REGOLAMENTO (CE) N. 997/95 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e (CEE) n. 886/87, (CEE) n. 816/89, (CEE) n. 3780/90, (CEE) n. 1108/91, (CE) n. 3254/93, (CE) n. 1281/94, (CE) n. 1372/94, per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata degli ortofrutticoli
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), prevede modifiche per i carciofi del codice NC 0709 10, le arance del codice NC 0805 10, i limoni del codice NC 0805 30, le uve da tavola del codice NC 0806 10, le mele da tavola del codice NC 0808 10, le albicocche del codice NC 0809 10, le pesche del codice NC 0809 30 e i miscugli di frutta a guscio del codice NC 0813 50;
considerando che detti prodotti figurano nei regolamenti seguenti:
- (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94,
- (CEE) n. 886/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, relativo alla comunicazione dei dati relativi all'importazione di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/94 (6),
- (CEE) n. 816/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli freschi (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (8),
- (CEE) n. 3780/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime di compensazione all'importazione nonché dei dazi doganali per gli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (9),
- (CEE) n. 1108/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, che stabilisce norme di qualità per le albicocche (10),
- (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del Mar Egeo (11), modificato dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione (12),
- (CE) n. 3254/93 della Commissione, del 26 novembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del Mar Egeo (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3128/94 (14),
- (CE) n. 1281/94 della Commissione, del 2 giugno 1994, relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza delle importazioni di ciliege acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (15),
- (CE) n. 1372/94 della Commissione, del 16 giugno 1994, che fissa taluni massimali indicativi e alcune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati Membri (16);
considerando che è pertanto necessario modificare tali regolamenti; considernado che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è così modificata:
1.
Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 2 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 886/87, i codici da NC «0808 10 31 a NC 0808 10 89», che designano le mele da tavola sono sostituiti dai codici da NC «0808 10 51 a NC 0808 10 98».
Art. 3
L'allegato del regolamento (CEE) n. 816/89 è così modificato.
1.
Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
3.
Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
Articolo 4 All'allegato del regolamento (CEE) n. 3780/90, il codice NC «0805 30 10» che designa i limoni è sostituito dai codici da NC «0805 30 20 a NC 0805 30 40».
Art. 5
All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1108/91, il codice NC «0809 10 00» che designa le albicocche è sostituito dai codici da NC «0809 10 10 a NC 0809 10 50».
Art. 6
L'allegato del regolamento (CEE) n. 2019/93 è così modificato:
1. i codici NC «0808 10 31 a NC 0808 10 89» che designano le mele sono sostituiti dai codici da NC «0808 10 51 a NC 0808 10 98»;
2. i codici da NC «0808 20 31 a NC 0808 20 39» che designano le pere sono sostituiti dai codici da NC «0808 20 31 a NC 0808 20 67».
Art. 7
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 3254/93 sono così modificati:
1. i codici da NC «0808 10 31 a NC 0808 10 89» che designano le mele sono sostituiti dai codici da NC «0808 10 51 a NC 0808 10 98»;
2. i codici da NC «0808 20 31 a NC 0808 20 39» che designano le pere sono sostituiti dai codici da NC «0808 20 31 a NC 0808 20 67».
Art. 8
L'articolo 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 1281/94 è così modificato:
1. il codice NC «0809 20 20» che designa le ciliege acide (Prunus cerasus) dal 1° maggio al 15 luglio è sostituito dai codici NC «0809 20 21, NC 0809 20 31 e NC 0809 20 41»;
2. il codice NC «0809 20 60» che designa le ciliege acide (Prunus cerasus) dal 16 luglio al 30 aprile è sostituito dai codici «0809 20 11, NC 0809 20 51, NC 0809 20 61 e NC 0809 20 71».
Art. 9
L'allegato del regolamento (CE) n. 1372/94 è così modificato:
1.
Il testo >SPAZIO PER TABELLA> è sostituito dal seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
2.
Il testo «0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39» è sostituito dal seguente:
«0805 10 32 0805 10 34 0805 10 36»
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione