Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La politica marittima dell’Unione mira a conseguire un elevato livello di sicurezza e protezione dell’ambiente. Questo obiettivo si può raggiungere attraverso il rispetto delle convenzioni, dei codici e delle risoluzioni internazionali, mantenendo nel contempo la libertà di navigazione prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»).
L’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite richiama l’attenzione sulle minacce rappresentate dall’inquinamento marino e da quello da sostanze eutrofizzanti, dall’esaurimento delle risorse e dai cambiamenti climatici, tutte principalmente dovute alle azioni umane. Tali minacce esercitano un’ulteriore pressione sui sistemi ambientali quali la biodiversità e l’infrastruttura naturale, creando nel contempo problemi socioeconomici globali, compresi rischi per la salute e la sicurezza e rischi finanziari. L’Unione deve adoperarsi per proteggere le specie marine e sostenere le persone che dipendono dagli oceani in termini di occupazione, risorse o attività ricreative.
La convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL») stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, ma disciplina altresì le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell’ambiente marino. La convenzione MARPOL prescrive che le parti contraenti garantiscano la fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta.
L’Unione ha proseguito l’attuazione di alcune parti della convenzione MARPOL mediante la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, seguendo un approccio portuale. La direttiva 2000/59/CE mira a conciliare gli interessi del buon funzionamento del trasporto marittimo con la tutela dell’ambiente marino.
Negli ultimi vent’anni la convenzione MARPOL e i relativi allegati sono stati oggetto di importanti modifiche che hanno posto in essere norme e divieti più severi per gli scarichi in mare dei rifiuti delle navi.
L’allegato VI della convenzione MARPOL ha introdotto norme relative allo scarico di nuove categorie di rifiuti, in particolare i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, costituiti da fanghi e acque di lavaggio. Tali categorie di rifiuti dovrebbero essere incluse nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero continuare ad adoperarsi a livello dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») per giungere a una considerazione complessiva dell’impatto ambientale generato dagli scarichi delle acque reflue degli scrubber a circuito aperto, comprese misure per contrastare potenziali impatti.
È opportuno incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure appropriate, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, compresi divieti di scarico delle acque reflue degli scrubber a circuito aperto e di taluni residui del carico nelle rispettive acque territoriali.
Il 1o marzo 2018 l’IMO ha adottato la guida consolidata rivista per i gestori e gli utenti degli impianti portuali di raccolta (MEPC.1/Circ. 834/Rev.1) («guida consolidata IMO»), che comprende formati standard per la notifica dei rifiuti, per la ricevuta di conferimento dei rifiuti e per la segnalazione di presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta, nonché i requisiti di segnalazione degli impianti di raccolta dei rifiuti.
Nonostante tali sviluppi normativi, gli scarichi dei rifiuti in mare continuano a verificarsi, comportando costi ambientali, sociali ed economici significativi. Ciò è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui l’assenza in alcuni porti di impianti portuali di raccolta adeguati, un’applicazione spesso insufficiente della normativa e la mancanza di incentivi al conferimento dei rifiuti a terra.
La direttiva 2000/59/CE ha contribuito ad aumentare il volume dei rifiuti conferiti agli impianti portuali di raccolta, assicurando tra l’altro che le navi contribuiscano ai costi di tali impianti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, svolgendo in tal modo un ruolo determinante nella riduzione degli scarichi in mare, come evidenziato nella valutazione della suddetta direttiva effettuata nel quadro del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione («valutazione REFIT»).
La valutazione REFIT ha dimostrato inoltre che la direttiva 2000/59/CE non è stata pienamente efficace a causa di incoerenze con il quadro della convenzione MARPOL. Gli Stati membri hanno altresì elaborato interpretazioni diverse dei concetti essenziali di tale direttiva, quali l’adeguatezza degli impianti, la notifica anticipata dei rifiuti, l’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta e le esenzioni per le navi in servizio di linea. La valutazione REFIT ha evidenziato la necessità di una maggiore armonizzazione di tali concetti e del pieno allineamento con la convenzione MARPOL, al fine di evitare inutili oneri amministrativi sia per i porti sia per gli utenti degli stessi.
Al fine di allineare la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 alle pertinenti disposizioni della convenzione MARPOL relative alle norme in materia di scarico, la Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di rivedere la suddetta direttiva, in particolare mediante un’estensione del suo ambito di applicazione.
