Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La direttiva 98/83/CE del Consiglio4 è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale5. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. È opportuno che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque nell’Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine dovrebbero soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, a seconda delle quantità o concentrazioni, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime.
Occorre escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali tipi di acque sono rispettivamente soggette alle direttive 2009/54/CE6 e 2001/83/CE7 del Parlamento europeo e del Consiglio Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dall’ambito di applicazione della presente direttiva. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero rispettare la presente direttiva e, per quanto concerne i requisiti microbiologici, dovrebbero rispettare la direttiva 2009/54/CE. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alla presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, vale a dire il rubinetto, e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Inoltre gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e le utilizzano ai fini specifici della propria impresa dovrebbero poter essere esentati dalla presente direttiva a condizione che rispettino i pertinenti obblighi in particolare in materia di principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e relativi provvedimenti correttivi a norma della pertinente legislazione alimentare dell’Unione. Gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e operano in veste di fornitori di acqua dovrebbero rispettare la presente direttiva allo stesso modo che qualunque altro fornitore di acqua.
A seguito dell’iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all’acqua («iniziativa Right2Water»), la Commissione ha avviato una consultazione pubblica a livello di Unione e ha effettuato una valutazione sull’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni di tale direttiva dovevano essere aggiornate. Sono state individuate quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l’elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e le implicazioni di tali disparità per la salute umana. Inoltre, l’iniziativa Right2Water ha individuato come problema a sé stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all’acqua destinata al consumo umano, e fornire tale accesso costituisce anche un impegno assunto ai sensi dell’obiettivo 6 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 per lo sviluppo. Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale n. 12/2017 del 5 luglio 2017 della Corte dei conti sulle infrastrutture idriche dal titolo «Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l’accesso all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti».
Nel 2017 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l’Europa, ha condotto un esame approfondito dell’elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattare tale elenco alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta opportuno controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella e aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici. In considerazione di altri recenti pareri scientifici e nel rispetto del principio di precauzione, per quattro dei sei nuovi parametri o gruppi di parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi — ancorché praticabili — rispetto a quelli proposti dall’OMS. Per uno dei nuovi parametri il numero delle sostanze rappresentative dovrebbe essere ridotto e il valore dovrebbe essere adeguato. Il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l’OMS ed è opportuno di conseguenza applicare un periodo transitorio di quindici anni prima di inasprire tale valore. Inoltre, l’OMS ha raccomandato che tre composti interferenti endocrini rappresentativi possano essere considerati di riferimento, ove necessario ai fini della valutazione della presenza dei composti interferenti endocrini, e della loro efficacia di trattamento, con valori pari a 0,1 μg/l per il bisfenolo A, a 0,3 μg/l per il nonilfenolo e a 1 ng/l per il beta estradiolo. Tuttavia, sulla base di un parere del 2015 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), è stato deciso di includere nella presente direttiva uno di questi tre composti, ovvero il bisfenolo A, con un valore di parametro basato sulla salute pari a 2,5 μg/l. Il nonilfenolo e il beta estradiolo dovrebbero inoltre essere inseriti nell’elenco di controllo, che sarà stilato dalla Commissione ai sensi della presente direttiva.
In relazione al piombo, l’OMS ha raccomandato di mantenere l’attuale valore di parametro, ma ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile mantenere l’attuale valore di 10 μg/l per 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Al più tardi alla fine di tale periodo transitorio, il valore di parametro per il piombo dovrebbe essere di 5 μg/l. Inoltre, dal momento che la presenza di condutture in piombo nelle case e negli edifici continua a rappresentare un problema e poiché non sempre gli Stati membri dispongono di autorità necessaria per imporre la sostituzione di tali condutture, il valore di 5 μg/l dovrebbe rimanere auspicabile per quanto riguarda gli obblighi connessi ai sistemi di distribuzione domestici. Tuttavia, per tutti i nuovi materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano che devono essere autorizzati ai sensi della presente direttiva, a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere utilizzati in sistemi di fornitura o in sistemi di distribuzione domestici, è opportuno applicare il valore di 5 μg/l al rubinetto.
Per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti, per esempio gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano e al fine di affrontare la questione dei nuovi composti emergenti nella catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre nella presente direttiva un meccanismo dell’elenco di controllo. Il meccanismo dell’elenco di controllo renderà possibile rispondere in modo dinamico e flessibile alle crescenti preoccupazioni. Esso renderà possibile anche dare seguito alle nuove conoscenze sull’importanza per la salute umana di tali composti emergenti e sui metodi e gli approcci di monitoraggio più adeguati. Il meccanismo dell’elenco di controllo per le acque destinate al consumo umano è uno degli elementi di risposta a diverse politiche dell’Unione in quest’ambito, quali definite dalle comunicazioni della Commissione dell’11 marzo 2019 dal titolo «Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci» e del 7 novembre 2018 dal titolo «Verso un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini» e dalle conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019 «Verso una strategia dell’Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche».
L’OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di rimuovere cinque parametri dall’elenco di parametri e valori parametrici di cui alla direttiva 98/83/CE. Tuttavia, non tutte le modifiche di cui sopra sono considerate necessarie in quanto l’approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/17879 della Commissione, consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall’elenco dei parametri di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.
I valori di parametro di cui alla presente direttiva si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione e sono scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita, assicurando in tal modo un livello elevato di tutela della salute.
Si dovrebbe raggiungere un equilibrio per prevenire i rischi sia microbiologici che chimici e, a tal fine, alla luce di una futura revisione dei valori di parametro, la fissazione di valori di parametro applicabili alle acque destinate al consumo umano dovrebbe essere basata su considerazioni di sanità pubblica e su un metodo di valutazione dei rischi.
I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica. Tuttavia, essi rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano e per valutare la qualità dell’acqua. Tali parametri possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell’acqua. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che tali parametri siano monitorati.
Ove necessario per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell’allegato I, basandosi sul principio di precauzione.
Per condizioni di sicurezza delle acque destinate al consumo umano si intende non solo l’assenza di sostanze e microrganismi nocivi, ma anche la presenza di determinate quantità di minerali naturali ed elementi essenziali, tenendo conto del fatto che il consumo a lungo termine di acque demineralizzate o con quantità molto esigue di elementi essenziali quali il calcio e il magnesio può essere pregiudizievole per la salute umana. Una determinata quantità di tali minerali è altresì fondamentale per far sì che le acque destinate al consumo umano non siano aggressive o corrosive e per migliorarne il sapore. Si potrebbe considerare di prevedere, conformemente alle circostanze a livello locale, concentrazioni minime di tali minerali nelle acque addolcite o demineralizzate.
La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787 per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di monitoraggio da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che potrebbero basarsi sulle linee guida dell’OMS per la qualità dell’acqua potabile (Linee guida dell’OMS). Le linee guida dell’OMS, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell’acqua», anche per le piccole comunità, insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, il monitoraggio e l’analisi dei parametri di tale acqua. È opportuno mantenere tali primi elementi di un approccio basato sul rischio nella presente direttiva.
Al fine di garantire che l’applicazione degli elementi di un approccio basato sul rischio introdotti nella direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio generalizzato alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati. Tale approccio dovrebbe basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 e dovrebbe tenere maggiormente conto dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. Tale approccio basato sul rischio dovrebbe comportare tre elementi. Primo, l’individuazione dei pericoli associati ai bacini idrografici per i punti di estrazione («valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione dell’acqua destinata al consumo umano»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell’OMS. Secondo, la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il monitoraggio ai principali rischi e adottare le misure necessarie per gestire i rischi individuati nella catena di approvvigionamento derivanti dall’estrazione, dal trattamento, dallo stoccaggio e dalla distribuzione delle acque («valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura»). Terzo, una valutazione dei potenziali rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi ai sistemi di distribuzione domestici («valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici»), prestando particolare attenzione ai locali prioritari. Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L’approccio basato sul rischio dovrebbe garantire la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua.
Al fine di ridurre i possibili oneri amministrativi a carico dei fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m3 e i 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, gli Stati membri dovrebbero poter esentare tali fornitori di acqua dall’esecuzione di una valutazione del rischio del sistema di fornitura, purché siano effettuati monitoraggi periodici conformemente alla presente direttiva. A titolo di deroga, l’attuazione dell’approccio basato sul rischio dovrebbe essere adeguata ai vincoli specifici delle imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua e per trasportare passeggeri. Quando navigano in acque internazionali, le imbarcazioni marittime che battono bandiera dell’Unione rispettano il quadro normativo internazionale. Si dovrebbe garantire che la priorità sia attribuita ai regolamenti internazionali esistenti o alle norme riconosciute a livello internazionale, per esempio il programma di igienizzazione delle navi sviluppato dal servizio di sanità pubblica statunitense, che sono più dettagliati e rigorosi e si applicano alle navi nelle acque internazionali.
La valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione dovrebbe seguire un approccio olistico e mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all’origine dell’inquinamento, o del rischio di inquinamento, dei corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero procedere a una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione, individuare i pericoli e gli eventi pericolosi suscettibili di provocare un deterioramento della qualità delle acque, come le possibili fonti di inquinamento associate a tali bacini idrografici. Ove necessario ai fini dell’individuazione dei pericoli, gli Stati membri dovrebbero monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti come nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE, a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione come nel caso dell’arsenico, o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua, ad esempio per quanto riguarda l’aumento improvviso della concentrazione di un parametro specifico nelle acque non trattate. Nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come acque destinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche e ai composti interferenti endocrini, quali il nonilfenolo e il beta estradiolo, e, se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di monitorare e, se necessario, trattare questi e gli altri parametri inclusi nell’elenco di controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute umana. Sulla base della valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione, dovrebbero essere adottate misure di gestione per prevenire o controllare i rischi individuati al fine di salvaguardare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, che un parametro non è presente nei bacini idrografici per i punti di estrazione (ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nei corpi idrici sotterranei o nei corpi idrici superficiali), detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e dovrebbe poter consentire loro di ridurre la frequenza del monitoraggio di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall’elenco dei parametri da monitorare, senza effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura.
La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell’effettuare l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, avvalersi dei risultati disponibili del monitoraggio, rappresentativi dei bacini idrografici, che sono stati ottenuti a norma degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o di altre normative pertinenti dell’Unione. Tuttavia, nei casi in cui non siano disponibili tali dati relativi ai monitoraggi, potrebbero essere predisposti monitoraggi dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti pertinenti al fine di sostenere la caratterizzazione dei bacini idrografici e valutare i potenziali rischi. Tali monitoraggi dovrebbero essere predisposti tenendo conto delle circostanze e delle fonti di inquinamento a livello locale.
I valori parametrici di cui alla presente direttiva utilizzati per valutare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque emergono dai rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano. Tuttavia, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dai sistemi di distribuzione domestici. L’OMS rileva che, nell’Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell’acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato al sistema di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi della distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi della distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione del rischio della distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l’altro, in un più attento monitoraggio dei locali prioritari, quali individuati dagli Stati membri come ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l’infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi, e in una valutazione dei rischi derivanti dai sistemi di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l’altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo ad esempio, in presenza di focolai di malattie, in linea con gli orientamenti dell’OMS, e che la migrazione di sostanze potenzialmente nocive a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana.
Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a introdurre requisiti uniformi di igiene dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano. Di conseguenza esistono omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con requisiti diversi da uno Stato membro all’altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l’Unione, con un onore economico elevato anche per gli Stati membri. È inoltre difficile per i consumatori e i fornitori di acqua sapere se i prodotti soddisfano i requisiti sanitari. La definizione, nella presente direttiva, di requisiti minimi armonizzati per i materiali che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano contribuirà a conseguire un livello uniforme di tutela della salute in tutta l’Unione, come pure un migliore funzionamento del mercato interno. Inoltre, il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio11 istituisce a livello di Unione un meccanismo generale di vigilanza del mercato sui prodotti, per garantire che nel mercato dell’Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente e della sicurezza pubblica. Il regolamento stabilisce che qualora sia adottata una nuova normativa di armonizzazione dell’Unione, sarà quest’ultima a specificare se anche ad essa si applichi il regolamento (UE) 2019/1020. Pertanto, onde garantire la possibilità di adottare adeguate misure di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti che non rientrano già nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 ma che sarebbero interessati dalla presente direttiva, è opportuno fare in modo che il suddetto regolamento si applichi a tali prodotti.
La natura dei materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano può avere un impatto sulla qualità di tali acque attraverso la migrazione di sostanze potenzialmente nocive, aumentando la crescita microbica o alterando il colore, l’odore o il sapore dell’acqua. Dalla valutazione della direttiva 98/83/CE è emerso che le disposizioni relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali lasciavano troppa flessibilità sotto il profilo giuridico, determinando la presenza nell’Unione di diversi sistemi nazionali di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di igiene maggiormente specifici per i materiali destinati a essere utilizzati per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano in nuovi impianti ovvero negli impianti esistenti in caso di riparazione o ricostruzione, per garantire che non arrechino pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non producano effetti avversi sul colore, l’odore o il sapore dell’acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque e non causino il rilascio nell’acqua contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto. A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare specifici requisiti minimi di igiene per i materiali, istituendo metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, composizioni e componenti, metodi e procedure per l’inserimento delle sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei ovvero per il riesame del loro inserimento, nonché procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei. Per non ostacolare l’innovazione, la Commissione dovrebbe fare in modo che tali procedure siano proporzionate, senza imporre oneri eccessivi agli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese. Nella misura del possibile, tali procedure dovrebbero essere in linea con la normativa esistente dell’Unione in materia di prodotti, onde evitare un doppio onere che obblighi gli operatori economici a effettuare diverse valutazioni della conformità per lo stesso prodotto.
Gli elenchi positivi europei sono elenchi delle sostanze di partenza, composizioni o componenti, a seconda del tipo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici, di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali, e tali elenchi dovrebbero includere, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione. Per inserire una sostanza di partenza, una composizione o un componente negli elenchi positivi europei dovrebbe essere necessaria una valutazione del rischio relativa alla sostanza di partenza stessa, alle impurità pertinenti e ai prevedibili prodotti di reazione e degradazione nell’uso previsto. La valutazione del rischio da parte del richiedente o dell’autorità nazionale dovrebbe esaminare i rischi per la salute derivanti dalla possibile migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili nonché dalla tossicità. Sulla base della valutazione del rischio gli elenchi positivi europei dovrebbero, ove necessario, stabilire specifiche per la sostanza di partenza, composizione o componente, nonché limitazioni dell’uso, limitazioni quantitative o limiti di migrazione per la sostanza di partenza, composizione o componente, eventuali impurità e prodotti di reazione o componenti, al fine di garantire la sicurezza del materiale finale da usare nel prodotto a contatto con acque destinate al consumo umano. Al fine di costituire i primi elenchi positivi europei, è opportuno mettere a disposizione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») istituita dal regolamento (CE) n. 1097/2006 del Parlamento europeo de l Consiglio12, gli elenchi positivi nazionali di sostanze di partenza, composizioni e componenti o di altre disposizioni nazionali, le metodologie alla base della creazione di tali elenchi e disposizioni nazionali, come pure le relative valutazioni del rischio per ciascuna delle sostanze di partenza, composizioni e componenti. Su tale base l’ECHA dovrebbe raccomandare degli elenchi complessivi alla Commissione. L’ECHA dovrebbe riesaminare le sostanze, composizioni e componenti dei primi elenchi positivi europei e formulare un parere al riguardo prima che la Commissione proceda a un riesame degli elenchi nei 15 anni successivi alla loro adozione. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi positivi europei, l’ECHA dovrebbe formulare pareri in merito all’inclusione o alla rimozione di sostanze, composti e componenti.
Al fine di consentire prove di conformità uniformi dei prodotti ai requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe chiedere al comitato europeo di normalizzazione (CEN) di mettere a punto norme relative a test e valutazioni uniformi dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano. Quando crea e aggiorna gli elenchi positivi europei, la Commissione dovrebbe garantire che tutti gli atti o i mandati di normalizzazione pertinenti da essa adottati ai sensi di altre normative dell’Unione, siano conformi alla presente direttiva.
Inoltre, entro nove anni dal termine di recepimento della presente direttiva, il funzionamento del sistema introdotto dalla presente direttiva dovrebbe essere sottoposto a riesame per valutare se la tutela della salute umana sia garantita in tutta l’Unione e se sia correttamente assicurato il funzionamento del mercato interno per quanto concerne i prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano e che utilizzano materiali approvati. Sarà altresì opportuno valutare se siano necessarie ulteriori proposte legislative in materia, tenendo conto in particolare dei risultati della valutazione dei regolamenti (CE) n. 1935/200413 e (UE) n. 305/201114 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano dovrebbero essere costituiti da un materiale o da una combinazione di materiali approvati in conformità della presente direttiva. La presente direttiva riguarda tuttavia solamente gli aspetti igienico-sanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei prodotti con riguardo al loro impatto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le norme sulle prove di conformità e sul controllo della qualità dei prodotti finali. Non contiene altre prescrizioni, come ad esempio norme su come indicare il livello di prestazione dei prodotti oppure norme sulla sicurezza strutturale che possono essere disciplinate o derivare dalle disposizioni adottate nel quadro della normativa dell’Unione in materia di armonizzazione, ad esempio il regolamento (UE) n. 305/2011 o il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio15. L’esistenza concomitante di aspetti di rischio igienico-sanitario armonizzati a norma della presente direttiva e di aspetti di rischio in materia di sicurezza o di altro tipo che rientrano nel quadro della normativa dell’Unione in materia di armonizzazione non creerà conflitti, a condizione che non si verifichi la sovrapposizione dei rischi coperti. Sussiste un potenziale conflitto tra il regolamento (UE) n. 305/2011 e la presente direttiva, dal momento che evitare «la dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull’acqua potabile» è elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011 come uno dei requisiti di base delle opere di costruzione. Tuttavia se non sarà emesso alcun mandato di normalizzazione concernente gli aspetti igienico-sanitari dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano in virtù del regolamento (UE) n. 305/2011, non si verificherà alcuna sovrapposizione.
È necessario garantire, a livello di Unione, un processo decisionale, un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi della presente direttiva per quanto riguarda i materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. L’ECHA dovrebbe svolgere compiti specificati nella presente direttiva con riguardo alla valutazione delle sostanze e delle composizioni dei materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Pertanto, il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA, istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe facilitare lo svolgimento di alcuni compiti conferiti all’ECHA dalla presente direttiva mediante la formulazione di pareri.
I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante potrebbero essere utilizzati per trattare le acque non trattate al fine di ottenere acque adatte al consumo umano. Tuttavia, i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante possono presentare rischi per la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano. Pertanto le procedure per il trattamento e la disinfezione delle acque destinate al consumo umano dovrebbero garantire l’utilizzo di prodotti chimici per il trattamento e materiale filtrante che siano efficaci, sicuri e gestiti in modo corretto al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana. I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante, pertanto, devono essere valutati tenendo conto delle rispettive caratteristiche, dei requisiti in materia di igiene e della purezza, e non dovrebbero essere utilizzati più di quanto necessario per evitare rischi per la salute umana. I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante non dovrebbero favorire la crescita microbica tranne nei casi in cui ciò sia previsto, come per potenziare la denitrificazione microbica. Gli Stati membri dovrebbero assicurare la garanzia di qualità dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante, fatto salvo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e facendo ricorso alle norme europee esistenti, ove disponibili. È fondamentale garantire che ogni prodotto, come pure i contenitori di reagenti chimici e materiale filtrante, a contatto con l’acqua destinata al consumo umano immessa sul mercato, rechino una marcatura chiaramente leggibile e indelebile in cui si informano i consumatori, i fornitori di acqua, gli installatori e le autorità, anche di regolamentazione, che il prodotto è adatto a essere utilizzato in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono limitare o interdire l’utilizzo di biocidi nelle forniture pubbliche di acqua potabile, anche nelle singole forniture.
Allo scopo di ridurre al minimo la potenziale presenza di tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano, le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici possono essere sostituite, in particolare in caso di riparazione o ricostruzione di impianti esistenti. Tali componenti dovrebbero essere sostituite con materiali conformi ai requisiti minimi per i materiali che entrano a contatto con l’acqua destinata al consumo umano, come stabilito nella presente direttiva. Al fine di accelerare tale processo, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione e, se del caso, adottare misure per la sostituzione delle componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti, se economicamente e tecnicamente fattibile.
Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituti programmi di monitoraggio per valutare se le acque destinate al consumo umano siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei monitoraggi da condurre ai fini della presente direttiva sarà effettuata dai fornitori di acqua. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di monitoraggio ai fini della valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei monitoraggi o eliminare del tutto i monitoraggi su quel determinato parametro. La valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura dovrebbe essere svolta per la maggior parte dei parametri. Tuttavia, i parametri fondamentali dovrebbero sempre essere monitorati con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei monitoraggi ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di monitoraggi a fini operativi. Ulteriori monitoraggi a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque. Tali ulteriori monitoraggi dovrebbero essere condotti a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua potrebbero fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell’OMS.
L’approccio basato sul rischio dovrebbe essere applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di tali fornitori, a volte dovute ai costi relativi all’esecuzione di inutili operazioni di monitoraggio. Nell’applicare l’approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza.
In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque fornite. Nei casi in cui l’erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l’uso della stessa limitato. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri considerino l’eventuale mancata conformità ai requisiti minimi per i valori relativi ai parametri microbiologici e chimici come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’inosservanza sia giudicata trascurabile. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell’articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.
Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni e in circostanze debitamente giustificate, a continuare a concedere deroghe alla presente direttiva; a tale proposito, è necessario definire un quadro normativo adeguato per tali deroghe, a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe dovrebbero essere limitate a casi specifici. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma della direttiva 98/83/CE e ancora in vigore al termine ultimo per il recepimento della presente direttiva dovrebbero continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza ed essere rinnovate a norma della presente direttiva solo qualora non sia stata ancora concessa una seconda deroga.
La Commissione, nella sua comunicazione del 19 marzo 2014 sull’iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!» ha invitato gli Stati membri a garantire l’accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell’OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l’accesso all’acqua […] e a estenderlo all’intera popolazione, attraverso le politiche ambientali […]». Ciò è in linea con l’SDG n. 6 e il relativo traguardo «ottenere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Per affrontare tali aspetti in risposta all’iniziativa Right2Water e per contribuire all’attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l’acqua», gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell’accesso all’acqua a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso azioni volte a migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare creando dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, nonché attraverso azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.
L’Unione e gli Stati membri si sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, per il conseguimento degli SDG, riconoscendo nel contempo la responsabilità primaria degli Stati membri nel seguito e nel riesame, a livello nazionale, regionale e mondiale, dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi. Alcuni SDG e il diritto all’acqua non rientrano nella politica ambientale o sociale dell’Unione, che è per sua natura limitata e concorrente. Pur tenendo presenti i limiti della competenza dell’Unione, è tuttavia opportuno assicurare che il costante impegno degli Stati membri per il diritto all’acqua sia conforme alla presente direttiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà. A tale proposito, gli Stati membri stanno attualmente compiendo notevoli sforzi per migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano. Inoltre, il protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dell’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS, di cui molti Stati membri sono parti, mira a tutelare la salute umana attraverso una migliore gestione delle acque, nonché riducendo le malattie legate all’acqua. Gli Stati membri potrebbero avvalersi dei documenti orientativi messi a punto nel quadro del mandato di tale protocollo al fine di valutare il contesto politico e la situazione di partenza in materia di accesso all’acqua, nonché per definire gli interventi necessari a migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua destinata al consumo umano.
Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell’8 settembre 2015 sul seguito all’iniziativa dei cittadini europei «Right2Water»17, ha richiesto che «gli Stati membri prestino una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società». La specifica situazione delle culture minoritarie, quali i Rom e i Travellers, che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all’acqua destinata al consumo umano — è stata riconosciuta anche nella comunicazione della Commissione del 2 aprile 2014 «Relazione sull’attuazione del quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom» e nella raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri. Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a migliorare l’accesso all’acqua destinata al consumo umano per tali gruppi. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, sarebbe importante includervi i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom e Travellers, che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a migliorare l’accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (quali dispositivi di trattamento individuale), fornire l’acqua mediante cisterne (quali autobotti e serbatoi) e garantire le infrastrutture necessarie nei campi.
Al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni in modo facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o attraverso un’applicazione intelligente) sul volume consumato annualmente, l’evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell’acqua in bottiglia.
Conformemente al 7o programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»18, il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l’accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate siano accessibili online ai consumatori, secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate. I consumatori dovrebbero anche avere la possibilità di chiedere l’accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.
Le informazioni aggiornate da fornire ai sensi della presente direttiva dovrebbero comprendere i risultati dei programmi di monitoraggio, informazioni sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati, informazioni sul superamento dei valori di parametro pertinenti per la salute umana, informazioni pertinenti sulla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, consigli su come ridurre il consumo idrico ed evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante, ma anche informazioni complementari che potrebbero essere di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori come contenuto di ferro, durezza, e minerali che spesso influenzano le percezioni che i consumatori hanno dell’acqua di rubinetto. Inoltre, per rispondere agli interessi dei consumatori sulle questioni relative alle risorse idriche, è opportuno garantire l’accesso su richiesta dei consumatori ai dati storici disponibili in materia di risultati dei monitoraggi e di superamenti.
In relazione ai fornitori di acqua che forniscono almeno 10000 m3 di acqua al giorno o servono almeno 50000 persone, si dovrebbero mettere a disposizione online anche informazioni supplementari, tra l’altro, sull’efficienza della prestazione, i tassi di perdita, l’assetto proprietario e la struttura tariffaria.
Una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza dovrebbero mirare a rafforzare la fiducia dei cittadini nell’acqua loro fornita e nei servizi idrici, e dovrebbero comportare un incremento dell’utilizzo di acqua del rubinetto come acqua destinata al consumo umano, il che potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell’utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sull’ambiente nel suo complesso.
Con il miglioramento delle tecniche di monitoraggio, i tassi di perdita sono diventati sempre più evidenti. Per migliorare l’efficienza dell’infrastruttura idrica, evitando tra l’altro l’eccessivo sfruttamento delle scarse risorse di acque destinate al consumo umano, i livelli delle perdite dovrebbero essere valutati da tutti gli Stati membri e ridotti in caso siano superiori a una data soglia.
La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio19 è mirata a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale20 («convenzione di Aarhus»). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21 ha un ampio ambito di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all’accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell’attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.
La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all’esigenza di informazioni sull’attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema nella presente direttiva, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente («AEA») insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l’onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire che esista un’idonea infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.
I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare la presente direttiva rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della presente direttiva conformemente al paragrafo 22 dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622. In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della presente direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell’Unione, e quindi la necessità di garantire l’esistenza di adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.
La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull’esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell’OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all’assistenza sanitaria, all’accesso ai servizi d’interesse economico generale, alla protezione dell’ambiente e dei consumatori.
Onde assicurare l’efficacia della presente direttiva e il conseguimento del suo obiettivo di proteggere la salute umana nell’ambito della politica ambientale dell’Unione, occorre fare in modo che le persone fisiche o giuridiche o, se del caso, le relative organizzazioni debitamente costituite, possano avvalersi della presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell’Unione al fine, tra l’altro, di riesaminare le decisioni di un’autorità nazionale, ove opportuno. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Ciò si applica in modo particolare a una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, in conformità alla convenzione di Aarhus, è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. In virtù della decisione (UE) 2018/881 del Consiglio23, la Commissione è stata invitata a realizzare uno studio entro il 30 settembre 2019 e, se del caso tenendo conto dello studio, a presentare entro il 30 settembre 2020 una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio24 per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32. La Commissione ha presentato lo studio entro il termine fissato e nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2019 su «Il Green Deal europeo» ha affermato che «prenderà in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento di Aarhus affinché i cittadini e le ONG che nutrono dubbi circa la legalità di decisioni che hanno effetti sull’ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell’UE». È importante che la Commissione adotti anche misure per migliorare l’accesso alla giustizia nazionale da parte dei cittadini e delle ONG in tutti gli Stati membri.
Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di fissare una soglia per le perdite, stabilire la procedura di valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituire una procedura per presentare all’ECHA le domande per includere o rimuovere dagli elenchi positivi europei sostanze di partenza, composizioni o componenti, stabilire una marcatura per i prodotti a contatto con l’acqua, adottare una metodologia per misurare le microplastiche, modificare l’allegato III e modificare il valore di parametro per il bisfenolo A nell’allegato I, parte B. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere — previsto nell’allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE — di stabilire la frequenza dei monitoraggi e i metodi di monitoraggio delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell’adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio25 e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell’allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo all’adozione di metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o componenti, di elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti nonché di procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali costituiti da tali sostanze di partenza, composizioni o componenti. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione dette competenze di esecuzione al fine di adottare il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall’AEA sull’attuazione della presente direttiva, nonché per istituire e aggiornare un elenco di controllo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26.
Fatta salva la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e dovrebbe adottare tutte le misure necessarie a provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Affinché i fornitori di acqua dispongano di una serie completa di dati quando iniziano ad effettuare la valutazione e gestione del rischio della fornitura, occorre introdurre un periodo di transizione di tre anni per i nuovi parametri. Ciò consentirà agli Stati membri di individuare i pericoli e gli eventi pericolosi nel corso di quei primi tre anni successivi al termine ultimo per il recepimento della presente direttiva, e fornire dati sui nuovi parametri ai fornitori di acqua così evitando monitoraggi inutili da parte di questi ultimi, se a seguito della prima individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi si constata che un parametro non deve essere monitorato. Nel corso di quei primi tre anni, i fornitori di acqua dovrebbero comunque effettuare la valutazione del rischio della fornitura, o avvalersi delle valutazioni del rischio esistenti già effettuate ai sensi della direttiva (UE) 2015/1787, per i parametri che facevano parte dell’allegato I della direttiva 98/83/CE, visto che per quei parametri i dati saranno già disponibili al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva.
La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la protezione della salute umana e il miglioramento dell’accesso all’acqua destinata al consumo umano, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato VI, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Obiettivi
1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell’Unione.
2. Gli obiettivi della presente direttiva sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) per «acque destinate al consumo umano» si intendono:
a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
b) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
2) per «sistema di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale;
3) per «fornitore di acqua» si intende l’azienda che fornisce acque destinate al consumo umano;
4) per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli Stati membri;
5) per «impresa alimentare» si intende un’impresa alimentare quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
6) per «operatore del settore alimentare» si intende un operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
7) per «pericolo» si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o un altro aspetto relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
8) per «evento pericoloso» si intende un evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
9) per «rischio» si intende una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano;
10) per «sostanza di partenza» si intende una sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi;
11) per «composizione» si intende la composizione chimica di metalli, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici.
Art. 3 Esenzioni
1. La presente direttiva non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE; o
b) alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.
2. Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua sono soggette esclusivamente agli articoli da 1 a 6 e gli articoli 9, 10, 13 e 14 della presente direttiva e ai pertinenti allegati.
3. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dalla presente direttiva:
a) per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.
4. Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata sia informata del ricorso a tali esenzioni e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.
5.
Gli Stati membri possono esentare gli operatori del settore alimentare dalla presente direttiva, per quanto riguarda l’acqua utilizzata ai fini specifici dell’impresa alimentare, se le autorità nazionali competenti hanno accertato che la qualità di quell’acqua non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali e a condizione che la fornitura di acqua di tali operatori del settore alimentare sia conforme ai pertinenti obblighi, in particolare nell’ambito delle procedure in materia di principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e ai provvedimenti correttivi di cui alla pertinente legislazione alimentare dell’Unione.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino gli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, parti A e B.
I requisiti minimi di cui all’allegato I, parte A, non si applicano tuttavia all’acqua di sorgente di cui alla direttiva 2009/54/CE.
6. I fornitori di acqua che forniscono, in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli da 1 a 6 e agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva, nonché ai pertinenti allegati.
Art. 4 Obblighi generali
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D;
c) gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare gli articoli da 5 a 14.
2. Gli Stati membri vigilano a che l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva si basi sul principio di precauzione e non possa avere l’effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell’attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano.
3.
A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei livelli delle perdite di acqua nel loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua utilizzando l’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI) o altro metodo di analisi appropriato. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti aspetti di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici e concerne almeno i fornitori di acqua che forniscono almeno 10000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50000 persone.
I risultati della valutazione sono comunicati alla Commissione entro il 12 gennaio 2026.
Entro il 12 gennaio 2028, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 21, al fine di integrare la presente direttiva, che stabilisce una soglia basata sull’ILI o altro metodo appropriato al di sopra della quale gli Stati membri devono presentare un piano d’azione. Tale atto delegato è elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell’Unione determinato sulla base di tali valutazioni.
Entro due anni dall’adozione dell’atto delegato di cui al terzo comma, gli Stati membri il cui tasso di perdita supera la soglia stabilita nell’atto delegato presentano alla Commissione un piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il loro tasso di perdita.
Art. 5 Standard qualitativi
1. Per i parametri che figurano nell’allegato I, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.
2. I valori di parametro stabiliti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sono meno rigorosi di quelli stabiliti nell’allegato I, parti A, B, C e D. Per quanto concerne i parametri di cui all’allegato I, parte C, i valori sono fissati unicamente per finalità di monitoraggio e per garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14.
3. Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all’interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
Art. 6 Punti in cui i valori devono essere rispettati
1. I valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 per i parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui le acque fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per le acque destinate al consumo umano;
b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in un’impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa.
2. Per le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all’articolo 4 e all’articolo 14, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 è dovuta al sistema di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per l’articolo 10 per quanto riguarda i locali prioritari.
3. Qualora si applichi il paragrafo 2 del presente articolo e sussista il rischio che le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:
a) siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio di non conformità ai valori di parametro — ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare — e, se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e
b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.
Art. 7 Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
1.
Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all’articolo 6.
L’approccio basato sul rischio comporta i seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell’articolo 8;
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell’articolo 9; e
c) una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, in conformità dell’articolo 10.
2. Gli Stati membri possono adeguare l’attuazione dell’approccio basato sul rischio, senza compromettere l’obiettivo della presente direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o la limitata accessibilità della zona di approvvigionamento idrico.
3. Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l’attuazione dell’approccio basato sul rischio. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico.
4. La valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, e, se necessario, aggiornata.
5. La valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornate.
6. La prima valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
7. I termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non impediscono agli Stati membri di garantire che delle misure siano adottate quanto prima possibile non appena i rischi siano stati individuati e valutati.
Art. 8 Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano
1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano.
2.
Gli Stati membri assicurano che la valutazione del rischio includa i seguenti elementi:
a) una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione, che includa:
i) una specificazione e mappatura dei bacini idrografici per i punti di estrazione;
ii) una mappatura delle zone di salvaguardia laddove tali zone siano state definite a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai bacini idrografici; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai fornitori di acqua;
iv) una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento nei bacini idrografici per i punti di estrazione;
b) l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nei bacini idrografici per i punti di estrazione e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana.
c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o entrambe per i punti di estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
i) parametri di cui all’allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva;
ii) inquinanti delle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all’allegato II di tale direttiva;
iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2;
iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2000/60/CE;
v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dagli Stati membri sulla base dell’esame delle informazioni raccolte a norma lettera b) del presente comma;
vi) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano;
vii) sostanze e composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito a norma dell’articolo 13, paragrafo 8, della presente direttiva.
Ai fini della lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni raccolte conformemente agli articoli da 5 a 7 della direttiva 2000/60/CE.
Ai fini della lettera b) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare l’esame dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell’allegato II, punti 1.4, 1.5, e da 2.3 a 2.5, di detta direttiva.
Gli Stati membri scelgono dalla lettera c), punto i) alla lettera c), punto vii), del primo comma i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli e degli eventi pericolosi individuati in base alla lettera b) del primo comma, o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 3.
Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al primo comma, lettera c), teso altresì ad individuare nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano, gli Stati membri possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o ad altra legislazione dell’Unione pertinente per i bacini idrografici per i punti di estrazione.
3. I fornitori di acqua che effettuano il monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze, e delle quantità e delle concentrazioni insolite, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
4.
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio seguenti intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle misure di prevenzione:
a) definizione e attuazione di misure di prevenzione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11, di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione in conformità della direttiva 2000/60/CE;
b) definizione e attuazione di misure di attenuazione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11 di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di attenuazione in conformità della direttiva 2000/60/CE;
c) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, dei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Se del caso, tale monitoraggio è incluso nei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 di tale direttiva;
d) valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e qualsiasi altra zona pertinente.
Gli Stati membri provvedono affinché l’efficacia delle misure di cui al presente paragrafo sia riesaminata a intervalli adeguati.
5.
Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua e le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, i fornitori di acqua interessati hanno accesso ai risultati del monitoraggio ottenuti a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c).
Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:
a) imporre ai fornitori di acqua di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti di alcuni parametri;
b) consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il fornitore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
i) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell’allegato II, parte B, punto 1, e
ii) nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate all’uso umano.
6. Laddove un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza di un parametro del monitoraggio o a rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), gli Stati membri garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4.
Art. 9 Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
1. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione del rischio del sistema di fornitura:
a) tenga conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’articolo 8;
b) includa una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto di erogazione; e
c) individui i pericoli e gli eventi pericolosi nel sistema di fornitura e includa una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque destinate al consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite e condutture con perdite.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio condotta conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure di gestione del rischio seguenti:
a) definizione e attuazione delle misure di controllo per la prevenzione e l’attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
b) definizione e attuazione delle misure di controllo nel sistema di fornitura, oltre alle misure previste o adottate conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva o all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE per l’attenuazione dei rischi provenienti dai bacini idrografici per i punti di estrazione che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
c) attuazione di un programma di monitoraggio operativo specifico alla fornitura conformemente all’articolo 13;
d) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garanzia che sia verificata l’efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze restanti nell’acqua non compromettano l’espletamento degli obblighi generali di cui all’articolo 4;
e) una verifica della conformità rispetto agli articoli 11 e 12 dei materiali, dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante a contatto con le acque destinate al consumo umano che sono utilizzati nel sistema di fornitura.
4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:
a) consentono la possibilità di ridurre la frequenza di monitoraggio di un parametro o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio, eccetto per i parametri fondamentali di cui all’allegato II, parte B, punto 1, qualora l’autorità competente abbia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano:
i) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;
ii) quando un parametro può solo derivare dall’uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero
iii) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;
b) garantiscono che l’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano a norma dell’articolo 13 sia ampliato o che la frequenza del controllo sia aumentata:
i) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2; oppure
ii) sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;
5. La valutazione del rischio del sistema di fornitura riguarda i parametri di cui all’allegato I, parti A, B e C, i parametri fissati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché le sostanze o i composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8.
6.
Gli Stati membri possono esentare dal obbligo di effettuare la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l’autorità competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Nel caso di tale esenzione, i fornitori di acqua esentati effettuano un controllo periodico in conformità dell’articolo 13.
Art. 10 Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici
1.
Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. Tale valutazione del rischio comprendente gli elementi seguenti:
a) un’analisi generale dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano; tale analisi generale non comporta un’analisi dei singoli beni immobili; e
b) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana durante l’analisi generale effettuata in conformità della lettera a).
Per quanto concerne la Legionella o il piombo, gli Stati membri possono decidere di incentrare il controllo di cui alla lettera b) del primo comma sui locali prioritari.
2.
Gli Stati membri che concludono, sulla base dell’analisi generale effettuata a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), che esiste un rischio per la salute umana derivante dai sistemi di distribuzione domestici o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell’allegato I, parte D, non sono rispettati, provvedono affinché siano prese misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D.
Per quanto concerne la Legionella, tali misure sono indirizzate quantomeno ai locali prioritari.
3. Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica in tutti i sistemi di distribuzione domestici, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:
a) incoraggiare i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio del sistema di distribuzione domestico;
b) informare i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o ridurre il rischio di non conformità alle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;
c) avvisare debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e di uso dell’acqua destinata al consumo umano e le eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;
d) promuovere corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell’installazione di prodotti e materiali da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano;
e) per quanto concerne la Legionella, assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione — proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare l’insorgere di eventuali epidemie; e
f) per quanto concerne il piombo, se economicamente e tecnicamente fattibile, attuare misure tese a sostituire le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti.
Art. 11 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
1. Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) non favoriscano la crescita microbica;
d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
2.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:
a) entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;
b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
c) entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:
i) l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;
ii) metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;
iii) criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.
3.
I primi elenchi positivi europei da adottare a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b), sono basati, tra l’altro, sugli elenchi positivi esistenti a livello nazionale, su altre disposizioni nazionali vigenti e sulle valutazioni dei rischi all’origine di tali elenchi nazionali. A tal fine, gli Stati membri comunicano all’ECHA l’esistenza di eventuali elenchi nazionali, di altre disposizioni e dei documenti di valutazione disponibili non oltre il 12 luglio 2021.
L’elenco europeo positivo di sostanze di partenza per i materiali organici tiene conto dell’elenco stabilito dalla Commissione a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
4.
Gli elenchi positivi europei contengono le uniche sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui è autorizzato l’uso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).
Gli elenchi positivi europei contengono le date di scadenza fissate sulla base di una raccomandazione dell’ECHA. Le date di scadenza sono fissate, in particolare, in base alle proprietà pericolose delle sostanze, alla qualità delle valutazioni del rischio sottostanti e alla misura in cui tali valutazioni del rischio sono aggiornate. Gli elenchi positivi europei possono contenere altresì disposizioni transitorie.
Sulla scorta dei pareri dell’ECHA di cui al paragrafo 6, la Commissione rivede e aggiorna periodicamente, ove necessario, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.
La prima revisione è completata entro 15 anni dall’adozione del primo elenco europeo positivo.
La Commissione garantisce che tutti gli atti pertinenti o i mandati di normalizzazione da essa adottati ai sensi di altre normative dell’Unione, siano conformi alla presente direttiva.
5.
Ai fini dell’inclusione o della rimozione dagli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza composizioni o costituenti, gli operatori economici o le autorità pertinenti presentano domande all’ECHA.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di stabilire una procedura — comprendente obblighi di informazione — relativa alla procedura di presentazione delle domande. La procedura garantisce che le domande siano corredate di valutazioni del rischio e che gli operatori economici o le autorità competenti forniscano le informazioni necessarie per la valutazione del rischio in un formato specifico.
6. Il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA, istituito ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblica un parere sulle domande presentate a norma del paragrafo 5 entro un termine stabilito negli atti delegati di cui a tale paragrafo. In tali atti delegati possono altresì essere incluse ulteriori disposizioni procedurali circa la procedura di presentazione delle domande e la pubblicazione di pareri da parte del comitato per la valutazione dei rischi e dell’ECHA.
7.
Gli Stati membri devono ritenere che i prodotti approvati conformemente ai requisiti minimi specifici di igiene di cui al paragrafo 2 soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri provvedono affinché solo tali prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano che utilizzano i materiali finali approvati ai sensi della presente direttiva possano essere immessi sul mercato ai fini della presente direttiva.
Ciò non impedisce agli Stati membri, in particolare quando la qualità specifica delle acque locali non trattate lo richiede, di adottare provvedimenti di protezione più rigorosi per l’uso di materiali finali in circostanze specifiche o debitamente giustificate, ai sensi dell’articolo 193 TFUE. Tali provvedimenti devono essere notificati alla Commissione.
Ai prodotti contemplati dal presente articolo si applica il regolamento (UE) 2019/1020.
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 per integrare la presente direttiva stabilendo l’adeguata procedura di valutazione della conformità applicabile ai prodotti contemplati dal presente articolo sulla base dei moduli di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3. Nello stabilire quale procedura di valutazione della conformità debba essere utilizzata, la Commissione garantisce il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, tenendo conto al contempo del principio di proporzionalità. A tal fine, la Commissione prende le mosse dal Sistema 1+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, o una procedura sostanzialmente equivalente, tranne qualora ciò risultasse sproporzionato. Gli atti delegati di cui al presente paragrafo contengono altresì norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, qualora tali organismi siano coinvolti nelle rispettive procedure di valutazione della conformità.
9. In attesa dell’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare misure nazionali in materia di requisiti minimi specifici di igiene per i materiali di cui al paragrafo 1, a condizione che tali misure rispettino le norme previste dal TFUE.
10. La Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea riguardante test e valutazioni uniformi dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 al fine di facilitare il rispetto di questo articolo.
11. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 21 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre per indicare che i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi al presente articolo.
12. Entro il 12 gennaio 2032, la Commissione, procede a un riesame del meccanismo istituito dal presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata in particolare sull’esperienza acquisita con l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 305/2011, in cui valuta:
a) se la salute umana per quanto riguarda le materie contemplate dal presente articolo è garantita in modo adeguato in tutta l’Unione;
b) che sia assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano;
c) l’eventuale necessità di ulteriori proposte legislative nelle materie contemplate dal presente articolo.