Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
La direttiva 2008/118/CE del Consiglio3 ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
Le condizioni per la riscossione delle accise su prodotti contemplati dalla direttiva 2008/118/CE devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alle direttive del Consiglio 92/83/CEE4, 92/84/CEE5, 2003/96/CE6 e 2011/64/UE7.
I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme dell'Unione relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.
Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano fra i territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale dell'Unione ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva e territori che sono soggetti alla presente direttiva.
Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello dell'Unione il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa.
Poiché l'accisa è un'imposta gravante sul consumo di prodotti, essa non dovrebbe essere riscossa relativamente a prodotti sottoposti ad accisa che, in talune circostanze, siano stati totalmente distrutti o siano irrimediabilmente perduti.
Oltre alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile dei prodotti, a causa della natura di questi possono verificarsi perdite parziali. Salvo in casi debitamente giustificati, non dovrebbe essere riscossa l'accisa relativamente a tali perdite parziali nella misura in cui non superano le soglie comuni prestabilite di perdita parziale.
In caso di eccesso non intenzionale di prodotti scoperto nel corso di un movimento in regime di sospensione dell'accisa, è opportuno che gli Stati membri possano consentire che i prodotti in eccesso siano immessi in un deposito fiscale in regime di sospensione dell'accisa.
Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la determinazione delle soglie comuni di perdita parziale. Nel determinare tali soglie di perdita parziale, la Commissione dovrebbe tener conto in particolare di aspetti connessi alle caratteristiche fisiche e chimiche dei prodotti (quali la natura dei prodotti sottoposti ad accisa, soprattutto dei prodotti energetici per la loro volatilità, la temperatura ambiente durante la circolazione, la distanza o il tempo impiegato durante la circolazione). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"8 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla stesura degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell'accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e dovrebbero pertanto essere informate a criteri non discriminatori.
In caso di irregolarità durante i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa , l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l'irregolarità che porta all'immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità, nello Stato membro in cui l'irregolarità è stata rilevata. Se i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione senza che siano state rilevate irregolarità, è opportuno ritenere che si sia verificata un'irregolarità nello Stato membro di spedizione dei prodotti.
Oltre ai casi di rimborso previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, se lo scopo della presente direttiva lo richiede, rimborsare l'accisa pagata su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo.
Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell'accisa dovrebbero rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione.
Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne la forma del certificato di esenzione, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
Al fine di evitare evasione o abusi occorre precisare chiaramente le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio dell'Unione. Poiché le persone che viaggiano via terra possono spostarsi con maggiore frequenza e libertà rispetto a quelle che viaggiano in nave o in aereo, il rischio del mancato rispetto delle franchigie sulle importazioni da parte dei viaggiatori e di conseguenza l'onere del controllo per le autorità doganali sono nettamente superiori in caso di viaggio via terra. Occorre pertanto prevedere che non siano consentite le vendite in esenzione dall'accisa alle frontiere terrestri.
Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di magazzinaggio per garantire la riscossione dell'accisa, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli. Va inteso che la detenzione o il magazzinaggio di prodotti soggetti ad accisa comportano il possesso fisico di detti prodotti.
È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori economici che non hanno lo status di depositario autorizzato.
Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa dovrebbero poter circolare nell'Unione in sospensione dall'accisa. Tale circolazione dovrebbe essere consentita a partire da un deposito fiscale verso varie destinazioni, in particolare verso un altro deposito fiscale o verso luoghi a esso equivalenti ai fini della presente direttiva.
La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa dovrebbe essere consentita anche a partire dal loro luogo di importazione verso tali destinazioni e di conseguenza occorre regolamentare lo status della persona autorizzata a spedire, ma non a immagazzinare, i prodotti dal luogo di importazione.
Per garantire la corretta applicazione della disposizione sulla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, è necessario chiarire che la circolazione prende fine nel momento in cui il destinatario è in grado di conoscere esattamente la quantità di prodotti che ha effettivamente ricevuto. Lo scarico e l'iscrizione nella contabilità possono servire come prova della fine della circolazione.
Al fine di consentire l'uso del regime di transito esterno successivamente al regime di esportazione, l'ufficio doganale di uscita dovrebbe divenire una destinazione possibile di una circolazione in regime di sospensione dall'accisa. Il momento in cui termina il regime di sospensione dall'accisa dovrebbe essere in tal caso indicato. Si dovrebbe precisare che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione dovrebbero compilare la nota di esportazione sulla base della conferma dell'uscita che l'ufficio doganale di uscita trasmette all'ufficio doganale di esportazione all'inizio del regime di transito esterno. Al fine di consentire al regime di transito esterno di assumere le responsabilità per i prodotti sottoposti ad accisa a norma della presente direttiva, l'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione10 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione11. Di conseguenza i prodotti unionali sottoposti ad accisa dovrebbero anche poter essere vincolati al regime di transito esterno.
Al fine di consentire alle competenti autorità di garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale all'importazione nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa immessi in libera pratica sono trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall'accisa, la persona che dichiara alle competenti autorità nello Stato membro di importazione l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa dovrebbe indicare le informazioni relative allo speditore e al destinatario nonché fornire la prova attestante che i prodotti importati saranno spediti dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.
Al fine di garantire il pagamento dell'accisa in caso di mancato appuramento della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, gli Stati membri dovrebbero richiedere una garanzia, che dovrebbe essere prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato o, se lo Stato membro di spedizione lo consente, da un altro soggetto che interviene nella circolazione, alle condizioni fissate dagli Stati membri.
Diversi Stati membri concedono già un'esenzione dalla garanzia per la circolazione dei prodotti energetici attraverso condutture fisse in quanto tale tipo di circolazione presenta un rischio fiscale molto ridotto. Al fine di armonizzare i requisiti per la prestazione di una garanzia in tali casi, è opportuno sopprimere il requisito della garanzia per la circolazione di prodotti energetici attraverso condutture fisse in tutti gli Stati membri.
Al fine di garantire un espletamento rapido delle formalità necessarie e agevolare il controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, è opportuno utilizzare il sistema informatizzato a norma della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio12, per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici fra le persone e le competenti autorità interessate ("sistema informatizzato").
Al fine di garantire che i documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la struttura e il contenuto di tali documenti.
Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Occorre fissare la procedura con cui gli operatori economici informano le autorità competenti degli Stati membri circa le spedizioni e la destinazione di prodotti sottoposti ad accisa. Occorre anche tenere debitamente conto della situazione di taluni destinatari non collegati al sistema informatizzato che possono comunque ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in sospensione dall'accisa.
Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme relative alla circolazione in sospensione dall'accisa, occorre chiarire le condizioni per l'inizio e la conclusione della circolazione nonché per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle relative responsabilità.
Al fine di consentire alle competenti autorità di garantire la coerenza fra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione doganale di esportazione nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa circolano in regime di sospensione dall'accisa prima di essere fatti uscire dal territorio dell'Unione, la persona che dichiara i prodotti sottoposti ad accisa per l'esportazione dovrebbe informare le competenti autorità nello Stato membro di esportazione del codice unico di riferimento amministrativo.
Al fine di consentire allo Stato membro di spedizione di adottare le misure opportune, l'autorità competente nello Stato membro di esportazione dovrebbe informare l'autorità competente nello Stato membro di spedizione di eventuali irregolarità insorte durante l'esportazione o del fatto che i prodotti non devono più uscire dal territorio dell'Unione.
Al fine di consentire allo speditore di assegnare una nuova destinazione ai prodotti sottoposti ad accisa, lo Stato membro di spedizione dovrebbe informare lo speditore che i prodotti non devono più uscire dal territorio dell'Unione.
Al fine di migliorare la possibilità di svolgere controlli durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, la persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa o, se non c'è una persona che accompagna, il trasportatore o vettore dovrebbe poter presentare il codice unico di riferimento amministrativo, in qualsiasi forma, alle competenti autorità per consentire loro di estrarre le informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa.
È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.
Al fine di allineare le procedure di cui alla presente direttiva con quelle di cui all'articolo 335, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione13 e al fine di semplificare il riconoscimento delle prove di uscita alternative nello Stato membro di spedizione, si dovrebbe stilare un elenco minimo delle prove di uscita alternative, che comprovi che i prodotti sono stati fatti uscire dal territorio dell'Unione.
Occorre consentire agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa che avvenga interamente all'interno del loro territorio o di concludere accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni. Gli Stati membri che non sono parti di accordi bilaterali o multilaterali non dovrebbero essere obbligati ad accettare regimi speciali definiti nel quadro di tali accordi.
Occorre precisare, senza modificarne la struttura generale, le norme impositive e procedurali relative alla circolazione di prodotti sui quali l'accisa è già stata pagata in uno Stato membro.
Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da privati per uso personale e da questi trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati, secondo il principio che disciplina il mercato interno.
I livelli di accisa per i prodotti del tabacco e le bevande alcoliche applicati dagli Stati membri variano a causa di una serie di fattori, quali la politica in materia di bilancio e di salute pubblica, e le divergenze in questione sono in alcuni casi significative. In questo contesto, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di contenere i rischi, che facilitano la frode fiscale, l'elusione o l'abuso, la minaccia o la compromissione della politica pubblica o della protezione della salute e della vita umana. Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di adottare misure appropriate e proporzionate che consentano loro di determinare se i prodotti sottoposti ad accisa trasportati dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro da parte di un privato sono stati acquistati da quest'ultimo per uso personale.
Nei casi in cui, dopo l'immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti sottoposti ad accisa sono consegnati per scopi commerciali in un altro Stato membro, occorre stabilire che l'accisa sia esigibile nel secondo Stato membro. A tal fine è necessario, in particolare, definire la nozione di "consegnato per scopi commerciali".
Il sistema informatizzato attualmente impiegato per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dovrebbe essere esteso alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Il ricorso a detto sistema informatizzato semplificherà il controllo di tali movimenti e garantirà il corretto funzionamento del mercato interno.
Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, è opportuno chiarire chi sia il debitore dell'accisa e quando sia esigibile l'accisa.
Al fine di evitare investimenti inutili, l'informatizzazione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali dovrebbe essere attuata riutilizzando per quanto possibile il regime esistente per i movimenti in regime di sospensione dall'accisa. A tal fine e al fine di agevolare detti movimenti, le prestazioni di garanzie relativamente a tali movimenti dovrebbero essere armonizzate alle prestazioni di garanzie relative ai movimenti in regime di sospensione dall'accisa al fine di ampliare la scelta dei garanti.
Al fine di agevolare la registrazione esistente degli operatori economici che trattano i regimi di sospensione dall'accisa è necessario conferire a un deposito fiscale e a uno speditore registrato la possibilità, dopo aver informato le competenti autorità dello Stato membro di spedizione, di agire in qualità di speditore certificato per i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Allo stesso tempo un deposito fiscale o un destinatario registrato dovrebbe poter agire in qualità di destinatario certificato per tali prodotti sottoposti ad accisa.
È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato e di ricorso a un documento di riserva.
È opportuno che agli Stati membri sia consentito di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali sulla base di accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni. Gli Stati membri che non sono parti di accordi bilaterali o multilaterali non dovrebbero essere obbligati ad accettare regimi speciali definiti nel quadro di tali accordi.
Al fine di garantire che i documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che si ritiene consegnati per scopi commerciali siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e che possano essere elaborati dal sistema informatizzato, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la struttura e il contenuto di tali documenti.
Al fine di garantire condizioni uniformi per la compilazione, la presentazione e la trasmissione dei documenti utilizzati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa che si ritiene siano consegnati per scopi commerciali, anche quando il sistema informatizzato non è disponibile, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Quando i prodotti sottoposti ad accisa sono acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositario autorizzato o di destinatario registrato e che non esercitano un'attività economica indipendente e tali prodotti sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente da uno speditore che esercita un'attività economica indipendente o che spedisce o trasporta i prodotti per suo conto, l'accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro di destinazione. Occorre prevedere una procedura che deve essere seguita dallo speditore per il pagamento dell'accisa. Al fine di garantire il pagamento nello Stato membro di destinazione, lo speditore o il suo o la sua rappresentante fiscale dovrebbe registrare la propria identità e garantire il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente, appositamente designato alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione. Al fine di agevolare tali formalità, lo speditore dovrebbe avere la facoltà di scegliere se avvalersi di un o una rappresentante fiscale per ottemperare ai requisiti di registrazione e pagamento della garanzia. Se né lo speditore, né il rappresentante fiscale soddisfano tali requisiti, il destinatario dovrebbe essere considerato il debitore delle accise nello Stato membro di destinazione.
Al fine di evitare i conflitti di interesse tra gli Stati membri e le doppie imposizioni nei casi in cui i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro circolino all'interno dell'Unione, occorre adottare disposizioni per le situazioni in cui i prodotti sottoposti ad accisa siano oggetto di irregolarità dopo la loro immissione in consumo.
Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento. L'uso di tali contrassegni non dovrebbe ostacolare in alcun modo gli scambi intraunionali. Poiché l'uso di detti contrassegni non dovrebbe dar luogo a un duplice onere fiscale, occorre precisare che qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro. Tuttavia, per evitare abusi, gli Stati membri che hanno rilasciato detti contrassegni dovrebbero poter subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo alla presentazione della prova che i contrassegni siano stati tolti o distrutti.
L'imposizione dei normali obblighi relativi alla circolazione e al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa potrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i piccoli produttori di vino. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter esonerare tali produttori da determinati obblighi.
