diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1988 che modifica alcune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, al fine di istituire modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti le sementi ed i materiali di moltiplicazione rispondenti a requisiti ridotti (88/332/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che le direttive sottoelencate, le quali fissano i requisiti per la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, contengono disposizioni in virtù delle quali può essere accordata agli Stati membri la facoltà di autorizzare, per un determinato periodo, la commercializzazione di sementi o materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti oppure di sementi o materiali di moltiplicazione di varietà non comprese nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi o nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà:

- direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole3, modificata da ultimo dalla direttiva 88/95/CEE4,

- direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere5, modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE6,

- direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali7, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE8,

- direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate9, modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE10,

- direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione11, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/8512,

- direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite13, modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE14,

- direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra15, modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/480/CEE,

- direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi16, modificata da ultimo dalla direttiva 87/481/CEE17;

considerando che l'adozione di modalità d'applicazione può essere opportuna, ai fini di un'applicazione più efficace di tali disposizioni;

considerando che è opportuno che tali modalità d'applicazione siano adottate secondo la procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

All'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.»

Art. 5

All'articolo 15 della direttiva 66/404/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.»

Art. 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE