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Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Testo vigente

Art. 14 Informazione e consultazione pubblica

1.

Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

  1. a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;

  2. b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

  3. c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

Art. 14 bis Accesso alla giustizia

1. In linea con l’obiettivo di contribuire all’attuazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale14, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti agli articoli 4 e 11 e all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, se tali membri soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) vantano un interesse sufficiente; oppure

  2. b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2. Gli Stati membri determinano le nozioni di “interesse sufficiente” e “violazione di un diritto”, coerentemente con l’obiettivo di fornire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine si ritiene sufficiente, ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell’ambiente e sia in possesso dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possano essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.

5. La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e offrire meccanismi di ricorso adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sulla possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale di cui al presente articolo.

Art. 15 Relazioni

1. Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dei bacini idrografici e di tutti gli aggiornamenti successivi:

  1. a) per i distretti idrografici interamente situati nel territorio di uno Stato membro, tutti i piani di gestione dei bacini idrografici relativi al loro territorio nazionale e pubblicati a norma dell'articolo 13;

  2. b) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri presentano, entro tre mesi dal loro completamento, relazioni sintetiche:

delle analisi richieste a norma dell'articolo 5, e

dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8,

effettuati per le finalità previste dai piani di gestione dei bacini idrografici.

3.

Art. 16 Strategie per combattere l'inquinamento idrico

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l’inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente le sostanze prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30), nonché ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30 bis). Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. La Commissione riesamina l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA per tali sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA nelle acque superficiali, nei sedimenti o nel biota. Nell’effettuare il riesame, la Commissione stabilisce le priorità d’intervento per le sostanze sulla base del rischio per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, individuato tramite:

  1. a) una valutazione dei rischi condotta ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio16, della direttiva 2009/128/CE e dei regolamenti (CE) n. 1107/200917, (UE) n. 528/201218 e (UE) 2019/619 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure

  2. b) una procedura semplificata di valutazione basata sui rischi fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:

    prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata, in particolare la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per gli esseri umani attraverso vie di esposizione acquatiche,

    prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, compresi i dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, e

    altri fattori comprovati che potrebbero indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità di utilizzo.

3.

Nel corso del riesame di cui al paragrafo 2, la Commissione classifica, ove opportuno, le sostanze prioritarie in una o più delle seguenti categorie:

  1. a) sostanze pericolose prioritarie;

  2. b) sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie);

  3. c) sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, o in entrambi.

In tale contesto, la Commissione tiene conto dell’identificazione delle sostanze che destano preoccupazione nel quadro di altre pertinenti normative dell’Unione in materia di sostanze pericolose, compreso il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio20, nonché degli accordi internazionali e delle relazioni scientifiche in materia. Si tiene particolarmente conto delle sostanze che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora tali criteri siano pertinenti per l’ambiente acquatico.

3 bis. Nell’ambito del riesame e della proposta che lo accompagna di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione propone, ove opportuno, di deselezionare le sostanze che non presentano più un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e di includerle nel registro degli SQA armonizzati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nell’allegato II, parte C, della stessa. La proposta tiene conto dei risultati delle valutazioni delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuate dagli Stati membri conformemente all’allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri attuano gli SQA armonizzati corrispondenti se gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, conformemente all’articolo 8 quinquies della direttiva 2008/105/CE.

4. La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli SQA corrispondenti di cui all’allegato II, parte C, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco.

4 bis. Nell’individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell’Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

  1. a) il rischio presentato dagli inquinanti, compresi la loro pericolosità, le concentrazioni ambientali e la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti, nonché possibili effetti cumulativi;

  2. b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile;

  3. c) il numero di Stati membri che applicano già SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame.

4 ter. La Commissione riesamina l’elenco indicativo delle categorie di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una pertinente proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco.

5.

Al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) elabora relazioni scientifiche, che tengono conto di quanto segue:

  1. a) i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica comitato per l’analisi socioeconomica (Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA;

  2. b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della presente direttiva;

  3. c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE;

  4. d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184;

  5. e) i requisiti per affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;

  6. f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le informazioni ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

  7. g) i commenti e le informazioni dei pertinenti portatori di interessi; e

  8. h) raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE.

Entro l’11 maggio 2030 e successivamente ogni sei anni, l’ECHA elabora e mette a disposizione del pubblico una relazione che sintetizza i risultati delle relazioni scientifiche elaborate a norma del presente paragrafo.

6.

La Commissione presenta, ove opportuno, proposte in materia di controlli al fine di conseguire:

  1. a) la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze prioritarie; e

  2. b) in particolare l’arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie individuate a norma del paragrafo 3, compreso, ove opportuno, un calendario per la relativa realizzazione entro 20 anni dalla designazione delle sostanze come sostanze pericolose prioritarie.

Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite di emissione uniformi a livello dell’Unione per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita un’azione a livello dell’Unione per i controlli dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti o dei processi prevedano un riesame delle pertinenti autorizzazioni o approvazioni delle sostanze rilasciate a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2010/75/UE, del regolamento (UE) n. 528/2012 o del regolamento (UE) 2019/6, tale riesame è effettuato conformemente alle disposizioni di tali direttive e regolamenti, come indicato all’articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE. Il riesame tiene conto della valutazione della Commissione a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE. Ogni proposta in materia di controlli specifica, se del caso, le disposizioni per il loro riesame e aggiornamento nonché per la valutazione della loro efficacia.

8.

7. La Commissione può predisporre strategie per combattere l’inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti.

10.

11.

Art. 17 Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

  1. a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5;

  2. b) criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento e per la determinazione di punti di partenza da utilizzare per le inversioni di tendenza secondo l'allegato V, punto 2.4.4.

3. Le misure derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono incluse nei programmi di misure prescritti dall'articolo 11.

4.

5.

Art. 18 Relazione della Commissione

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro 12 anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente ogni sei anni, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:

  1. a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;

  2. b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente;

  3. c) un'indagine dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 15, compresi eventuali suggerimenti per migliorare i piani futuri;

  4. d) una sintesi della risposta a ciascuna delle relazioni o raccomandazioni presentate alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 12;

  5. e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16;

  6. f) una sintesi delle risposte alle osservazioni del Parlamento europeo e del Consiglio sulle precedenti relazioni di attuazione.

3. La Commissione pubblica altresì una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione basata sulle relazioni sintetiche che gli Stati membri presentano a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e la sottopone al Parlamento europeo e agli Stati membri, entro due anni dalle date di cui agli articoli 5 e 8.

4.

5.

La Commissione convoca, quando opportuno in sintonia con il ciclo di relazioni, una conferenza cui partecipano le parti interessate alla politica comunitaria in materia di acque di ciascuno Stato membro, per un commento delle relazioni di attuazione della Commissione e uno scambio di esperienze.

Fra i partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti delle autorità competenti, compreso il Parlamento europeo, delle ONG, delle parti sociali e dei soggetti economici delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico e scientifico.

Art. 19 Piani per future misure comunitarie

1. A scadenze annuali, la Commissione presenta, a fini informativi, al comitato istituito dall'articolo 21 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla normativa in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle proposte, misure di controllo e strategie elaborate in base all'articolo 16. La prima relazione è prevista al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina la presente direttiva al più tardi entro 19 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva proponendo eventuali modifiche.

Art. 19 bis Relazione sul meccanismo di responsabilità estesa del produttore

Entro l’11 maggio 2029, la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore. La relazione valuta in particolare la fattibilità di imporre ai produttori l’obbligo di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della presente direttiva qualora immettano sul mercato dell’Unione prodotti contenenti una delle sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.

Art. 20 Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l’allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell’analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati.

Art. 20 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 maggio 2026.

3. La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 21 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.

Art. 22 Abrogazioni e disposizioni provvisorie

1. I seguenti atti sono abrogati sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

direttiva 75/440/CEE, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri25,

decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità26,

direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri27.

2. I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva:

direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci28,

direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura29,

direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose,

direttiva 76/464/CEE, ad eccezione dell'articolo 6, che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Alla direttiva 76/464/CEE si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

  1. a) l'elenco di priorità adottato a norma dell'articolo 16 della presente direttiva sostituisce l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982;

  2. b) ai fini dell'articolo 7 della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono applicare i principi previsti nella presente direttiva per individuare i problemi relativi all'inquinamento e le sostanze che li provocano, istituire standard di qualità e adottare misure.

4. Gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4 della presente direttiva sono considerati norme di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.

5. Una sostanza che sia inclusa nell'elenco delle sostanze prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 e che non figuri nell'allegato VIII della presente direttiva o nell'allegato III della direttiva 96/61/CE è inclusa in tali allegati.

6. Per i corpi idrici superficiali, gli obiettivi ambientali stabiliti dai piani di gestione dei bacini idrici previsti dalla presente direttiva dovranno avere standard di qualità almeno altrettanto rigorosi di quelli richiesti per l'attuazione della direttiva 76/464/CEE.

Art. 23 Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 24 Attuazione

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (4) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 419) confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 343 del 30.11.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Parlemento europeo del 7 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 14 settembre 2000.