SETTIMA DIRETTIVA 96/45/CE DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1996 relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa ai prodotti cosmetici1, modificata da ultimo dalla direttiva 95/34/CE della Commissione2, ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando che la direttiva 76/768/CEE prevede una verifica ufficiale dei prodotti cosmetici nell'intento di garantire che vengano soddisfatte le condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie relative alla composizione dei prodotti cosmetici;
considerando che occorre stabilire quanto prima tutti i necessari metodi di analisi; considerando che taluni metodi sono già stati adottati dalle direttive 80/1335/CEE della Commissione3, modificata dalla direttiva 87/143/CEE4, dalla direttiva 82/434/CEE della Commissione5, modificata dalla direttiva 90/207/CEE6 e dalle direttive della Commissione 83/514/CEE7, 85/490/CEE8, 93/73/CEE9 e 95/32/CE10;
considerando che l'identificazione e la determinazione del 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile, etile, propile, butile e benzile 4-idrossibenzoato nei prodotti cosmetici costituiscono un settimo passo;
considerando che i provvedimenti previsti dalla presente direttiva concordano con il parere del comitato sull'adattamento della direttiva 76/768/CEE al progresso tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli Stati membri devono intraprendere tutti i passi necessari per far sì che in sede di verifica ufficiale dei prodotti cosmetici, l'identificazione e la determinazione del 2-fenossietanolo, 1-fenossipropan-2-olo, metile, etile, propile, butile e benzile 4-idrossibenzoato vengano effettuate secondo il metodo descritto in allegato.
Art. 2
1. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. La procedura relativa a tale riferimento è adottato dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate nel campo di applicazione della direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4
La presente direttiva è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1996. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione