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Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione1, in particolare gli articoli 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 e 253,

L'applicazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione2 ha dimostrato che occorre apportare alcune modifiche a tale regolamento delegato per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.

All'articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la definizione di «esportatore» dovrebbe essere modificata in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La definizione attuale è problematica in quanto qualifica come «esportatore» una sola persona che deve rispondere a tre requisiti cumulativi: essere stabilita nel territorio doganale dell'Unione, essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. La nuova definizione di «esportatore» dovrebbe pertanto essere meno restrittiva e limitare le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero essere tenute a registrarsi per ottenere un numero EORI in modo da poter accedere al sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione3.

Le autorità doganali necessitano di una deroga permanente all'obbligo di utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni che sono poco frequenti e per le quali l'obbligo di utilizzare procedimenti informatici richiederebbe uno sforzo economico sproporzionato. Considerato che la gamma di procedimenti informatici varia da uno Stato membro all'altro, anche le domande e le decisioni per le quali tale deroga dovrebbe essere concessa differiscono da uno Stato membro all'altro. Tutti gli Stati membri devono utilizzare procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali esistono requisiti comuni in materia di dati e sono stati introdotti sistemi elettronici comuni. È pertanto opportuno stabilire un nuovo articolo 7 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che consenta l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici esclusivamente per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Al fine di evitare che il processo decisionale sia indebitamente ritardato da un richiedente che non fornisce le giuste informazioni alle autorità doganali, pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'articolo 10, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non dovrebbe estendere il diritto a essere sentiti ai richiedenti che sono stati invitati a fornire le informazioni pertinenti e hanno omesso di farlo, con la conseguenza che le autorità doganali non sono in grado di accettare la loro domanda.

La definizione di esportatore registrato di cui all'articolo 37, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere chiarita al fine di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale, in modo da consentire a tali esportatori di compilare dichiarazioni di origine per beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione. La definizione non dovrebbe invece includere la registrazione di esportatori dell'Unione ai fini della sostituzione di attestazioni di origine quando le merci sono rispedite verso la Turchia, in quanto la sostituzione di una prova dell'origine nell'Unione europea non è applicabile se le merci sono rispedite verso la Turchia.

L'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici quando si presenta la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Tale deroga permanente dovrebbe essere estesa a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni relativi alle domande e alle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e relativi ad eventuali domande ed atti successivi inerenti alla gestione di tali decisioni, in quanto il sistema elettronico esistente di elaborazione dei dati per gli esportatori registrati, ossia il sistema degli esportatori registrati (REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, non dispone attualmente di un'interfaccia armonizzata per le comunicazioni con gli operatori economici. La deroga è temporanea e non sarà più necessaria una volta che il sistema REX fornirà tale interfaccia armonizzata.

Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di origine delle merci, le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale di cui all'articolo 53 e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli dell'origine e non limitarsi al solo controllo del rilascio o della compilazione delle prove dell'origine.

Al fine di rendere più chiare le norme per la determinazione dell'origine nel caso del cumulo regionale, è opportuno fondere il secondo e il terzo comma del paragrafo 4 e del paragrafo 6 dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Al fine di garantire coerenza con i termini utilizzati all'articolo 166, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 167, paragrafo 1, lettera s), all'articolo 168 e all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è opportuno modificare la formulazione dell'articolo 76 del medesimo regolamento concernente la deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo.

Per motivi di chiarezza, l'articolo 82 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe fare riferimento agli allegati in cui sono stabiliti i pertinenti requisiti comuni in materia di dati per l'impegno del fideiussore.

Al fine di garantire la coerenza delle disposizioni relative alle garanzie, il riferimento agli Stati membri nell'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere sostituito da un riferimento alle autorità doganali.

Il termine per l'adozione delle decisioni in materia di rimborso o sgravio di cui all'articolo 97 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere prorogato qualora non sia possibile, per l'autorità doganale competente, completare una valutazione e prendere una decisione in materia di rimborso o sgravio nel periodo di tempo previsto perché la decisione da adottare dipende dall'esito di una causa riguardante questioni identiche o comparabili di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dall'esito di specifici procedimenti amministrativi pendenti che possono influire su tale decisione. Al fine di garantire che la proroga del periodo decisionale non pregiudichi il richiedente, tale proroga dovrebbe essere possibile solo se il richiedente non vi si oppone e dovrebbe essere chiaramente limitata alle suddette situazioni specifiche.