La politica marittima dell’Unione dovrebbe mirare a conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente marino, tenendo conto della diversità delle zone marittime dell’Unione. Tale politica dovrebbe fondarsi sui principi di prevenzione, eliminazione alla fonte dei danni causati all’ambiente marino, nonché sul principio «chi inquina paga».
La presente direttiva dovrebbe essere fondamentale per l’applicazione dei principali fondamenti normativi in campo ambientale nel contesto dei porti e della gestione dei rifiuti delle navi. In particolare, sono adeguati strumenti le direttive 2008/56/CE7 e 2008/98/CE8.
La direttiva 2008/98/CE stabilisce i principi più importanti per la gestione dei rifiuti, compresi il principio «chi inquina paga» e la gerarchia dei rifiuti, che privilegia il riutilizzo e il riciclaggio rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento e richiede l’istituzione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, il concetto di responsabilità estesa del produttore è un principio guida del diritto dell’Unione in materia di rifiuti, in base al quale i produttori sono responsabili degli impatti ambientali dei loro prodotti per tutto il loro ciclo di vita. Tali obblighi si applicano anche alla gestione dei rifiuti delle navi.
La raccolta differenziata dei rifiuti delle navi, compresi le reti da pesca in disuso, è necessaria per garantirne un ulteriore recupero per consentire che siano preparati per il riutilizzo o il riciclaggio nella catena di gestione dei rifiuti a valle e per evitare che provochino danni agli animali e agli ambienti marini. I rifiuti spesso sono separati a bordo delle navi in conformità delle norme e degli standard internazionale e il diritto dell’Unione dovrebbe garantire che gli sforzi per separare i rifiuti a bordo non siano pregiudicati dalla mancanza di organizzazione per la raccolta differenziata a terra.
Ogni anno un ingente quantitativo di plastica finisce nei mari e negli oceani nell’Unione. Sebbene, in gran parte delle zone marittime, la maggior parte dei rifiuti marini è generata da attività a terra, anche il trasporto marittimo, compresi i settori della pesca e della navigazione da diporto, contribuisce in misura importante, scaricando rifiuti quali plastiche e reti da pesca in disuso, che finiscono direttamente in mare.
La direttiva 2008/98/CE invita gli Stati membri a fermare la produzione di rifiuti marini come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di tutti i tipi.
La comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015, dal titolo «L’anello mancante — Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare», aveva riconosciuto, in tale contesto, il ruolo specifico della direttiva 2000/59/CE, garantendo la disponibilità di impianti adeguati per la raccolta dei rifiuti solidi e provvedendo al giusto livello di incentivi e di misure esecutive per il conferimento dei rifiuti agli impianti a terra.
Gli impianti in mare costituiscono una delle fonti di inquinamento marino. Per tale ragione gli Stati membri dovrebbero adottare, ove opportuno, misure sul conferimento dei rifiuti da impianti in mare battenti la loro bandiera o che operano nelle loro acque o entrambi, nonché assicurare il rispetto rigoroso delle norme previste dalla convenzione MARPOL in materia di scarico, applicabili agli impianti in mare.
I rifiuti, in particolare quelli da materie plastiche, provenienti dai fiumi, compresi gli scarichi delle navi adibite alla navigazione interna, sono fra i principali responsabili dell’inquinamento marino. Dette navi dovrebbero pertanto essere soggette a norme rigorose in materia di scarico e conferimento. Oggi, tali norme sono stabilite dalla commissione fluviale pertinente. Ai porti di navigazione interna si applica tuttavia il diritto dell’Unione in materia di rifiuti. Per proseguire gli sforzi tesi ad armonizzare il quadro normativo delle vie navigabili interne dell’Unione, la Commissione è invitata a considerare un regime europeo di norme in materia di scarico e conferimento applicabili alle navi adibite alla navigazione interna, che tenga conto della convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna del 9 settembre 1996.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio9, i pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero delle reti da pesca perdute. Se le reti da pesca sono state perdute, il comandante del peschereccio deve cercare di recuperarle quanto prima possibile. Se le reti da pesca non possono essere recuperate, entro 24 ore il comandante del peschereccio deve informare le autorità del proprio Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera deve informare a sua volta l’autorità competente dello Stato membro costiero. Le informazioni includono il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio, il tipo di reti da pesca perdute e il luogo della perdita, nonché le misure messe in atto per recuperarle. I pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri possono essere esentati. Ai sensi della proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la segnalazione da parte dei pescherecci deve avvenire mediante un giornale di bordo elettronico e gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e registrare le informazioni sulle reti da pesca perdute e a fornirle alla Commissione su richiesta. Anche le informazioni raccolte e disponibili nelle ricevute di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in linea con la presente direttiva potrebbero essere comunicate in questa maniera.
Conformemente alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, che è stata adottata dall’IMO il 13 febbraio 2004 ed è entrata in vigore l’8 settembre 2017, tutte le navi sono obbligate a eseguire le procedure di gestione delle acque di zavorra conformemente alle norme dell’IMO, mentre i porti e i terminali designati per la pulizia e la riparazione delle cisterne di zavorra devono fornire impianti adeguati per la raccolta dei sedimenti.
Gli impianti portuali di raccolta sono considerati adeguati se sono in grado di rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, come specificato anche nella guida consolidata IMO e nelle linee guida IMO per garantire l’adeguatezza degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti (risoluzione MEPC.83(44)]. L’adeguatezza si riferisce sia alle condizioni operative dell’impianto in considerazione delle esigenze degli utenti, sia alla gestione ambientale degli impianti in conformità del diritto dell’Unione in materia di rifiuti. In taluni casi potrebbe essere difficile valutare se un impianto portuale di raccolta situato al di fuori dell’Unione rispetta tale norma.
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio10 prescrive lo smaltimento in una discarica autorizzata mediante incenerimento o interramento dei rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, compresi i rifiuti delle navi che fanno scalo nei porti dell’Unione i quali siano stati potenzialmente in contatto a bordo con sottoprodotti di origine animale. Affinché tale prescrizione non limiti la preparazione al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti delle navi, è opportuno adoperarsi, conformemente alla guida consolidata IMO, per separare meglio i rifiuti in modo da evitare potenziali contaminazioni, per esempio dei rifiuti di imballaggio.
Come stabilito nel regolamento (CE) n. 1069/2009, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione11, i viaggi intra-Unione non sono considerati tragitti internazionali e i rifiuti di cucina e ristorazione generati durante tali viaggi non devono essere inceneriti. Ai sensi della legislazione marittima internazionale [convenzione MARPOL e convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS)], i suddetti viaggi intra-Unione sono tuttavia assimilati ai viaggi internazionali. Al fine di garantire la coerenza del diritto dell’Unione, è opportuno attenersi alle definizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 allorché sono definiti, nella presente direttiva, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 142/2011, l’ambito di applicazione e il trattamento dei rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.
Al fine di garantire l’adeguatezza degli impianti portuali di raccolta, è essenziale sviluppare, attuare e riesaminare il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione di tutte le parti interessate. Per motivi pratici e organizzativi, i porti limitrofi nella stessa regione geografica potrebbero sviluppare un piano comune, che comprenda la disponibilità di impianti portuali di raccolta in ciascuno dei porti interessati dal piano, fornendo nel contempo un quadro amministrativo comune.
Per i piccoli porti non commerciali può rivelarsi difficile adottare e monitorare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, per esempio le aree di ormeggio e i porti turistici, che sono interessati da un traffico poco frequente, caratterizzato solo da imbarcazioni da diporto, o che è utilizzato solo per una parte dell’anno. I rifiuti prodotti da questi piccoli porti sono solitamente gestiti dal sistema di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi della direttiva 2008/98/CE. Al fine di non sovraccaricare gli enti locali e agevolare la gestione dei rifiuti in detti piccoli porti, dovrebbe essere sufficiente includere i rifiuti prodotti da tali porti nel flusso di rifiuti urbani e gestirli di conseguenza, richiedendo altresì che i porti mettano a disposizione dei loro utenti informazioni relative alla raccolta dei rifiuti e che i porti esentati siano inseriti in un sistema elettronico per consentire un livello minimo di monitoraggio.
Per affrontare il problema dei rifiuti marini in modo efficace, è fondamentale fornire il giusto livello di incentivi per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, in particolare i rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL («allegato V della MARPOL sui rifiuti»). Ciò può essere conseguito attraverso un sistema di recupero dei costi che comporti l’applicazione di una tariffa indiretta. Tale tariffa indiretta dovrebbe essere dovuta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti e autorizzare il conferimento dei rifiuti senza aggiungere ulteriori oneri diretti. Dovrebbero essere soggetti all’imposta indiretta anche i settori della pesca e della navigazione da diporto, dato il loro contributo alla produzione di rifiuti marini. Tuttavia, qualora una nave conferisca un quantitativo eccessivo di rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL, in particolare i rifiuti operativi, che superi la massima capacità di stoccaggio dedicata così come menzionata nel modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti, dovrebbe essere possibile addebitare una tariffa diretta supplementare al fine di garantire che i costi relativi al ricevimento di tale quantitativo in eccesso di rifiuti non costituiscano un onere sproporzionato per il sistema di recupero dei costi del porto. Questo anche nel caso in cui la capacità di stoccaggio dedicata dichiarata è sproporzionata o irragionevole.
In taluni Stati membri sono stati istituiti regimi per fornire un finanziamento alternativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti degli attrezzi da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati, compresi i cosiddetti «sistemi per la pesca dei rifiuti». Tali iniziative dovrebbero essere accolte con favore ed è opportuno incoraggiare gli Stati membri a integrare i sistemi di recupero dei costi istituiti a norma della presente direttiva con i sistemi per la pesca dei rifiuti per coprire i costi dei rifiuti pescati passivamente. È quindi opportuno che tali sistemi di recupero dei costi, che si basano sull’applicazione di una tariffa indiretta del 100 % per i rifiuti di cui all’allegato V della MARPOL, esclusi i residui del carico, non creino un disincentivo alla partecipazione delle comunità dei porti di pesca ai regimi esistenti di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati.
Una nave dovrebbe beneficiare di tariffe ridotte qualora sia progettata, attrezzata o utilizzata per ridurre al minimo i rifiuti, seguendo alcuni criteri che devono essere elaborati mediante competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, in linea con le linee guida IMO per l’attuazione dell’allegato V della MARPOL e con le norme elaborate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione. La riduzione e l’efficiente riciclaggio dei rifiuti si conseguono principalmente mediante l’efficace separazione dei rifiuti a bordo, in linea con le suddette linee guida e norme.
Data la tipologia di traffico, caratterizzato da scali frequenti, il trasporto marittimo a corto raggio sostiene costi notevoli nell’ambito dell’attuale regime per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, poiché deve corrispondere una tariffa per ogni singolo scalo effettuato. Al tempo stesso, il traffico non è sufficientemente pianificato e regolare tale da poter usufruire di un’esenzione dal pagamento e dal conferimento dei rifiuti per questi motivi. Al fine di ridurre gli oneri finanziari a carico del settore, dovrebbero essere applicate tariffe ridotte alle navi in base al tipo di traffico cui sono adibite.
I residui del carico restano di proprietà del proprietario delle merci anche successivamente al loro scarico presso il terminal e possono avere un valore economico. Per questo motivo i residui del carico non dovrebbero essere inclusi nei sistemi di recupero dei costi e nell’applicazione della tariffa indiretta. Gli oneri per il conferimento dei residui del carico dovrebbero essere pagati dall’utente dell’impianto di raccolta del porto, così come indicato nelle convenzioni contrattuali tra le parti interessate o in altre convenzioni locali. I residui del carico comprendono inoltre i resti di carichi oleosi o di carichi liquidi nocivi dopo le operazioni di pulizia, a cui si applicano le norme in materia di scarico di cui agli allegati I e II della convenzione MARPOL e che, a determinate condizioni specificate in detti allegati, non occorre conferire nel porto al fine di evitare costi operativi inutili per le navi e la congestione dei porti.
È opportuno che gli Stati membri incoraggino il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, eventualmente mediante incentivi finanziari adeguati.
Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio12 considera la fornitura di impianti portuali di raccolta come un servizio compreso nel suo ambito di applicazione. Esso prevede norme sulla trasparenza del sistema di tariffazione applicato per l’uso dei servizi portuali, sulla consultazione degli utenti dei porti e sulla gestione delle procedure di reclamo. La presente direttiva va oltre il quadro fornito da tale regolamento e fornisce maggiori dettagli per la predisposizione e il funzionamento dei sistemi di recupero dei costi per gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi e per la trasparenza della struttura dei costi.
Oltre a fornire incentivi per il conferimento di rifiuti, è essenziale prevedere un’applicazione efficace dell’obbligo di conferimento, che dovrebbe seguire un approccio basato sul rischio per il quale è opportuno stabilire un meccanismo unionale di selezione che privilegia il rischio.
Uno dei principali ostacoli all’applicazione efficace dell’obbligo di conferimento è costituito dalla diversa interpretazione e attuazione da parte degli Stati membri della deroga basata sulla sufficiente capacità di stoccaggio. Al fine di evitare che l’applicazione di tale deroga comprometta l’obiettivo principale della presente direttiva, la sufficiente capacità di stoccaggio dovrebbe essere ulteriormente precisata, in particolare rispetto al successivo porto di scalo, e dovrebbe essere determinata in modo armonizzato, in base a una metodologia e a criteri comuni. Nei casi in cui è difficile stabilire se sono disponibili impianti portuali di raccolta adeguati nei porti al di fuori dell’Unione, è essenziale che l’autorità competente valuti attentamente l’applicazione della deroga.
È necessaria un’ulteriore armonizzazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, e in particolare occorre chiarire i termini e le condizioni che disciplinano tali esenzioni. La valutazione REFIT e la valutazione d’impatto hanno messo in luce che la mancanza di armonizzazione delle condizioni e dell’applicazione delle esenzioni ha provocato oneri amministrativi inutili per le navi e i porti.
Il monitoraggio e l’applicazione dovrebbero essere facilitati mediante un sistema basato sulla comunicazione e sullo scambio di informazioni per via elettronica. A tal fine il sistema informativo e di monitoraggio esistente, istituito a norma della direttiva 2000/59/CE, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e dovrebbe continuare a essere utilizzato sulla base di sistemi di dati elettronici esistenti, in particolare il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13, e la banca dati sulle ispezioni, istituita dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 (THETIS). Tale sistema dovrebbe altresì includere le informazioni sugli impianti portuali di raccolta disponibili nei diversi porti.
La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15 semplifica e armonizza le procedure amministrative applicate al trasporto marittimo attraverso l’uso più generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità delle segnalazioni. La dichiarazione di La Valletta sulle priorità per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2020, approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni dell’8 giugno 2017, ha invitato la Commissione a proporre un seguito adeguato alla revisione di detta direttiva. Una consultazione pubblica sulle formalità di segnalazione delle navi è stata svolta dalla Commissione dal 25 ottobre 2017 al 18 gennaio 2018. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un’interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE.
La convenzione MARPOL impone alle parti contraenti di mantenere aggiornate le informazioni sui loro impianti portuali di raccolta e di comunicarle all’IMO. A tal fine l’IMO ha istituito una banca dati sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti nel proprio sistema integrato globale di informazione sul traffico marittimo («GISIS»).
Nella sua guida consolidata IMO, l’IMO prevede la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta. Secondo tale procedura, una nave dovrebbe segnalare tali inadeguatezze all’amministrazione dello Stato di bandiera, che a sua volta ne deve informare l’IMO e lo Stato di approdo. Lo Stato di approdo dovrebbe esaminare la segnalazione e rispondere adeguatamente, informando l’IMO e lo Stato di bandiera. La segnalazione diretta di tali informazioni sulle presunte inadeguatezze al sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione previsto dalla presente direttiva consentirebbe la successiva trasmissione delle suddette informazioni al sistema GISIS, dispensando gli Stati membri, in qualità di Stati di bandiera e di approdo, dall’obbligo di segnalazione all’IMO.
Il sottogruppo sugli impianti portuali di raccolta, che è stato istituito nell’ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile e che ha riunito una molteplicità di esperti nel campo dell’inquinamento provocato dalle navi e della gestione dei rifiuti delle navi, ha sospeso i lavori nel dicembre 2017 in ragione dell’avvio dei negoziati interistituzionali. Dato che tale sottogruppo ha fornito preziosi orientamenti e consulenze alla Commissione, sarebbe auspicabile costituire un analogo gruppo di esperti con il mandato di scambiare esperienze in merito all’attuazione della presente direttiva.
È importante che le eventuali sanzioni previste dagli Stati membri siano applicate correttamente e siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Le buone condizioni di lavoro per il personale portuale che lavora negli impianti portuali di raccolta sono di fondamentale importanza per rendere il settore marittimo sicuro, efficiente e socialmente responsabile, in grado di attirare lavoratori qualificati e garantire condizioni paritarie in tutta Europa. La formazione iniziale e periodica del personale è essenziale per garantire la qualità dei servizi e la protezione dei lavoratori. Le autorità portuali e degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti dovrebbero provvedere affinché tutto il personale riceva la formazione necessaria ad acquisire le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare attenzione per gli aspetti di salute e di sicurezza connessi alle attività che prevedono l’utilizzo di materiali pericolosi, e affinché i requisiti di formazione siano periodicamente aggiornati per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.
Le competenze conferite alla Commissione per attuare la direttiva 2000/59/CE dovrebbero essere aggiornate in conformità del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati della presente direttiva e dei riferimenti agli strumenti internazionali nella misura necessaria per renderli conformi al diritto dell’Unione o per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare a livello dell’IMO; modificando gli allegati della presente direttiva quando ciò è necessario per migliorare le disposizioni di attuazione e controllo da esso stabilite, in particolare in relazione alla notifica e al conferimento dei rifiuti efficaci e alla corretta applicazione delle esenzioni; nonché, in circostanze eccezionali, ove debitamente giustificato da un’appropriata analisi da parte della Commissione e al fine di evitare una minaccia grave e inaccettabile per l’ambiente marino, modificando la presente direttiva nella misura necessaria per evitare tale minaccia, allo scopo di evitare, se necessario, che si applichino modifiche di tali strumenti internazionali ai fini della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201616. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di fornire i metodi per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata; per sviluppare criteri comuni per riconoscere, ai fini della concessione di una tariffa ridotta sui rifiuti delle navi, che la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che essa produce minori quantità di rifiuti e siano gestiti in modo sostenibile e compatibile con l’ambiente; per definire le metodologie sui dati di monitoraggio sul volume e sulla quantità di rifiuti accidentalmente pescati e il formato delle relazioni; per definire nel dettaglio gli elementi del meccanismo unionale basato sul rischio, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dell’ambiente marino dagli scarichi di rifiuti in mare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
L’Unione è caratterizzata da differenze regionali a livello di porti, come dimostra anche la valutazione dell’impatto territoriale eseguita dalla Commissione. I porti differiscono in base all’ubicazione geografica, alle dimensioni, all’assetto amministrativo e proprietario e sono caratterizzati dal tipo di navi che vi fanno scalo abitualmente. I sistemi di gestione dei rifiuti riflettono inoltre le differenze a livello comunale e dell’infrastruttura di gestione dei rifiuti a valle.
L’articolo 349 TFUE impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, segnatamente la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, Mayotte, la Riunione, Saint Martin, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Per garantire l’adeguatezza e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta, potrebbe essere opportuno che gli Stati membri adottino azioni a supporto degli operatori o delle autorità portuali delle suddette regioni dell’Unione per far fronte agli effetti degli svantaggi permanenti di cui a detto articolo. Tali azioni messe a disposizione dagli Stati membri in tale contesto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE se, al momento della concessione, soddisfano le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione18, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio19.
È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/59/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell’Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso tali impianti.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «nave»: un’imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente marino, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
2) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, nella versione aggiornata;
3) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
4) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
5) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo, che rimangono sul ponte, nella stiva o nelle cisterne dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, a eccezione delle polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o della polvere sulle superfici esterne della nave;
6) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
7) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura di pesce o di altre risorse marine viventi;
8) «imbarcazione da diporto»: una nave di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata all’utilizzo per finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali;
9) «porto»: un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l’attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all’interno della giurisdizione del porto;
10) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
11) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto;
12) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
13) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
14) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall’IMO;
15) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
16) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall’effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi.
I «rifiuti delle navi» di cui al punto 3), sono considerati rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.
Art. 3 Ambito di applicazione
1.
La presente direttiva si applica a:
a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352, e con l’eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi cui si applica la lettera a).
Ai fini della presente direttiva, e per evitare ingiustificati ritardi per le navi, gli Stati membri possono decidere di escludere dai loro porti la zona di ancoraggio ai fini dell’applicazione degli articoli 6, 7 e 8.
2. Gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva.
3.
Gli Stati membri privi di porti o di navi battenti bandiera che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, con l’eccezione degli obblighi di cui al terzo comma del presente paragrafo, possono derogare alle disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri privi di porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva possono derogare alle disposizioni della presente direttiva che riguardano soltanto i porti.
Gli Stati membri che intendono avvalersi delle deroghe di cui al presente paragrafo comunicano alla Commissione, entro il 28 giugno 2021, se le pertinenti condizioni sono state soddisfatte e, successivamente, informano la Commissione con cadenza annuale di ogni eventuale modifica ulteriore. Fino a quando gli Stati membri in questione non avranno recepito e attuato la presente direttiva, essi non possono avere porti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e non possono autorizzare navi, comprese le imbarcazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva a battere la loro bandiera.
Sezione 2. Fornitura di impianti portuali di raccolta adeguati
Art. 4 Impianti portuali di raccolta
1. Gli Stati membri mettono a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi.
2.
Gli Stati membri provvedono a che:
a) gli impianti portuali di raccolta dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenendo conto:
i) delle esigenze operative degli utenti del porto;
ii) dell’ubicazione geografica e delle dimensioni di tale porto;
iii) della tipologia delle navi che vi fanno scalo; e
iv) delle esenzioni di cui all’articolo 9;
b) le formalità e le modalità operative relative all’utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide ed evitino ingiustificati ritardi alle navi;
c) le tariffe stabilite per il conferimento non creino un disincentivo all’uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi; e
d) gli impianti portuali di raccolta provvedano a una gestione dei rifiuti delle navi ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e ad altre pertinenti leggi nazionali e dell’Unione sui rifiuti.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri garantiscono la raccolta differenziata per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti delle navi, nei porti, come previsto nella normativa dell’Unione sui rifiuti, in particolare nella direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, nella direttiva 2008/98/CE e nella direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2. Al fine di facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti differenziate conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida.
Il primo comma, lettera d), si applica fatte salve le prescrizioni più rigorose imposte dal regolamento (CE) n. 1069/2009 per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali.
3.
Gli Stati membri, in qualità di Stati di bandiera, si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall’IMO per notificare all’IMO e alle autorità dello Stato di approdo le presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.
Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, indagano su tutti i casi di presunta inadeguatezza segnalati e si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall’IMO per notificare l’esito dell’indagine all’IMO e allo Stato di bandiera che ha effettuato la segnalazione.
4. Le autorità portuali interessate o, in mancanza di queste, le autorità competenti provvedono affinché le operazioni di conferimento o raccolta dei rifiuti siano realizzate adottando misure di sicurezza sufficienti per evitare rischi sia per le persone che per l’ambiente nei porti disciplinati dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti delle navi abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati.
Art. 5 Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti
1.
Gli Stati membri garantiscono che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, tra cui, in particolare, gli utenti del porto o i loro rappresentanti e, se del caso, le autorità locali competenti, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesi del produttore e i rappresentanti della società civile. Tale consultazione dovrebbe avvenire sia durante la predisposizione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia dopo la sua adozione, in particolare qualora siano stati attuati cambiamenti significativi per quanto riguarda le prescrizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.
Nell’allegato 1 figurano i criteri dettagliati per l’elaborazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti.
2.
Gli Stati membri provvedono a comunicare agli operatori delle navi le seguenti informazioni riportate nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in merito alla disponibilità di adeguati impianti di raccolta nei loro porti e come sono strutturati i costi, e a renderle disponibili al pubblico e facilmente accessibili in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente:
a) ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio e, ove opportuno, il loro orario di lavoro;
b) elenco dei rifiuti delle navi abitualmente gestiti dal porto;
c) elenco dei punti di contatto, degli operatori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi offerti;
d) descrizione delle procedure per il conferimento dei rifiuti;
e) descrizione del sistema di recupero dei costi, inclusi sistemi e fondi di gestione dei rifiuti di cui all’allegato 4, se del caso.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono rese disponibili anche per via elettronica e aggiornate nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
3. Ove necessario per motivi di efficienza, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti possono essere elaborati congiuntamente da due o più porti limitrofi nella stessa regione geografica con l’adeguata partecipazione di ciascun porto, purché siano specificate per ogni singolo porto l’esigenza e la disponibilità degli impianti portuali di raccolta.
4.
Gli Stati membri valutano e approvano il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e garantiscono che si procederà a una nuova approvazione al termine di almeno cinque anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, e dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo.
Gli Stati membri controllano l’attuazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo comma non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti.
5.
I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati dai paragrafi da 1 a 4 se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi.
Gli Stati membri in cui tali porti sono situati ne comunicano il nome e l’ubicazione per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
Sezione 3. Conferimento dei rifiuti delle navi
Art. 6 Notifica anticipata dei rifiuti
1. L’operatore, l’agente o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, diretto verso un porto dell’Unione, compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all’autorità o all’organismo designato a tale scopo dallo Stato membro in cui è situato il porto:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto;
b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o
c) al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.
3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.
4. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni notificate a norma del presente articolo siano esaminate e condivise con le competenti autorità preposte all’applicazione senza incorrere in ritardi.
Art. 7 Conferimento dei rifiuti delle navi
1. Il comandante di una nave che approda in un porto dell’Unione, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.
2.
Al momento del conferimento l’operatore dell’impianto portuale di raccolta o l’autorità del porto cui i rifiuti sono stati conferiti compila in modo autentico e accurato il modulo di cui all’allegato 3 («ricevuta di conferimento dei rifiuti») e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai piccoli porti e senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che lo Stato membro in cui sono situati tali porti abbia notificato il nome e l’ubicazione di detti porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
3.
L’operatore, l’agente o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 della presente direttiva, in conformità delle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.
Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti se:
a) dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure
b) dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; oppure
c) la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.
Al fine di garantire l’uniformità per l’applicazione della deroga di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire i metodi da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
5. Uno Stato membro chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:
a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 o nel GISIS, non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non è noto.
6. Il paragrafo 4 si applica fatte salve prescrizioni più rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.
Art. 8 Sistemi di recupero dei costi
1. Gli Stati membri assicurano che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi. Tali costi comprendono gli elementi di cui all’allegato 4.
2. I sistemi di recupero dei costi non costituiscono un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A tale scopo gli Stati membri applicano tutti i seguenti principi nell’elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
i) i costi amministrativi indiretti;
ii) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell’allegato 4, che rappresenta almeno il 30 % del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l’anno successivo;
c) al fine di prevedere l’incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;
d) per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili;
e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, gli Stati membri possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.
3. L’eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5.
Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:
a) il tipo di commercio cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al commercio marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile.
Entro il 28 giugno 2020, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire i criteri per stabilire che una nave osserva le prescrizioni di cui alla lettera b) del primo comma, in merito alla gestione dei rifiuti a bordo della nave. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili e, se del caso, utilizzati, l’importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è ubicato il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente.
7.
Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione. Sulla base di tali dati di monitoraggio, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale.
La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato delle relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
Art. 9 Esenzioni
1. Gli Stati membri possono esentare una nave che fa scalo nei loro porti dagli obblighi di cui all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8 («esenzione»), qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
i) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un’impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
ii) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave; e
iii) è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell’Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l’esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull’ambiente marino.
2. Qualora sia concessa l’esenzione, lo Stato membro in cui è situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all’allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all’applicazione dell’esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate per via elettronica dagli Stati membri nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
4. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l’esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se è presente un’insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.
Sezione 4. Misure esecutive
Art. 10 Ispezioni
Gli Stati membri provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità alla presente direttiva.
Art. 11 Impegni di ispezione
1.
Ogni Stato membro ispeziona almeno il 15 % del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno.
Il numero totale di singole navi che fanno scalo in uno Stato membro corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
2.
Gli Stati membri rispettano il paragrafo 1 del presente articolo selezionando le navi mediante il meccanismo unionale basato sul rischio.
Al fine di garantire l’armonizzazione delle ispezioni e prevedere condizioni uniformi per la selezione delle navi da ispezionare, la Commissione adotta atti di esecuzione affinché possa definire nel dettaglio gli elementi del meccanismo unionale basato sul rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
3.
Gli Stati membri stabiliscono le procedure di ispezione delle navi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE al fine di garantire, per quanto possibile, la conformità alla presente direttiva.
Nel definire dette procedure gli Stati membri possono tener conto del meccanismo unionale basato sul rischio di cui al paragrafo 2.
4. Se l’autorità pertinente dello Stato membro non è soddisfatta dei risultati di tale ispezione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, assicura che la nave non lasci il porto fino a che non avrà conferito i propri rifiuti a un impianto portuale di raccolta in conformità dell’articolo 7.