una partecipazione che consente di controllare de jure o de facto na società (disposizioni n. 17 e 18). IV. L'applicazione del codice di condotta europeo 13. Promulgando un codice di condotta europeo sotto forma di raccomandazione indirizzata agli Stati membri, la Commissione è conscia del fatto che la raccomandazione non vincola gli Stati in ordine ai risultati da raggiungere; l'applicazione del codice di condotta dipenderà dunque in larghissima misura dall'attiva cooperazione di coloro che dovranno rispettarlo, e soprattutto dall'autorità dell'ente o degli enti che vigileranno sulla sua applicazione. 14. È assolutamente essenziale che, tenendo conto delle strutture esistenti, in ciascuno Stato membro almeno un organismo (autorità di controllo, organizzazione professionale, ecc.), sia incaricato di verificare l'applicazione del codice di condotta sul piano nazionale. La designazione di questo o di questi organismi è un problema interno di ciascuno Stato. Non è necessario, nello spirito del codice, che gli organismi di vigilanza dispongano di poteri propri delle pubbliche autorità, poichù non si tratta di una regolamentazione che implica sanzioni penali. 15. Tuttavia, dato che il codice di condotta dovrà essere rispettato nell'insieme della Comunità, sarà necessario che rappresentanti di ciascuno degli organismi di vigilanza possano riunirsi in un comitato di contatto. La Commissione potrà ispirarsi ai lavori di questo comitato di contatto per aggiornare il presente codice di condotta, tenuto conto delle difficoltà incontrate o della prassi seguita nella sua applicazione. Per questi motivi, a norma delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare dell'articolo 155, la Commissione raccomanda agli Stati membri, fatte salve le disposizioni regolamentari o amministrative già esistenti: 1) di vigilare a che coloro che operano sui mercati dei valori mobiliari o sono in grado di esercitare un'influenza sul funzionamento di tali mercati rispettino l'obiettivo fondamentale, i principi generali e le disposizioni complementari contenute nel codice di condotta europeo che figura in allegato: 2) di coordinare, a tale scopo, l'azione delle associazioni professionali e degli enti nazionali che, in ciascuno Stato, esercitano il controllo del buon funzionamento del mercato e del comportamento degli operatori; 3) di designare uno più rappresentanti di tali associazioni ed enti, incaricati d'informare ogni anno la Commissione, e per la prima volta un anno dopo l'invio della presente raccomandazione, delle misure adottate per attuarla, nonchù della loro applicazione, delle difficoltà incontrate e dei suggerimenti che risultassero opportuni per completare o modificare il codice di condotta europeo; 4) di adottare ogni altro misura da essi ritenuta necessaria per promuovere i principi contenuti nel codice e controllarne l'applicazione. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1977. Per la Commissione Christofer TUGENDHAT Membro della Commissione