Al fine di garantire la fluidità degli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano la direttiva 2006/112/CE del Consiglio4 o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio5 e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano (territori fiscali speciali), gli articoli 114 e 134 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero introdurre talune semplificazioni concernenti le formalità e i controlli doganali applicabili a tali scambi quando hanno luogo all'interno dello stesso Stato membro.

A norma dell'articolo 115 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, un luogo diverso dall'ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci a condizione che le merci siano dichiarate per un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo molto breve. Tale periodo dovrebbe essere leggermente prolungato in modo che più operatori economici possano soddisfare tale condizione. Lo stesso prolungamento dovrebbe applicarsi alla condizione relativa all'approvazione di un luogo diverso da una struttura di deposito per la custodia temporanea delle merci.

Al fine di proteggere le informazioni relative al luogo di cattura dei prodotti della pesca quando la stampa del giornale di pesca è fornita alle autorità di paesi terzi affinché dette autorità possano certificare che i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti trasbordati e trasportati attraverso il loro paese o territorio non sono stati manipolati, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a eliminare tali informazioni dalla stampa del giornale di pesca ai fini di tale certificazione. Per poter attribuire i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti al giornale di pesca corrispondente nei casi in cui la certificazione di assenza di manipolazione sia fornita su un formulario o un documento diverso dalla stampa del giornale di pesca, l'operatore economico dovrebbe includere in tale formulario o documento un riferimento al giornale di pesca corrispondente.

La possibilità, contemplata all'articolo 136 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, di dichiarare verbalmente un mezzo di trasporto per l'ammissione temporanea dovrebbe essere estesa alle situazioni specifiche di cui agli articoli 214, 215 e 216 di tale regolamento in quanto le formalità doganali normalmente applicate non sono in genere necessarie per tali merci.

Il calcolo dell'importo del dazio all'importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo è stato indicato in due disposizioni identiche all'articolo 76, lettera b), e all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale sovrapposizione dovrebbe essere eliminata sopprimendo l'articolo 168, paragrafo 2.

Le autorizzazioni di uso finale che consentono di immagazzinare insieme prodotti diversi rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata («immagazzinamento misto») dovrebbero prevedere garanzie sufficienti per la successiva identificazione delle diverse merci che sono state mescolate e per consentirne il controllo da parte delle autorità doganali. Una disposizione analoga a quella esistente nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione6, abrogato, dovrebbe essere introdotta nel regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Al fine di garantire coerenza con l'articolo 118, paragrafo 4, del codice, l'articolo 189 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe consentire che merci difettose o non conformi alle clausole del contratto siano vincolate al regime di transito esterno, invece di essere trasportate fuori dal territorio doganale dell'Unione, con la conseguenza che in entrambi i casi le merci interessate perdono la posizione doganale di merci unionali.

Per semplificare il ricorso al regime di esportazione seguito dal regime di transito ed eliminare il rischio che insorgano un'obbligazione doganale e un debito per altri oneri non coperti da una garanzia, le merci unionali esportate verso un paese terzo e che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione nell'ambito di un'operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul dovrebbero essere obbligatoriamente vincolate al regime di transito esterno e quindi diventare merci non unionali.

Al fine di agevolare la sorveglianza da parte delle autorità doganali dei movimenti di merci di cui all'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio vincolate al regime di esportazione seguito dal regime di transito, è opportuno che tali merci possano essere vincolate al regime di transito esterno, il che comporta la perdita della loro posizione doganale di merci unionali.

Al fine di facilitare il trattamento delle domande da parte delle autorità doganali e di rendere più efficiente la procedura di presentazione delle domande per gli operatori economici, agli speditori autorizzati dovrebbe essere consentito di presentare domande di autorizzazione all'utilizzo di sigilli di modello speciale all'autorità doganale competente per la concessione della qualifica di speditore autorizzato.

Una serie di disposizioni relative all'ammissione temporanea fanno riferimento a mezzi di trasporto utilizzati per uso privato o per uso commerciale. Il significato di tali termini dovrebbe essere chiarito per tutte le norme in materia di esonero totale dai dazi all'importazione nell'ambito dell'ammissione temporanea. Le definizioni di cui all'articolo 215, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero pertanto essere convertite in una norma più generale all'articolo 207 di tale regolamento.

È opportuno inserire un nuovo paragrafo nell'articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per consentire alle persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione di poter beneficiare del regime dell'ammissione temporanea, in modo da poter utilizzare nell'Unione mezzi di trasporto stradale noleggiati privatamente al di fuori dell'Unione. Tale possibilità risolverebbe i problemi cui devono far fronte le agenzie di autonoleggio e promuoverebbe il turismo transfrontaliero. Tuttavia, dato che l'ammissione temporanea è destinata principalmente a persone stabilite al di fuori dell'Unione, l'articolo 218 dovrebbe limitare tale uso privato a un periodo di tempo breve.

Il ricorso al regime di ammissione temporanea in conformità agli articoli 218, 220, 223, 228 e da 231 a 236 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe inoltre essere consentito quando il titolare del regime è stabilito all'interno del territorio doganale dell'Unione. Tale flessibilità è necessaria in quanto non vi è alcun motivo che giustifichi un trattamento diverso delle persone stabilite all'interno o all'esterno del territorio doganale dell'Unione ai fini dell'importazione temporanea di alcune merci, come le merci destinate a essere esposte o utilizzate in occasione di una manifestazione pubblica.

Al fine di garantire che le disposizioni giuridiche siano attuate correttamente nei sistemi elettronici pertinenti, alcune disposizioni degli allegati A e B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere modificate.

Con la decisione 94/800/CE7 il Consiglio ha approvato l'accordo relativo alle regole in materia di origine allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. L'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede norme specifiche per determinare il paese in cui talune merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ai sensi dell'articolo 32 del medesimo regolamento. Tale elenco di norme dovrebbe essere esteso ad altri prodotti al fine di consentire un'interpretazione uniforme del principio dell'ultima trasformazione sostanziale per tali prodotti. Inoltre, per assicurare che le norme siano applicate correttamente, l'elenco è aggiornato all'ultima versione della nomenclatura delle merci istituita ai sensi della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato).

Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. Agli articoli 124 bis, 126 bis, 129 bis, 129 quinquies, 131, 193, 195 e 197 è necessario che il riferimento agli articoli del codice che vengono integrati sia più preciso. Negli allegati A e B alcuni dati devono essere meglio definiti. Per garantire coerenza, i modelli figuranti negli allegati B-03 e B-05 contenenti un errore nel riferimento numerico al dato «Numero di riferimento/UCR» dovrebbero essere sostituiti e un errore nel riferimento al dato comune «Codice NC, quantità netta, valore (M)» nell'allegato 71-05 dovrebbe essere rettificato. È opportuno rettificare nell'allegato 90 taluni riferimenti erronei al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio8, al regolamento (CEE) n. 2454/93 e al codice.

Le disposizioni di modifica del presente regolamento modificano diverse disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che si sono rivelate di difficile applicazione nella pratica. Esse dovrebbero garantire che l'attuazione del codice e del regolamento delegato sia più in linea con la realtà economica e sono pertanto necessarie e urgenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Ai fini della certezza del diritto, la nuova disposizione riguardante l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i pertinenti requisiti in materia di dati non sono fissati nell'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 2 ottobre 2017. In tale data è stato introdotto il sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 e da allora, a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione9, le autorità doganali non possono più autorizzare l'utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni doganali. Tuttavia, dopo il 2 ottobre 2017 è stato ancora necessario utilizzare alcune domande e decisioni in formato cartaceo. Queste dovrebbero produrre effetti per un certo periodo di tempo e non è nell'interesse né dell'operatore economico, né dello Stato membro che la loro validità sia messa in discussione per il mancato rispetto dei requisiti formali.

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker