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Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 39

1. Le fusioni sono subordinate ad autorizzazione preliminare da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione.

2. L’OICVM oggetto di fusione fornisce le informazioni seguenti alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine:

  1. a) il progetto comune relativo alla fusione proposta debitamente approvato dall’OICVM oggetto di fusione e dall’OICVM ricevente;

  2. b) una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78, per gli investitori dell’OICVM ricevente se stabilito in un altro Stato membro;

  3. c) una dichiarazione sia del depositario dell’OICVM oggetto di fusione sia del depositario dell’OICVM ricevente in cui gli stessi confermano, ai sensi dell’articolo 41, di aver verificato la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva e il regolamento o l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM; e

  4. d) le informazioni sul progetto di fusione che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente intendono fornire ai rispettivi detentori di quote.

Tali informazioni sono fornite in modo tale da permettere alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente di leggerle nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro o di tali Stati membri, o in una lingua approvata dalle autorità competenti.

3. Dopo aver completato il fascicolo, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione trasmettono immediatamente copia delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente considerano, rispettivamente, l’impatto potenziale del progetto di fusione per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e per i detentori di quote dell’OICVM ricevente per valutare se siano state fornite ai detentori di quote informazioni adeguate. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto che le informazioni per i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione siano oggetto di chiarimento. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente lo considerano necessario, possono richiedere per iscritto, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della copia delle informazioni complete di cui al paragrafo 2, che l’OICVM ricevente modifichi le informazioni per i detentori delle sue quote. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente notificano la propria insoddisfazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione se siano sufficienti le informazioni modificate che si intende fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente entro venti giorni lavorativi dalla loro notifica.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione autorizzano il progetto di fusione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) il progetto di fusione soddisfa tutti i requisiti degli articoli da 39 a 42;

  2. b) l’OICVM ricevente è stato notificato, ai sensi dell’articolo 93, ai fini della commercializzazione delle sue quote in tutti gli Stati membri in cui l’OICVM oggetto di fusione è autorizzato o è stato notificato ai fini della commercializzazione ai sensi dell’articolo 93; e

  3. c) le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente sono soddisfatte delle informazioni che si intende fornire ai detentori di quote, oppure non è stata ricevuta alcuna notifica di insoddisfazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente ai sensi del paragrafo 3, quarto comma.

5. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione ritengano che il fascicolo sia incompleto, richiedono informazioni aggiuntive entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano l’OICVM oggetto di fusione dell’avvenuta autorizzazione della fusione o meno, entro venti giorni lavorativi dalla presentazione completa delle informazioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione informano le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente in merito alla loro decisione.

6. Gli Stati membri possono concedere una deroga agli articoli da 52 a 55 per l’OICVM ricevente, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1), secondo comma.

Art. 40

1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente redigano un progetto comune di fusione. Il progetto comune di fusione stabilisce i seguenti elementi:

  1. a) un’indicazione del tipo di fusione e degli OICVM interessati;

  2. b) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;

  3. c) l’impatto previsto del progetto di fusione per i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione sia dell’OICVM ricevente;

  4. d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;

  5. e) il metodo di calcolo del tasso di cambio;

  6. f) la prevista data di efficacia della fusione;

  7. g) le norme applicabili rispettivamente ai trasferimenti patrimoniali e allo scambio di quote; e

  8. h) nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), e, ove applicabile, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), il regolamento o l’atto costitutivo dell’OICVM ricevente appena costituito.

Le autorità competenti non esigono che eventuali ulteriori informazioni siano inserite nel progetto comune di condizioni della fusione.

2. L’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente possono decidere di includere altri elementi nel progetto comune di fusione.

Sezione 2. Controllo di terzi, informazioni dei detentori di quote e altri diritti dei detentori di quote

Art. 41

Gli Stati membri impongono che i depositari degli OICVM oggetto di fusione e degli OICVM riceventi verifichino la conformità degli elementi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettere a), f) e g), con i requisiti della presente direttiva, il regolamento del fondo e l’atto costitutivo dei rispettivi OICVM.

Art. 42

1. Le disposizioni vigenti nello Stato membro d’origine dell’OICVM oggetto di fusione affidano a un depositario o a un revisore dei conti indipendente, abilitato conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati13, la certificazione di quanto segue:

  1. a) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, laddove applicabile, delle passività alla data prevista per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1;

  2. b) se del caso, il pagamento in contante per quota; e

  3. c) il metodo di calcolo del tasso di cambio nonché il tasso di cambio effettivo fissato alla data di calcolo di tale tasso a norma dell’articolo 47, paragrafo 1.

2. I revisori legali dei conti dell’OICVM oggetto di fusione o il revisore legale dei conti dell’OICVM ricevente sono considerati revisori indipendenti ai fini del paragrafo 1.

3. Su richiesta, una copia della relazione del revisore indipendente o, se del caso, del depositario viene messa gratuitamente a disposizione dei detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente e delle rispettive autorità competenti.

Art. 43

1. Gli Stati membri impongono che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione ai rispettivi detentori di proprie quote in modo da consentire loro di formulare un giudizio informato sull’impatto della fusione sui loro investimenti.

2. Tali informazioni sono fornite ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione abbiano autorizzato la fusione proposta ai sensi dell’articolo 39. Esse sono fornite almeno trenta giorni prima della data ultima per richiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione senza spese aggiuntive ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1.

3. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e dell’OICVM ricevente includono informazioni adeguate e accurate sul progetto di fusione che consentano loro di prendere una decisione informata sul possibile impatto sui loro investimenti e di esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli articoli 44 e 45. Esse includono quanto segue:

  1. a) il contesto e la motivazione del progetto di fusione;

  2. b) il possibile impatto della fusione sui detentori di quote, compresa tra l’altro ogni differenza sostanziale in relazione alla politica e alla strategia di investimento, i costi, i risultati attesi, le relazioni periodiche, la possibile diluizione dei rendimenti e, se del caso, una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione;

  3. c) ogni diritto specifico che i detentori di quote abbiano in relazione alla fusione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del revisore indipendente o del depositario e il diritto di chiedere il riacquisto o il rimborso o, se del caso, la conversione delle loro quote senza spese come specificato all’articolo 45, paragrafo 1, e l’ultima data valida per l’esercizio di tale diritto;

  4. d) gli aspetti procedurali pertinenti e la data prevista di efficacia della fusione; e

  5. e) una copia delle informazioni chiave per gli investitori di cui all’articolo 78 relative all’OICVM ricevente.

4. Qualora l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente siano stati notificati ai sensi dell’articolo 93, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro ospitante del relativo OICVM o in una lingua approvata dalle rispettive autorità competenti. Di detta traduzione è responsabile l’OICVM che ha l’obbligo di fornire le informazioni. La traduzione riflette fedelmente il contenuto dell’originale.

5. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 44

Quando il diritto nazionale degli Stati membri richiede l’approvazione delle fusioni tra OICVM da parte dei detentori di quote, gli Stati membri assicurano che l’approvazione non richieda più del 75 % dei voti effettivamente espressi dai detentori di quote presenti o rappresentati all’assemblea generale dei detentori di quote. Il primo comma non pregiudica il quorum costitutivo prescritto dal diritto nazionale. Gli Stati membri non impongono per le fusioni transfrontaliere quorum di presenza più rigorosi di quelli previsti per le fusioni nazionali, né quorum di presenza più rigorosi per le fusioni di OICVM di quelli previsti per le fusioni societarie.

Art. 45

1. Le leggi degli Stati membri prescrivono che i detentori di quote sia dell’OICVM oggetto di fusione che dell’OICVM ricevente abbiano il diritto di chiedere, senza altre spese se non quelle trattenute dall’OICVM per la copertura dei costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICVM con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni, o da una partecipazione rilevante diretta o indiretta. Tale diritto sorge dal momento in cui i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione e i detentori di quote dell’OICVM ricevente vengono informati del progetto di fusione ai sensi dell’articolo 43 e cessa cinque giorni lavorativi prima della data per il calcolo del tasso di cambio di cui all’articolo 47, paragrafo 1.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per le fusioni tra OICVM e in deroga all’articolo 84, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le rispettive autorità competenti a imporre o autorizzare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso di quote, purché una tale sospensione sia giustificata dalla tutela dei detentori di quote.

Sezione 3. Costi ed entrata in vigore

Art. 46

A eccezione dei casi in cui gli OICVM non abbiano designato una società di gestione, gli Stati membri assicurano che ogni spesa legale, di consulenza o amministrativa legata alla preparazione e al completamento della fusione non venga posta a carico dell’OICVM oggetto di fusione, dell’OICVM ricevente o dei loro detentori di quote.

Art. 47

1. Per le fusioni nazionali, le leggi degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha effetto nonché la data per il calcolo del rapporto di scambio delle quote dell’OICVM oggetto di fusione in quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, per la determinazione del relativo valore patrimoniale netto per i pagamenti in contanti. Per le fusioni transfrontaliere, le leggi dello Stato membro di origine dell’OICVM ricevente determinano tali date. Gli Stati membri assicurano che, ove applicabile, tali date siano stabilite dopo l’approvazione della fusione da parte dei detentori di quote dell’OICVM ricevente o dell’OICVM oggetto di fusione.

2. La realizzazione della fusione viene resa pubblica mediante mezzi adeguati secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato membro dell’OICVM ricevente e notificata alle autorità competenti dello Stato membro dell’OICVM ricevente e dell’OICVM oggetto di fusione.

3. Una fusione che sia efficace ai sensi del paragrafo 1 non può essere dichiarata nulla o annullata.

Art. 48

1. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:

  1. a) tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;

  2. b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e

  3. c) l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.

2. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto ii), comporta le seguenti conseguenze:

  1. a) tutte le attività e passività dell’OICVM oggetto di fusione sono trasferite all’OICVM ricevente di nuova costituzione o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;

  2. b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente di nuova costituzione e, se del caso, hanno diritto a un pagamento in contanti non superiore al 10 % del valore patrimoniale netto delle loro quote nell’OICVM oggetto di fusione; e

  3. c) l’OICVM oggetto di fusione cessa di esistere con la realizzazione della fusione.

3. Una fusione realizzata secondo le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punto iii), comporta le seguenti conseguenze:

  1. a) il patrimonio netto dell’OICVM oggetto di fusione è trasferito all’OICVM ricevente o, se del caso, al depositario dell’OICVM ricevente;

  2. b) i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione divengono detentori di quote dell’OICVM ricevente; e

  3. c) l’OICVM oggetto di fusione continua ad esistere finché non siano state regolate tutte le passività.

4. Gli Stati membri prevedono l’istituzione di una procedura in base alla quale la società di gestione dell’OICVM ricevente conferma al depositario dell’OICVM ricevente che il trasferimento di attività e, se del caso, passività è stato completato. Qualora l’OICVM ricevente non abbia designato una società di gestione, lo stesso OICVM darà la sopraindicata conferma al depositario dell’OICVM ricevente.

Capo VII. Obblighi relativi alla politica d’investimento degli oicvm

Art. 49

Se gli OICVM comprendono più comparti, ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, ogni comparto d’investimento è considerato alla stregua di un OICVM separato.

Art. 50

1. Gli investimenti di un OICVM devono comprendere uno o più dei seguenti beni:

  1. a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato, come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

  2. b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato membro, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;

  3. c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato terzo o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato terzo, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento;

  4. d) valori mobiliari emessi recentemente a condizione che:

    1. i) le modalità di emissione prevedano l’impegno di presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dall’atto costitutivo della società di investimento; e

    2. ii) l’ammissione di cui al punto i) sia ottenuta al più tardi entro un anno dall’emissione;

  5. e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), a prescindere dal fatto che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, purché:

    1. i) tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti a una vigilanza che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM considerano equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;

    2. ii) il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;

    3. iii) il patrimonio degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; e

    4. iv) non oltre il 10 % del patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l’acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo;

  6. f) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati e abbiano una scadenza non superiore a dodici mesi, a condizione che l’ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato membro o, qualora la sede legale sia situata in un paese terzo, che sia soggetto a norme prudenziali considerate, dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM, equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;

  7. g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (strumenti derivati OTC), a condizione che:

    1. i) il sottostante allo strumento derivato consista in strumenti di cui al presente paragrafo, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali l’OICVM può investire in base agli obiettivi indicati nel suo regolamento o nel suo atto costitutivo;

    2. ii) le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM; e

    3. iii) gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un’operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell’OICVM; o

  8. h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, contemplati all’articolo 2, paragrafo 1), lettera o), se l’emissione o l’emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, purché siano:

    1. i) emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Comunità europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da un paese terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri;

    2. ii) emessi da un’impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c);

    3. iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario;

    4. iv) emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM a condizione che gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella prevista ai punti i), ii) o iii) e purché l’emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno 10000000 EUR, presenti e pubblichi i conti annuali conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società14, oppure sia un soggetto che, all’interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di liquidità bancaria.

2. A ogni modo, un OICVM non può:

  1. a) investire più del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli previsti dal paragrafo 1; o

  2. b) acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.

Un OICVM può detenere liquidità a titolo accessorio.

3. Una società di investimento può acquistare i beni mobili o immobili indispensabili all’esercizio diretto della propria attività.

4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e agli atti delegati relativi a tali disposizioni adottati dalla Commissione. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 50 bis

Se le società di gestione di OICVM o gli OICVM a gestione interna sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio15, agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori del pertinente OICVM.

Art. 51

1. Le società di gestione o di investimento utilizzano procedure di gestione del rischio che consentano loro di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di un OICVM. In particolare, esse non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito16, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM. Essa utilizza una procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Essa comunica sistematicamente alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti per stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati per ciascun OICVM che essa gestisce. Le autorità competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del terzo comma relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l’AESFEM conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e per il Comitato europeo per il rischio sistemico («CERS»), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico17, conformemente all’articolo 15 di tale regolamento, al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.

2. Gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a ricorrere, alle condizioni ed entro i limiti che essi stabiliscono, a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati ai fini della buona gestione del portafoglio. Se queste operazioni implicano l’uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. In nessun caso queste operazioni determineranno il discostamento dell’OICVM dagli obiettivi di investimento definiti nel suo regolamento di gestione o nel suo atto costitutivo o nel prospetto.

3. Un OICVM assicura che la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio. L’esposizione è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche al terzo e al quarto comma. Un OICVM può investire, nell’ambito della sua politica di investimento e nei limiti fissati all’articolo 52, paragrafo 5, in strumenti finanziari derivati, purché l’esposizione a fronte del patrimonio sottostante non superi, in totale, i limiti di investimento stabiliti all’articolo 52. Gli Stati membri possono prevedere che, se un OICVM investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non debbano essere cumulati ai fini dei limiti di cui all’articolo 52. Se valori mobiliari o strumenti del mercato monetario incorporano uno strumento derivato, quest’ultimo viene preso in considerazione ai fini della conformità ai requisiti di cui al presente articolo.

3 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli OICVM, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito delle società di gestione o di investimento, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento degli OICVM e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

4.

Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112 bis, misure che precisano:

  1. a) criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione o di investimento ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

  2. b) disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché

  3. c) disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.

I criteri di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che alla società di gestione o di investimento sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 1, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM.

5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri e alle misure di cui al paragrafo 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 52

1. Un OICVM investe non più:

  1. a) del 5 % del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente; o

  2. b) del 20 % del proprio patrimonio in depositi costituiti presso uno stesso organismo.

L’esposizione verso una controparte dell’OICVM in un’operazione con strumenti finanziari derivati non compensata a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento non può superare:

a) il 10 % del proprio patrimonio se la controparte è un ente creditizio di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera f); o

b) il 5 % del proprio patrimonio negli altri casi.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l’importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall’OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell’OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati effettuate con detti istituti. Fermi restando i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un OICVM, quando ciò determinerebbe investimenti pari a oltre il 20 % del proprio patrimonio in un unico organismo, non può cumulare:

  1. a) investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo;

  2. b) depositi costituiti presso detto organismo; o

  3. c) esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati effettuate con tale organismo non compensate a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento.

3. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.

4. Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % di cui al primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 25 % se le obbligazioni sono state emesse prima dell’8 luglio 2019 e soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, in vigore alla data dell’emissione, o nel caso in cui le obbligazioni rientrino nella definizione di obbligazioni garantite di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Qualora un OICVM investa più del 5 % del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera l’80 % del valore del patrimonio dell’OICVM.

5. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3 e 4 non sono presi in considerazione per l’applicazione del limite del 40 % di cui al paragrafo 2. I limiti previsti ai paragrafi da 1 a 4 non sono cumulati e pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati costituiti presso tale organismo, effettuati a norma dei paragrafi da 1 a 4 non superano, in totale, il 35 % del patrimonio dell’OICVM. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come definite ai sensi della direttiva 83/349/CEE o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono autorizzare il cumulo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell’ambito di uno stesso gruppo fino a un limite massimo del 20 %.

Art. 53

1. Fermi restando i limiti previsti dall’articolo 56, gli Stati membri possono elevare i limiti stabiliti dall’articolo 52 fino a un massimo del 20 % per gli investimenti in azioni o obbligazioni di uno stesso emittente, quando, conformemente al regolamento del fondo o all’atto costitutivo, l’obiettivo della politica di investimento dell’OICVM è riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità competenti, a condizione che:

  1. a) la composizione dell’indice sia sufficientemente diversificata;

  2. b) l’indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferisce; e

  3. c) l’indice sia reso pubblico in modo adeguato.

2. Gli Stati membri possono elevare il limite fissato al paragrafo 1 sino a un massimo del 35 % allorché lo giustifichino condizioni eccezionali del mercato, in particolare dei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L’investimento entro detto limite è possibile solo con riferimento ad un unico emittente.

Art. 54

1. In deroga dell’articolo 52, gli Stati membri possono autorizzare gli OICVM a investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM accordano tale deroga solo se ritengono che i detentori di quote degli OICVM beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che rispetti i limiti dell’articolo 52. Tali OICVM detengono valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30 % dell’importo totale del suo patrimonio.

2. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 menzionano esplicitamente, nel regolamento del fondo o nell’atto costitutivo della società di investimento, gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del proprio patrimonio. Il regolamento o l’atto costitutivo vengono approvati dalle autorità competenti.

3. Gli OICVM di cui al paragrafo 1 includono, nel prospetto o nelle comunicazioni di marketing, una dichiarazione ben visibile che richiami l’attenzione su detta autorizzazione e indichi gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del proprio patrimonio.

Art. 55

1. Un OICVM può acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % del proprio patrimonio sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite a un massimo del 20 %.

2. Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % del patrimonio dell’OICVM. Se un OICVM ha acquisito quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo, gli Stati membri possono prevedere che il patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo non sia obbligatoriamente cumulato ai fini dei limiti stabiliti all’articolo 52.

3. Allorché un OICVM investe in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o grazie ad una partecipazione rilevante diretta o indiretta, la società di gestione o l’altra società non possono chiedere commissioni di sottoscrizione o di rimborso per gli investimenti dell’OICVM nelle quote di tali OICVM o organismi di investimento collettivo. Un OICVM che investe una quota cospicua del proprio patrimonio in altri OICVM o organismi di investimento collettivo deve indicare nel prospetto l’ammontare massimo delle spese di gestione che possono essere imputate sia all’OICVM stesso sia agli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Esso indica nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute dall’OICVM stesso e dagli altri OICVM o organismi di investimento collettivo nei quali investe.

Art. 56

1. Una società di investimento o una società di gestione che agisca, per l’insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, non acquista azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un’influenza notevole sulla gestione di un emittente. Fino a un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nel diritto degli altri Stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma.

2. Un OICVM non può acquistare più del:

  1. a) 10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;

  2. b) 10 % di obbligazioni di uno stesso emittente;

  3. c) 25 % di quote di un unico OICVM o altro organismo di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b); o

  4. d) 10 % di strumenti del mercato monetario di un unico emittente.

I limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono non essere rispettati all’atto dell’acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l’importo netto dei titoli emessi.

3. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda:

  1. a) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;

  2. b) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato terzo;

  3. c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri;

  4. d) le azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi la loro sede legale in detto paese qualora, in virtù della legislazione di quest’ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l’OICVM l’unica possibilità di investire in titoli di emittenti di detto paese.;

  5. e) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle imprese controllate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società controllata è stabilita, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto.

La deroga di cui alla lettera d) del primo comma del presente paragrafo si applica tuttavia soltanto se la società dello Stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 52 e 55 e dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Qualora siano superati i limiti di cui agli articoli 52 e 55, l’articolo 57 si applica in quanto compatibile.

Art. 57

1. Gli OICVM non sono tenuti a osservare i limiti stabiliti nel presente capo qualora esercitino il diritto di sottoscrizione pertinente a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte del loro patrimonio. Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli da 52 a 55 agli OICVM appena costituiti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.

2. Se il superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell’OICVM o in seguito all’esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest’ultimo, nelle sue operazioni di vendita, si prefigge come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell’interesse dei detentori di quote.

3. Qualora un OICVM attivi i conti side pocket di cui all’articolo 84, paragrafo 2, lettera a), mediante la separazione delle attività, le attività separate possono essere escluse dal calcolo dei limiti di cui al presente capo.

Capo VIII. Strutture master-feeder

Sezione 1. Ambito di applicazione e approvazione

Art. 58

1. Un OICVM feeder è un OICVM o un suo comparto di investimento che, in deroga all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 50, 52, e 55 e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), ha ricevuto l’approvazione per investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest’ultimo («OICVM master»).

2. Un OICVM feeder può detenere fino al 15 % del suo patrimonio in uno o più dei seguenti elementi:

  1. a) liquidità detenute a titolo accessorio conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, secondo comma;

  2. b) strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati solo a fini di copertura, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 51, paragrafi 2 e 3;

  3. c) beni mobili e immobili indispensabili all’esercizio diretto delle attività, se l’OICVM feeder è una società di investimento.

Ai fini dell’osservanza dell’articolo 51, paragrafo 3, l’OICVM feeder calcola la sua esposizione complessiva a fronte di strumenti finanziari derivati combinando la propria esposizione diretta di cui alla lettera b) del primo comma con:

a) l’effettiva esposizione a fronte di strumenti finanziari derivati dell’OICVM master in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master; o

b) la potenziale esposizione complessiva massima a fronte di strumenti finanziari derivati previsti nel regolamento o nell’atto costitutivo dell’OICVM master, in proporzione all’investimento dell’OICVM feeder nell’OICVM master.

3. Un OICVM master è un OICVM o un suo comparto di investimento che:

  1. a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM feeder;

  2. b) non è esso stesso un OICVM feeder; e

  3. c) non detiene quote di un OICVM feeder.

4. L’OICVM master è soggetto alle seguenti deroghe:

  1. a) se un OICVM master ha almeno due OICVM feeder come detentori di quote, non si applicano l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 3, lettera b), dando facoltà all’OICVM master di raccogliere o meno capitale presso altri investitori;

  2. b) nei casi in cui l’OICVM master non raccolga capitali dal pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ma ha solo uno o più OICVM feeder in tale Stato membro, non si applicano il capo XI e l’articolo 108, paragrafo 1, secondo comma.