Occorre tenere conto del fatto che, per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per il rifornimento delle navi e degli aeromobili, ancora non è stato trovato un adeguato approccio comune.
Per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tra Stati membri, al fine di ridurre gli oneri amministrativi occorre consentire a tali Stati membri di adottare misure che deroghino alle normali norme e procedure applicate ai prodotti sottoposti ad accisa che circolano dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro.
Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione possa continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 2008/118/CE.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti ("prodotti sottoposti ad accisa"):
a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE;
b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;
c) tabacchi lavorati di cui alla direttiva 2011/64/UE.
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili al le accise o al l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
3.
Gli Stati membri possono applicare imposte:
a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa;
b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.
Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
Art. 2 Applicazione del codice doganale dell'Unione ai prodotti sottoposti ad accisa
1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali unionali per l'entrata di merci nel territorio doganale dell'Unione si applicano in quanto compatibili all'entrata nel territorio dell'Unione di prodotti sottoposti ad accisa da uno dei territori di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Le formalità previste dalle disposizioni doganali unionali per l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione si applicano in quanto compatibili all'uscita di prodotti sottoposti ad accisa dal territorio dell'Unione verso uno dei territori di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il territorio di tale Stato membro e i territori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti all'interno del territorio di tale Stato membro.
4. Gli articoli da 14 a 46 non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa aventi la posizione doganale di merci non unionali quali definite all'articolo 5, punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "depositario autorizzato" la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa in un deposito fiscale;
2) "territorio di uno Stato membro" il territorio di uno Stato membro al quale si applicano i trattati, a norma degli articoli 349 e 355 TFUE, a eccezione dei territori terzi;
3) "territorio dell'Unione" i territori degli Stati membri;
4) "territorio terzo" qualsiasi territorio di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3;
5) "paesi terzi" qualsiasi Stato o territorio cui non si applicano i trattati;
6) "regime di sospensione dall'accisa" un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione, al magazzinaggio o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa;
7) "importazione" l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
8) "ingresso irregolare" l'ingresso nel territorio dell'Unione di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento, o sarebbe sorta se i prodotti fossero soggetti a dazi doganali;
9) "destinatario registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa dal territorio di un altro Stato membro;
10) "speditore registrato" una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità;
11) "deposito fiscale" un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, immagazzinati, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall'accisa da un depositario autorizzato nell'esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale;
12) "speditore certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
13) "destinatario certificato" una persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di destinazione al fine di ricevere, nell’esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;
14) "Stato membro di destinazione" lo Stato membro in cui devono essere consegnati o utilizzati i prodotti sottoposti ad accisa conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
15) "sgravio" esonero dall'obbligo di pagare l'importo di un'accisa che non è stata pagata;
16) "rimborso" il risarcimento dell'importo di un'accisa che è stata pagata.
Art. 4 Applicazione territoriale
1. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano al territorio dell'Unione.
2. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a) isole Canarie;
b) i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE;
c) isole Åland;
d) isole Anglo-normanne.
3. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 3, TFUE né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a) isola di Helgoland;
b) territorio di Büsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno.
4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b), – fatte salve misure d'adeguamento alla loro situazione ultraperiferica – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.
Art. 5 Statuto territoriale speciale
1. Ai fini della presente direttiva, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati conclusi rispettivamente con la Francia, l'Italia, Cipro e il Regno Unito, non sono considerati paesi terzi il Principato di Monaco, San Marino, le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia e l'Isola di Man.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione:
a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;
b) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;
c) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro;
d) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Capo II. Disposizioni procedurali generali
Sezione 1. Evento imponibile, esigibilità, irregolarità durante una circolazione in regime di sospensione dall'accisa
Art. 6 Evento imponibile, momento e luogo di esigibilità, distruzione e perdite irrimediabili
1. I prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:
a) della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio dell'Unione;
b) della loro importazione o dell'ingresso irregolare nel territorio dell'Unione.
2. L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.
3. Ai fini della presente direttiva, per 'immissione in consumo" si intende:
a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa;
b) la detenzione o il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, compresi i casi di irregolarità, fuori da un regime di sospensione dall'accisa qualora non sia stata applicata un'accisa conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa unionale e della legislazione nazionale;
c) la fabbricazione, compresi la trasformazione e la produzione o il trattamento irregolari dei prodotti sottoposti ad accisa, fuori da un regime di sospensione dall'accisa;
d) l'importazione dei prodotti sottoposti ad accisa, a meno che essi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, a un regime di sospensione dall'accisa, o il loro ingresso irregolare, a meno che l'obbligazione doganale sia stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) o k), del regolamento (UE) n. 952/2013. Se l'obbligazione doganale è stata estinta ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 gli Stati membri possono prevedere, nella normativa nazionale, una sanzione che tiene conto dell'importo dell'accisa che sarebbe sorta.
4. Per momento di svincolo da un regime di sospensione dall'accisa di cui al paragrafo 3, lettera a), si intende:
a) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario registrato nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
b) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa da parte del destinatario nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv);
c) il momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel luogo di consegna diretta nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4.
5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo.
6. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
7. La perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall'accisa non è considerata un'immissione in consumo se l'entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. La parte della perdita parziale superiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa è considerata un'immissione in consumo.
8. Gli Stati membri possono stabilire le proprie norme per il trattamento delle perdite parziali in regime di sospensione dall'accisa non coperte dal paragrafo 7.
9.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 5 deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
Se viene accertata la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa, la garanzia costituita in conformità dell'articolo 17 è svincolata, interamente o parzialmente a seconda dei casi, su presentazione di una prova soddisfacente.
10.
La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 51 che stabiliscono le soglie comuni di perdita parziale di cui al paragrafo 7 del presente articolo e all'articolo 45, paragrafo 2, in funzione, tra l'altro, della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche, della temperatura ambiente durante il trasporto, della distanza del trasporto o del tempo impiegato durante la circolazione, e specificano i prodotti sottoposti ad accisa, la corrispondente soglia comune di perdita parziale in percentuale della quantità totale e altri aspetti pertinenti relativi al trasporto dei prodotti.
In mancanza di soglie comuni di perdita parziale, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni nazionali.
Art. 7 Debitore dell'accisa
1. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è:
a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a):
i) il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo;
ii) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, e qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo;
b) per quanto riguarda la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), la persona che detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa o qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro detenzione o al loro magazzinaggio, o una combinazione di tali persone in conformità del principio di responsabilità in solido;
c) per quanto riguarda la fabbricazione, compresa la trasformazione, di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato alla loro fabbricazione;
d) per quanto riguarda l'importazione o l'ingresso irregolare di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d): il dichiarante quale definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 ("dichiarante") o qualsiasi altra persona di cui all'articolo 77, paragrafo 3, di tale regolamento e, in caso di ingresso irregolare, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale ingresso irregolare.
2. Qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento della stessa accisa, essi sono responsabili congiuntamente e solidalmente di tale debito.
Art. 8 Condizioni di esigibilità e aliquote di accisa da applicare
Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.
L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.
In deroga al primo comma, in caso di variazione di una o più aliquote dell'accisa, le riserve di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo possono essere assoggettate, ove appropriato, a un aumento o a una riduzione dell'accisa.
Art. 9 Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa
1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), l'immissione in consumo ha luogo nel territorio dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.
2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa è stata rilevata un'irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l'irregolarità, essa si presume avvenuta nel territorio dello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono stati o si presume che siano stati immessi in consumo informano le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
4.
Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), l'irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
Se la persona che ha prestato la garanzia di cui all'articolo 17 non è o potrebbe non essere a conoscenza del fatto che i prodotti non sono giunti a destinazione, le è concesso un termine di un mese a decorrere dalla comunicazione di tale informazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per consentirle di fornire la prova della conclusione della circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l'irregolarità.
5.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 4, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applica il paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità informano le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata applicata l'accisa, le quali procedono al rimborso o allo sgravio non appena ricevono la prova dell'applicazione dell'accisa nell'altro Stato membro.
6. Ai fini del presente articolo, per "irregolarità" si intende una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa diversa da quella di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6 , a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.
Sezione 2. Rimborso e sgravio
Art. 10 Rimborso e sgravio
Oltre ai casi di cui all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 44, paragrafo 5, e all'articolo 46, paragrafo 3, nonché a quelli previsti dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE, l'accisa su prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo può, su richiesta di un interessato, essere oggetto di rimborso o sgravio da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui tali prodotti sono stati immessi in consumo nei casi stabiliti dallo Stato membro e alle condizioni che lo Stato membro fissa per impedire ogni possibile evasione o abuso.
Tale rimborso o sgravio non può dar luogo a esenzioni diverse da quelle previste dall'articolo 11 o dalle direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE o 2011/64/UE.
Sezione 3. Esenzioni
Art. 11 Esenzioni dal pagamento dell'accisa
1. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati:
a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;
c) dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
d) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;
e) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
f) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante rimborso dell'accisa.