Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO VII
ALLEGATO VII
OPERAZIONI CON AEROMOBILI NON RIENTRANTI TRA GLI AEROMOBILI A MOTORE COMPLESSI [PARTE - NCO]
CAPO A PRESCRIZIONI GENERALI
NCO.GEN.100 Autorità competente
a) L’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.
b) Se l'aeromobile è registrato in un paese terzo, l'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro nel quale l'operatore ha la sua sede principale di attività, è stabilito o è residente.
NCO.GEN.101 Metodi di rispondenza
Per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione un’organizzazione può utilizzare metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia.
NCO.GEN.103 Voli introduttivi
I voli introduttivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, lettera c), del presente regolamento, quando vengono effettuati in conformità al presente allegato, devono:
a) iniziare e concludersi nello stesso aeroporto o sito operativo;
b) essere operati in VFR di giorno;
c) essere controllati da una persona designata responsabile della sicurezza; e
d) essere conformi alle altre condizioni stabilite dall'autorità competente.
NCO.GEN.104 Uso di aeromobili inclusi in un COA da parte di un operatore NCO
a) Un operatore NCO può utilizzare aeromobili a motore non complessi indicati nel COA di un operatore per svolgere operazioni non commerciali conformemente al presente allegato.
b) L'operatore NCO che utilizza l'aeromobile in conformità alla lettera a) deve stabilire una procedura:
1) che descrive chiaramente le modalità di trasferimento del controllo operativo dell'aeromobile tra il titolare del COA e l'operatore NCO, di cui alla norma ORO.GEN.310 dell'allegato III;
2) che descrive la procedura di trasferimento dell'aeromobile al titolare del COA al momento della sua restituzione.
Tale procedura deve essere inclusa in un contratto tra il titolare del COA e l'operatore NCO. L'operatore NCO deve garantire che la procedura sia comunicata al personale pertinente.
c) L'aeronavigabilità continua degli aeromobili utilizzati conformemente alla lettera a) è gestita dall'organizzazione responsabile dell'aeronavigabilità continua degli aeromobili inclusi nel COA, in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014.
d) L'operatore NCO che utilizza l'aeromobile in conformità alla lettera a) deve garantire quanto segue:
1) che ogni volo effettuato sotto il suo controllo operativo sia registrato nel quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile;
2) che non siano apportate modifiche ai sistemi o alla configurazione dell'aeromobile;
3) che qualsiasi difetto o malfunzionamento tecnico che si verifichi mentre l'aeromobile è sotto il suo controllo operativo sia segnalato all'organizzazione di cui alla lettera c) immediatamente al termine del volo;
4) che il titolare del COA riceva una copia di qualsiasi segnalazione di eventi relativa ai voli effettuati con l'aeromobile, compilata conformemente al regolamento (UE) n. 376/2014 e al regolamento (UE) 2015/1018.
NCO.GEN.105 Responsabilità e autorità del pilota in comando
a) Il pilota in comando è responsabile:
1) della sicurezza dell’aeromobile e di tutti i membri d’equipaggio, passeggeri e merci a bordo durante le operazioni con aeromobili di cui al punto 1.c dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008;
2) di iniziare, continuare, terminare o dirottare un volo nell’interesse della sicurezza;
3) di assicurare che siano osservate tutte le procedure operative e liste dei controlli di cui al punto 1.b dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008;
4) di iniziare un volo soltanto se è certo che tutte le limitazioni operative di cui al punto 2.a.3 dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 siano osservate, come segue:
i) l’aeromobile sia aeronavigabile;
ii) l’aeromobile sia debitamente immatricolato;
iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per il volo da svolgere siano installati e operativi sull'aeromobile, a meno che l'operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documenti equivalenti, ove applicabile, come previsto dalla norma NCO.IDE.A.105 o NCO.IDE.H.105;
iv) la massa e il baricentro dell'aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nella documentazione di aeronavigabilità;
v) tutto l’equipaggiamento, i bagagli e le merci siano sistemati correttamente e fissati in modo sicuro e sia possibile un’evacuazione di emergenza;
vi) le limitazioni operative dell’aeromobile, come specificato nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM), siano costantemente rispettate nel corso del volo; e
vii) le banche dati di navigazione richieste per la navigazione PBN sono idonee e attuali;
5) di non iniziare un volo qualora non sia in grado di svolgere i propri compiti per una qualunque causa, per esempio lesione, malattia, affaticamento o gli effetti di sostanze psicoattive;
6) di non continuare un volo oltre il più vicino aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico qualora la sua capacità di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta da cause quali affaticamento, malattia o mancanza di ossigeno;
7) di decidere se accettare o meno un aeromobile con anomalie in base alla lista delle deviazioni di configurazione (CDL) o alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), a seconda dei casi; e
8) di registrare i dati relativi all’utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell’aeromobile al termine del volo, o di una serie di voli, nel quaderno tecnico o giornale di rotta dell’aeromobile.
b) Il pilota in comando deve assicurare che durante le fasi critiche del volo o ogni qualvolta lo ritenga necessario nell’interesse della sicurezza, tutti i membri d’equipaggio siano seduti alle postazioni di lavoro assegnate e non svolgano alcuna attività oltre a quelle necessarie per la sicurezza dell’aeromobile.
c) Il pilota in comando ha l’autorità di rifiutare di trasportare o di sbarcare persone, bagagli o merci che possano costituire un pericolo potenziale per la sicurezza dell’aeromobile o dei suoi occupanti.
d) Il pilota in comando, appena possibile, segnala all’unità dei servizi del traffico aereo (ATS) applicabile le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili.
e) Il pilota in comando effettua, in una situazione di emergenza che esiga decisioni e azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, in conformità al punto 7.d dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti.
f) Durante il volo, il pilota in comando deve:
1) tenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione; e
2) restare sempre ai comandi dell’aeromobile eccetto nei casi in cui un altro pilota prenda i comandi.
g) Nei casi di interferenza illecita, il pilota in comando trasmette senza indugio la relativa segnalazione all’autorità competente e informa l’autorità locale designata.
h) Il pilota in comando comunica all’autorità appropriata più vicina, il più rapidamente possibile, qualsiasi incidente che coinvolga l’aeromobile e che provochi feriti gravi o morti o gravi danni all’aeromobile o a beni.
NCO.GEN.110 Conformità a leggi, regolamenti e procedure
a) Il pilota in comando deve conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo.
b) Il pilota in comando deve avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aerodromi o i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea di cui al punto 1.a dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008.
NCO.GEN.115 Rullaggio di velivoli o autogiri
Un velivolo o un autogiro può rullare nell’area di movimento di un aerodromo soltanto se la persona ai comandi:
a) è un pilota adeguatamente qualificato; o
b) è stata designata dall’operatore e:
1) è addestrata al rullaggio del velivolo o dell’autogiro;
2) è addestrata all’uso del radiotelefono, se sono necessarie comunicazioni radio;
3) ha ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell’aerodromo, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo (ATC), alla fraseologia e alle procedure; e
4) è in grado di attenersi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo o dell’autogiro nell’aerodromo.
NCO.GEN.120 Avvio del rotore – elicotteri
Il rotore di un elicottero deve essere avviato al fine di iniziare un volo soltanto in presenza di un pilota qualificato ai comandi.
NCO.GEN.125 Dispositivi elettronici portatili
A bordo dell'aeromobile il pilota in comando deve vietare a chiunque l'utilizzo di dispositivi elettronici portatili, comprese le «electronic flight bag (EFB)», che potrebbero interferire con le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell'aeromobile o con la capacità dei membri dell'equipaggio di condotta di comandare l'aeromobile.
NCO.GEN.130 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo
Eccetto che per gli aeromobili che decollano e atterrano dallo stesso aerodromo/sito operativo, l’operatore garantisce che siano disponibili, per l’immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo.
NCO.GEN.135 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo
a) I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, salvo indicazioni diverse:
1) il manuale di volo dell’aeromobile (AFM), o documento/i equivalente/i;
2) il certificato di immatricolazione originale;
3) il certificato di navigabilità (CofA) originale;
4) il certificato acustico, se applicabile;
5) la lista delle approvazioni specifiche, se applicabile;
6) la licenza di stazione radio originale, se applicabile;
7) il(i) certificato(i) di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
8) il giornale di rotta, o un documento equivalente, per l’aeromobile;
9) i dettagli del piano di volo ATS compilato, se applicabile;
10) carte aeronautiche attuali e adeguate per la rotta del volo proposto e per tutte le rotte sulle quali il volo potrebbe essere dirottato;
11) informazioni su procedure e segnali visivi per l’utilizzo da parte di aeromobili intercettanti e intercettati;
12) la MEL o la CDL, se applicabile; e
13) ogni altro tipo di documentazione che possa essere applicabile per il volo o che possa essere richiesto dagli Stati interessati dal volo.
b) In deroga alle disposizioni della lettera a), per i voli:
1) che intendono decollare e atterrare allo stesso aerodromo/sito operativo; o
2) che restano entro una distanza o area specificata dall’autorità competente, i documenti e le informazioni di cui alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, possono essere conservati all’aerodromo o nel sito operativo.
d) Il pilota in comando deve fornire, entro un tempo ragionevole dalla richiesta avanzata dall’autorità competente, la documentazione obbligatoria da trasportare a bordo.
NCO.GEN.140 Trasporto di merci pericolose
a) Il trasporto di merci pericolose per via aerea deve essere effettuato in conformità all’allegato 18 della Convenzione di Chicago modificata da ultimo e ampliata dalle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), comprendente supplementi o rettifiche.
b) Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto da un operatore approvato conformemente all’allegato V (parte SpA), capo G, al regolamento (UE) n. 965/2012 eccetto quando:
1) non sono soggette alle istruzioni tecniche conformemente alla parte 1 di tali istruzioni; o
2) sono trasportate da passeggeri o dal pilota in comando, o si trovano nel bagaglio, conformemente alla parte 8 delle istruzioni tecniche;
3) sono trasportate da operatori di aeromobili ELA2.
c) Il pilota in comando deve prendere tutte le precauzioni ragionevoli al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose.
d) Conformemente alle istruzioni tecniche il pilota in comando riferisce tempestivamente all’autorità competente e all’autorità appropriata dello Stato in cui si è verificato l’evento in merito a incidenti o inconvenienti riguardanti merci pericolose.
e) Il pilota in comando assicura che i passeggeri ricevano adeguate informazioni riguardanti le merci pericolose in conformità alle istruzioni tecniche.
f) Quantità ragionevoli di articoli e sostanze che sarebbero altrimenti classificati come merci pericolose e che sono utilizzati per facilitare la sicurezza del volo, quando il trasporto a bordo dell'aeromobile è consigliabile per garantirne la disponibilità tempestiva a scopi operativi, sono considerati autorizzati a norma del paragrafo 1, punto 2.2.1, lettera a), delle Istruzioni tecniche. Ciò può avvenire indipendentemente dal fatto che tali articoli e sostanze debbano essere trasportati o siano destinati a essere utilizzati nel contesto di un determinato volo. L'imballaggio e il carico a bordo dei suddetti articoli e sostanze devono essere effettuati, sotto la responsabilità del pilota in comando, in modo tale da ridurre al minimo i rischi per i membri dell'equipaggio, i passeggeri, le merci o l'aeromobile durante le operazioni dell'aeromobile.
NCO.GEN.145 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L’operatore deve attuare:
a) tutte le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente in conformità alla norma AR.GEN.135, lettera c); e
b) tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia, incluse le prescrizioni di aeronavigabilità.
NCO.GEN.150 Giornale di rotta
I dettagli dell’aeromobile, del suo equipaggio e di ogni rotta devono essere mantenuti per ogni volo o serie di voli, sotto forma di un giornale di rotta o di un documento equivalente.
NCO.GEN.155 Lista degli equipaggiamenti minimi
a) Una MEL può essere stabilita tenendo conto dei seguenti elementi:
1) il documento prevede per le operazioni di volo dell’aeromobile, alle condizioni specificate, con determinati strumenti, equipaggiamenti o funzioni non operative all’inizio del volo;
2) il documento è preparato per ogni singolo aeromobile, tenuto conto delle pertinenti condizioni operative e di manutenzione dell’operatore; e
3) la MEL si basa sulla corrispondente lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL), definita nei dati stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione102 e non può essere meno restrittiva della MMEL.
b) La MEL e le sue eventuali modifiche devono essere notificate all’autorità competente.
CAPO B PROCEDURE OPERATIVE
NCO.OP.100 Uso di aerodromi e di siti operativi
Il pilota in comando deve utilizzare soltanto gli aerodromi e i siti operativi che sono adeguati al tipo di aeromobile e operazione interessati.
NCO.OP.101 Controllo e regolaggi dell’altimetro
a) Il pilota in comando deve controllare il corretto funzionamento dell’altimetro prima di ogni partenza.
b) Il pilota in comando deve utilizzare regolaggi altimetrici adeguati per tutte le fasi del volo, tenendo conto di qualsiasi procedura prescritta dallo Stato in cui si trova l’aeroporto o dallo Stato responsabile dello spazio aereo.
NCO.OP.110 Minimi operativi di aeroporto — velivoli ed elicotteri
a) Per i voli secondo le regole del volo strumentale (IFR), al fine di garantire la separazione dell’aeromobile dal terreno e dagli ostacoli e per ridurre il rischio di perdita dei riferimenti visivi durante il segmento di volo a vista delle operazioni di avvicinamento strumentale, il pilota in comando deve stabilire minimi operativi di aeroporto per ogni aeroporto di partenza, di destinazione o alternato che si prevede di utilizzare.
b) I minimi operativi di aeroporto devono tenere conto, se pertinente, dei seguenti elementi:
1) il tipo di aeromobile nonché le relative prestazioni e caratteristiche di manovrabilità;
2) gli equipaggiamenti disponibili a bordo dell’aeromobile ai fini della navigazione, dell’acquisizione di riferimenti visivi e/o del controllo della traiettoria di volo durante il decollo, l’avvicinamento, l’atterraggio e il mancato avvicinamento;
3) qualsiasi condizione o limitazione di cui al manuale di volo dell’aeromobile (AFM);
4) le dimensioni e le caratteristiche delle piste/aree di avvicinamento finale e di decollo (FATO) che possono essere selezionate;
5) l’adeguatezza e le prestazioni dell’infrastruttura e degli aiuti visivi e non visivi disponibili;
6) l’altitudine/altezza di separazione dagli ostacoli (OCA/H) per le procedure di avvicinamento strumentale (IAP), se stabilita;
7) gli ostacoli nelle aree di salita iniziale e i margini di separazione;
8) la competenza e la pertinente esperienza operativa del pilota in comando;
9) la IAP, se stabilita;
10) le caratteristiche dell’aeroporto e il tipo di servizi di navigazione aerea (ANS) eventualmente disponibili;
11) eventuali minimi che possono essere comunicati dallo Stato in cui si trova l’aeroporto;
12) le condizioni prescritte nelle eventuali approvazioni specifiche per operazioni in bassa visibilità (LVO) o operazioni con crediti operativi.
c)
NCO.OP.111 Minimi operativi di aeroporto — Operazioni di avvicinamento 2D e 3D
a) L’altezza di decisione (DH) da utilizzare per un’operazione di avvicinamento 3D o un’operazione di avvicinamento 2D effettuata con la tecnica dell’avvicinamento finale in discesa continua (CDFA) non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
1) l’altezza di separazione dagli ostacoli (OCH) per la categoria di aeromobile;
2) la DH o l’altezza minima di discesa (MDH) della procedura di avvicinamento pubblicata, ove applicabile;
3) il minimo di sistema di cui alla tabella 1;
4) la DH minima specificata nell’AFM o in un documento equivalente, se indicata.
b) La MDH per un’operazione di avvicinamento 2D effettuata senza la tecnica CDFA non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
1) l’OCH per la categoria di aeromobile;
2) la MDH della procedura di avvicinamento pubblicata, ove applicabile;
3) il minimo di sistema di cui alla tabella 1; o
4) la MDH minima specificata nell’AFM, se indicata.
Tabella 1 Minimi di sistema
Installazione Valore minimo di DH/MDH (ft) ILS/MLS/GLS 200 GNSS/SBAS (LPV) 200 Radar di avvicinamento di precisione (PAR) 200 GNSS/SBAS (LP) 250 GNSS (LNAV) 250 GNSS/Baro-VNAV (LNAV/VNAV) 250 Avvicinamento Point in Space di elicotteri 250 LOC con o senza DME 250 SRA (che termina a ½ NM) 250 SRA (che termina a 1 NM) 300 SRA (che termina a 2 NM o più) 350 VOR 300 VOR/DME 250 NDB 350 NDB/DME 300 VDF 350
Tabella 1 Minimi base
NCO.OP.112 Minimi operativi di aeroporto — operazioni di circuitazione a vista (circling) con velivoli
a) La MDH per un’operazione di avvicinamento con circuitazione a vista (circling) con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:
1) l’OCH per la circuitazione a vista (circling) pubblicata per la categoria di velivolo;
2) l’altezza minima di circuitazione a vista (circling) riportata nella tabella 1; o
3) la DH/MDH della IAP precedente.
b) La visibilità minima per un’operazione di avvicinamento con circuitazione a vista (circling) con velivoli deve essere il valore più alto tra i seguenti:
1) la visibilità di circuitazione a vista (circling) per la categoria di velivolo, se pubblicata; o
2) la visibilità minima riportata nella tabella 1.
Tabella 1 MDH e visibilità minima per la circuitazione a vista (circling) per categoria di velivolo
Categoria di velivolo A B C D MDH (ft) 400 500 600 700 VIS minima (m) 1500 1500 2400 3600 3)
Tabella 1 MDH e visibilità minima per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo
NCO.OP.113 Minimi operativi di aerodromo – circuitazione a vista (circling) di terra con elicotteri
La MDH per la circuitazione a vista di terra con elicotteri non deve essere inferiore a 250 ft e la visibilità meteorologica non inferiore a 800 m.
NCO.OP.115 Procedure di partenza e di avvicinamento – velivoli ed elicotteri
a) Il pilota in comando utilizza le procedure di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l’aerodromo, se tali procedure sono state pubblicate per la pista o FATO da utilizzare.
b) Il pilota in comando può deviare da una rotta di partenza, rotta di arrivo o procedura di avvicinamento pubblicate:
1) a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli, siano prese in considerazione tutte le condizioni operative e siano rispettate tutte le autorizzazioni ATC; o
2) se sotto vettoramento radar da un’unità ATC.
NCO.OP.116 Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri
Il pilota in comando garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:
a) la specifica di navigazione PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e
b) l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.
NCO.OP.120 Procedure antirumore
Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure antirumore pubblicate per minimizzare l’effetto del rumore dell’aeromobile, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.
NCO.OP.125 Rifornimento di combustibile/energia e lubrificante
a) Il pilota in comando garantisce che la quantità di combustibile/energia e di lubrificante trasportato a bordo sia sufficiente, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, di qualsiasi elemento che incida sulle prestazioni dell’aeromobile, di eventuali ritardi previsti durante il volo e di qualsiasi emergenza che possa ragionevolmente incidere sul volo.
b) Il pilota in comando pianifica una quantità di combustibile/energia da proteggere come riserva finale di combustibile/energia per garantire un atterraggio in sicurezza. Per determinare l’entità della riserva finale di combustibile/energia il pilota in comando tiene conto di tutti gli elementi indicati di seguito, nel seguente ordine di priorità:
1) la gravità del pericolo per le persone o le cose che può derivare da un atterraggio di emergenza in caso di esaurimento del combustibile/dell’energia; e
2) la probabilità del verificarsi di circostanze impreviste tali da poter rendere impossibile la protezione della riserva finale di combustibile/energia.
3)
4)
c) Il pilota in comando inizia il volo solo se l’aeromobile trasporta una quantità di combustibile/energia e lubrificante sufficiente per:
1) raggiungere l’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto, più la riserva finale di combustibile/energia, quando non è richiesta una destinazione alternata; o
2) raggiungere l’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto e, successivamente, un aeroporto alternato, più la riserva finale di combustibile/energia, quando è richiesta una destinazione alternata.
NCO.OP.130 Informazioni ai passeggeri
Il pilota in comando deve assicurare che prima del volo o, se appropriato, durante il volo, i passeggeri siano informati in merito all’equipaggiamento e alle procedure di emergenza.
NCO.OP.135 Preparazione del volo
a) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.
b) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve essere a conoscenza di tutte le informazioni meteorologiche disponibili riguardanti il volo previsto. La preparazione di un volo verso un punto distante dal luogo di partenza, e di ogni volo in IFR, deve comprendere:
1) uno studio delle previsioni e dei riporti meteorologici aggiornati disponibili; e
2) la pianificazione di una rotta alternativa nell’eventualità che il volo non possa essere completato come pianificato a causa delle condizioni meteorologiche.
NCO.OP.140 Aeroporti alternati di destinazione — velivoli
Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aeroporto alternato di destinazione, a meno che le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili per la destinazione non indichino, per il periodo da un’ora prima fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve, un ceiling di almeno 1000 ft al di sopra della DH/MDH per una procedura di avvicinamento strumentale (IAP) disponibile e una visibilità di almeno 5000 m.
NCO.OP.141 Aeroporti alternati di destinazione — elicotteri
Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aeroporto alternato di destinazione, a meno che le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili per la destinazione non indichino, per il periodo da un’ora prima fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve, un ceiling di almeno 1000 ft al di sopra della DH/MDH per una IAP disponibile e una visibilità di almeno 3000 m.
NCO.OP.142 Aeroporti alternati di destinazione — operazioni di avvicinamento strumentale
Il pilota in comando può scegliere un aeroporto come un aeroporto alternato di destinazione soltanto se:
a) nell’aeroporto di destinazione o in un aeroporto alternato di destinazione è disponibile una IAP che non si basa sul GNSS; o
b) sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) le apparecchiature GNSS di bordo sono compatibili con il sistema SBAS;
2) l’aeroporto di destinazione, qualsiasi aeroporto alternato di destinazione e la rotta tra di essi si trovano all’interno della zona di servizio SBAS;
3) è prevista la disponibilità del sistema ABAS in caso di imprevista indisponibilità del sistema SBAS;
4) è selezionata una IAP (all’aeroporto di destinazione o all’aeroporto alternato di destinazione) che non si basa sulla disponibilità del sistema SBAS;
5) adeguati interventi di emergenza consentono di completare il volo in sicurezza in caso di indisponibilità del GNSS.
NCO.OP.143 Minimi di pianificazione degli aeroporti alternati di destinazione — velivoli
Un aeroporto non deve essere specificato come un aeroporto alternato di destinazione a meno che le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili non indichino, per il periodo da un’ora prima fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve:
a) per un aeroporto alternato con un’operazione di avvicinamento strumentale disponibile con DH inferiore a 250 ft:
1) un ceiling di almeno 200 ft al di sopra dell’altezza di decisione (DH) o dell’altezza minima di discesa (MDH) associata all’operazione di avvicinamento strumentale; e
2) una visibilità di almeno 1500 m; o
b) per un aeroporto alternato con un’operazione di avvicinamento strumentale con DH o MDH pari o superiore a 250 ft:
1) un ceiling di almeno 400 ft al di sopra della DH o della MDH associata all’operazione di avvicinamento strumentale; e
2) una visibilità di almeno 3000 m; o
c) per un aeroporto alternato senza una IAP:
1) un ceiling di almeno 2000 ft o l’altezza minima IFR di sicurezza, a seconda di quale sia il valore più alto; e
2) una visibilità di almeno 5000 m.
NCO.OP.144 Minimi di pianificazione degli aeroporti alternati di destinazione — elicotteri
Un aeroporto non deve essere specificato come un aeroporto alternato di destinazione a meno che le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili non indichino, per il periodo da un’ora prima fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve:
a) per un aeroporto alternato con una IAP:
1) un ceiling di almeno 200 ft al di sopra della DH o della MDH associata alla IAP e
2) una visibilità di almeno 1500 m di giorno o 3000 m di notte; o
b) per un aeroporto alternato senza una IAP:
1) un ceiling di almeno 2000 ft o l’altezza minima IFR di sicurezza, a seconda di quale sia il valore più alto; e
2) una visibilità di almeno 1500 m di giorno o 3000 m di notte.
NCO.OP.145 Rifornimento di combustibile durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo
a) Durante l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non deve essere effettuata nessuna operazione di rifornimento di benzina avio (Av Gas) o di combustibili wide-cut o in caso di miscela di questi due tipi di combustibile.
b) Nei casi riguardanti tutti gli altri tipi di combustibile/energia, l’aeromobile non può essere rifornito durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri o con passeggeri a bordo, a meno che l’aeromobile sia servito dal pilota in comando o da altro personale qualificato pronto ad avviare e dirigere un’evacuazione dell’aeromobile nel modo più pratico e veloce possibile.
NCO.OP.147 Rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento — elicotteri
Il rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento è effettuato solo se tutte le condizioni indicate di seguito sono simultaneamente soddisfatte:
a) lo spegnimento o il riavvio del motore risulta impraticabile;
b) è garantita la conformità a qualsiasi procedura e limitazione specifica di cui nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM);
c) il tipo di combustibile è JET A o JET A-1;
d) nessun passeggero o specialista di mansione si trova a bordo, né è in corso il loro imbarco o sbarco;
e) il gestore dell’aeroporto/sito operativo consente tali operazioni;
f) sono disponibili strutture o equipaggiamenti di soccorso e antincendio (RFF) adeguati; e
g) è rispettata una lista di controllo contenente:
1) le procedure normali e di emergenza;
2) le attrezzature richieste;
3) le eventuali limitazioni; e
4) le responsabilità e i doveri del pilota in comando e, ove applicabile, dei membri dell’equipaggio e degli specialisti.
NCO.OP.150 Trasporto di passeggeri
Il pilota in comando deve assicurare che, prima e durante il rullaggio, il decollo e l'atterraggio e ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini della sicurezza, ogni passeggero a bordo occupi un posto o una cuccetta e abbia le cinture o il sistema di vincolo correttamente allacciati.
NCO.OP.155 Autorizzazione a fumare a bordo
Il pilota in comando non permette che si fumi a bordo:
a) quando lo ritiene necessario ai fini della sicurezza; e
b) durante le operazioni di rifornimento di combustibile.
NCO.OP.160 Condizioni meteorologiche
a) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e alla destinazione cui si intende giungere all’orario stimato di utilizzo saranno uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili.
b) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo IFR verso l’aeroporto di destinazione previsto soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che, all’orario stimato di arrivo, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno a un aeroporto alternato di destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili.
c) Se un volo contiene sia segmenti VFR che IFR, le informazioni meteorologiche di cui alle lettere a) e b) sono applicabili, se pertinenti.
NCO.OP.165 Ghiaccio e altri depositi contaminanti – procedure a terra
Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l’aeromobile è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell’aeromobile, salvo quando consentito dal manuale di volo dell’aeromobile (AFM).
NCO.OP.170 Ghiaccio e altri depositi contaminanti – Procedure in volo
a) Il pilota in comando non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, a meno che l’aeromobile non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni come indicato al punto 2.a.5 dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008.
b) Se la formazione di ghiaccio eccede i limiti per i quali l’aeromobile è certificato o se un aeromobile non certificato per il volo in condizioni note di formazione di ghiaccio si trova a volare in zone con formazione di ghiaccio, il pilota in comando deve uscire senza indugio dalle condizioni di formazione di ghiaccio, cambiando il livello di volo e/o la rotta e, se necessario, segnalando un’emergenza all’ATC.
NCO.OP.175 Condizioni per il decollo
Prima di iniziare il decollo, il pilota in comando deve verificare che:
a) in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aeroporto o del sito operativo e le condizioni della pista/FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione in sicurezza del decollo e della partenza; e
b) i minimi operativi di aeroporto selezionati siano coerenti con tutti i seguenti elementi:
1) gli equipaggiamenti di terra operativi;
2) i sistemi aeromobili operativi;
3) le prestazioni dell’aeromobile;
4) le qualificazioni dell’equipaggio di condotta.
NCO.OP.180 Simulazione di situazioni anormali in volo
a) Il pilota in comando, durante il trasporto di passeggeri o di merci, non deve effettuare simulazioni:
1) di situazioni che richiedono l’applicazione di procedure anomali o di emergenza; o
2) di volo in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC).
b) Ferma restando la lettera a), quando i voli di addestramento sono condotti da un'organizzazione di addestramento di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, tali situazioni possono essere simulate con allievi pilota a bordo.
NCO.OP.185 Gestione del combustibile/dell’energia in volo
a) Il pilota in comando monitora la quantità di combustibile/energia utilizzabile restante a bordo per garantire che sia protetta e non sia inferiore alla quantità necessaria per procedere fino a un aeroporto o sito operativo nel quale sia possibile effettuare un atterraggio in sicurezza.
b) Il pilota in comando di un volo controllato informa il controllo del traffico aereo (ATC) di uno stato di «combustibile/energia al minimo» dichiarando «MINIMUM FUEL» nei casi in cui:
1) si è impegnato ad atterrare in uno specifico aeroporto o sito operativo; e
2) ha calcolato che qualsiasi modifica della distanza esistente da tale aeroporto o sito operativo o altri ritardi del traffico aereo potrebbero comportare un atterraggio con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale prevista.
c) Il pilota in comando di un volo controllato dichiara una situazione di «emergenza combustibile/energia» trasmettendo «MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL» nei casi in cui la quantità di combustibile/energia utilizzabile che, secondo le stime, sarà disponibile al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto o sito operativo più vicino in cui è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza è inferiore alla riserva finale di combustibile/energia prevista.
NCO.OP.190 Uso dell'ossigeno supplementare
a) Il pilota in comando si accerta che tutti i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell'aeromobile utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine di volo, ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio e garantire che l'ossigeno supplementare è a disposizione dei passeggeri nel caso in cui la mancanza di ossigeno possa causare ripercussioni negative sui passeggeri.
b) In qualsiasi altro caso in cui il pilota in comando non sia in grado di determinare in che modo tutte le persone a bordo possano risentire della mancanza di ossigeno, assicura che:
1) tutti i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di un aeromobile in volo utilizzino l'ossigeno supplementare per tutto il periodo superiore a 30 minuti se l'altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà compresa tra i 10000 piedi e i 13000 piedi; e
2) tutte le persone a bordo utilizzino l'ossigeno supplementare per tutto il tempo in cui l'altitudine di pressione nel compartimento passeggeri sarà superiore ai 13000 piedi.
NCO.OP.195 Rilevamento di prossimità al suolo
Quando un’eccessiva prossimità al suolo è rilevata dal pilota in comando o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il pilota in comando deve iniziare immediatamente la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.
NCO.OP.200 Sistema anticollisione in volo (ACAS II)
Quando viene utilizzato il sistema ACAS II, le procedure operative e l’addestramento devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1332/2011.
NCO.OP.205 Condizioni per l’avvicinamento e l’atterraggio — velivoli
Prima di iniziare l’avvicinamento per l’atterraggio, il pilota in comando deve verificare che:
a) in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aeroporto o del sito operativo e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione in sicurezza dell’avvicinamento, dell’atterraggio o del mancato avvicinamento; e
b) i minimi operativi di aeroporto selezionati siano coerenti con tutti i seguenti elementi:
1) gli equipaggiamenti di terra operativi;
2) i sistemi aeromobili operativi;
3) le prestazioni dell’aeromobile; e
4) le qualificazioni dell’equipaggio di condotta.
NCO.OP.206 Condizioni per l’avvicinamento e l’atterraggio — elicotteri
Prima di iniziare l’avvicinamento per l’atterraggio, il pilota in comando deve verificare che:
a) in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aeroporto o del sito operativo e le condizioni dell’area di avvicinamento finale e di decollo (FATO) che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione in sicurezza dell’avvicinamento, dell’atterraggio o del mancato avvicinamento; e
b) i minimi operativi di aeroporto selezionati siano coerenti con tutti i seguenti elementi:
1) gli equipaggiamenti di terra operativi;
2) i sistemi aeromobili operativi;
3) le prestazioni dell’aeromobile;
4) le qualificazioni dell’equipaggio di condotta.
NCO.OP.207 Condizioni per l’avvicinamento e l’atterraggio — Autogiri
Prima di iniziare l’avvicinamento per l’atterraggio, il pilota in comando deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell’aeroporto o del sito operativo e le condizioni della pista che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione in sicurezza dell’avvicinamento, dell’atterraggio o del mancato avvicinamento.
NCO.OP.210 Inizio e continuazione dell’avvicinamento — velivoli ed elicotteri
a) Se la RVR vincolante per la pista da utilizzare per l’atterraggio è inferiore a 550 m (o qualsiasi valore inferiore stabilito conformemente a un’approvazione a norma di SPA.LVO), l’operazione di avvicinamento strumentale non deve essere continuata:
1) oltre un punto in cui l’aeromobile è 1000 ft al di sopra dell’elevazione aeroportuale; o
2) nel segmento di avvicinamento finale se la DH o la MDH è superiore a 1000 ft.
b) Se non è stabilito il riferimento visivo richiesto, deve essere eseguito un mancato avvicinamento in corrispondenza o prima della DA/H o della MDA/H.
c) Se il riferimento visivo richiesto non è mantenuto dopo la DA/H o la MDA/H, deve essere eseguita tempestivamente una riattaccata.
d)
e)
f)
NCO.OP.220 Sistema anticollisione in volo (ACAS II)
Quando viene utilizzato l'ACAS II il pilota in comando applica le procedure operative opportune e riceve una formazione adeguata.
CAPO C PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE DELL’AEROMOBILE
NCO.POL.100 Limitazioni operative – tutti gli aeromobili
a) Durante qualsiasi fase operativa il carico, la massa e il baricentro (CG) dell'aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale di volo dell'aeromobile (AFM) o documento equivalente.
b) Devono essere esposti a bordo dell’aeromobile i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni, contenenti le limitazioni operative prescritte dal manuale di volo dell’aeromobile (AFM).
NCO.POL.105 Pesatura
a) L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro dell'aeromobile mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio dell'aeromobile. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.
b) La pesatura deve essere effettuata dal costruttore dell'aeromobile o da un'organizzazione di manutenzione approvata.
NCO.POL.110 Prestazioni – generalità
Il pilota in comando può utilizzare l’aeromobile soltanto se le prestazioni si conformano alle regole dell’aria applicabili e a tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aerodromi o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione della cartografia di tutte le carte e mappe utilizzate.
CAPO D STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI
SEZIONE 1 Velivoli
NCO.IDE.A.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
a) Gli strumenti ed equipaggiamenti di cui al presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:
1) utilizzati dall’equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo;
2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.A.190;
3) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.A.195; o
4) installati nel velivolo.
b) I seguenti elementi, se richiesti a norma del presente capo, non necessitano di un'approvazione di equipaggiamento:
1) i fusibili di ricambio;
2) le torce portatili individuali;
3) un orologio di precisione;
4) il kit di pronto soccorso;
5) l'equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione;
6) l'ancora galleggiante e l'equipaggiamento per l'ormeggio;
7) i dispositivi di sicurezza per bambini;
8) un PCDS semplice utilizzato da uno specialista come dispositivo di ritenuta.
c) Gli strumenti e gli equipaggiamenti non richiesti a norma dell'allegato VII (Parte NCO), nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti a norma del presente regolamento, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) le informazioni fornite da tali strumenti o equipaggiamenti non devono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta ai fini della conformità all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139 o alle norme NCO.IDE.A.190 e NCO.IDE.A.195 dell'allegato VII;
2) gli strumenti e gli equipaggiamenti non devono incidere sull'aeronavigabilità del velivolo, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.
d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli.
e) Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato.
NCO.IDE.A.105 Equipaggiamento minimo per il volo
Un volo non può essere iniziato nel caso in cui uno degli strumenti del velivolo o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia inoperativo o mancante, a meno che:
a) il velivolo sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), se definita; o
b) il velivolo sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili.
NCO.IDE.A.110 Fusibili di ricambio
I velivoli devono essere equipaggiati con fusibili di ricambio delle portate richieste per la protezione completa dei circuiti, ai fini della sostituzione dei fusibili che possono essere sostituiti durante il volo.
NCO.IDE.A.115 Luci operative
I velivoli utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:
a) un sistema di luci anticollisione;
b) fanali di navigazione/posizione;
c) un faro di atterraggio;
d) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del velivolo;
e) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri;
f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e
g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante.
NCO.IDE.A.120 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
a) I velivoli impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare:
1) la direzione magnetica;
2) il tempo in ore, minuti e secondi;
3) l'altitudine barometrica;
4) la velocità indicata; e
5) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach.
b) I velivoli impiegati in condizioni VMC di notte, o in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, oltreché con i dispositivi di cui alla lettera a), con:
1) un dispositivo per misurare e indicare:
i) la virata e lo sbandamento;
ii) l’assetto;
iii) la velocità verticale; e
iv) la prua giroscopica;
e
2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata.
c) I velivoli utilizzati in condizioni tali da non poter mantenere il velivolo in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dei sistemi per l’indicazione della velocità di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento.
NCO.IDE.A.125 Operazioni IFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
I velivoli impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:
a) un dispositivo per misurare e indicare:
1) la direzione magnetica;
2) il tempo in ore, minuti e secondi;
3) l'altitudine barometrica;
4) la velocità indicata;
5) la velocità verticale;
6) la virata e lo sbandamento;
7) l’assetto;
8) la prua giroscopica;
9) la temperatura dell’aria esterna; e
10) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach;
b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; e
c) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento.
NCO.IDE.A.130 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS)
I velivoli a turbina certificati per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a 9 devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per:
a) gli equipaggiamenti di classe A, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima dopo il 1o gennaio 2011; o
b) gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o gennaio 2011.
NCO.IDE.A.135 Sistema interfonico per i membri dell’equipaggio di condotta
I velivoli a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d’equipaggio di condotta.
NCO.IDE.A.140 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini
a) I velivoli devono essere equipaggiati con:
1) un posto o una cuccetta per ogni persona a bordo di età uguale o superiore a 24 mesi;
2) una cintura di sicurezza per ogni sedile e bretelle per ogni cuccetta;
3) un dispositivo di sicurezza per bambini (CRD) per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi; e
4) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile dell'equipaggio di condotta, con un unico punto di sgancio per velivoli con un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 25 agosto 2016 o in una data successiva.
NCO.IDE.A.145 Kit di pronto soccorso
a) I velivoli devono essere dotati di un kit di pronto soccorso.
b) Il kit di pronto soccorso deve essere:
1) facilmente accessibile per l’uso; e
2) mantenuto aggiornato.
NCO.IDE.A.150 Ossigeno – velivoli pressurizzati
a) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire l’ossigeno come richiesto.
b) I velivoli pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri eccede 10000 ft devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:
1) tutti i membri d’equipaggio e:
i) 100 % dei passeggeri per tutto il tempo in cui l’altitudine di pressione in cabina supera 15000 ft, ma in nessun caso meno di 10 minuti di alimentazione;
ii) almeno il 30 % dei passeggeri per tutto il tempo in cui, nel caso di perdita di pressurizzazione e tenendo conto delle circostanze del volo, l’altitudine di pressione nel compartimento passeggeri si situa tra 14000 e 15000 ft; e
iii) almeno il 10 % dei passeggeri per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri si situa tra 10000 e 14000 ft;
e
2) tutti gli occupanti della cabina passeggeri per non meno di 10 minuti, nel caso di velivoli utilizzati ad altitudini di pressione al di sopra di 25000 ft, o utilizzati al di sotto di quell’altitudine ma in condizioni che non permetterebbero di scendere con sicurezza a un’altitudine di pressione di 13000 ft entro 4 minuti.
c) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di pressione superiori a 25000 ft devono, in aggiunta, essere equipaggiati con un dispositivo per allarmare l’equipaggio di condotta in caso di perdita di pressione.
NCO.IDE.A.155 Ossigeno supplementare — velivoli non pressurizzati
I velivoli non pressurizzati utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.
NCO.IDE.A.160 Estintori a mano
a) I velivoli, eccetto i velivoli ELA1, devono essere dotati di almeno un estintore a mano:
1) nel compartimento dell'equipaggio di condotta; e
2) in ciascun compartimento passeggeri separato dal compartimento dell'equipaggio di condotta, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile dall'equipaggio di condotta.
b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici.
NCO.IDE.A.165 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
Se vengono contrassegnate zone della fusoliera del velivolo adatte a essere penetrate dalle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.
Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
NCO.IDE.A.170 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)
a) I velivoli devono essere equipaggiati con:
1) un ELT di qualsiasi tipo, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o luglio 2008;
2) un ELT automatico, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato dopo il 1o luglio 2008; o
3) un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero, se certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri uguale o minore di sei.
b) Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.
NCO.IDE.A.175 Voli sopra l’acqua
a) I seguenti velivoli devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato:
1) velivoli terrestri monomotore se:
i) in volo su una distesa d’acqua oltre la distanza di planata dalla costa; o
ii) decollano o atterrano da un aerodromo o sito operativo dove, a parere del pilota in comando, il decollo o il sentiero di avvicinamento è posizionato sull’acqua in maniera che esiste la probabilità di un ammaraggio;
2) idrovolanti per voli sull’acqua; e
3) i velivoli utilizzati a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza maggiore di quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore.
b) Gli idrovolanti utilizzati per voli sull’acqua devono essere equipaggiati con:
1) un’ancora;
2) un’ancora galleggiante, se necessario per agevolare le manovre; e
3) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile.
c) Il pilota in comando di un velivolo utilizzato a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza maggiore di quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti del velivolo in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di:
1) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso;
2) canotti di salvataggio in numero sufficiente per trasportare tutte le persone a bordo, stivati in modo tale da facilitare il loro utilizzo immediato in caso di emergenza; e
3) equipaggiamento di sopravvivenza che garantisca i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.
NCO.IDE.A.180 Equipaggiamento di sopravvivenza
I velivoli impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati all’area sorvolata.
NCO.IDE.A.190 Apparecchiature radio
a) Se richiesto dalle prescrizioni valide nello spazio aereo sorvolato, i velivoli devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e sulle frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo.
b) Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.
c) Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra.
NCO.IDE.A.195 Apparati di navigazione
a) I velivoli utilizzati su rotte non navigabili mediante riferimenti visivi al suolo devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente:
1) al piano di volo ATS, se applicabile; e
2) alle prescrizioni applicabili allo spazio aereo.
b) I velivoli devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza.
c) I velivoli utilizzati in voli per i quali è previsto un atterraggio in IMC devono essere dotati di apparati adeguati in grado di fornire indicazioni fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tali indicazioni per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato.
d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.
e) I velivoli devono essere dotati di equipaggiamento di sorveglianza in conformità ai requisiti dello spazio aereo applicabili.
NCO.IDE.A.200 Trasponder
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, i velivoli devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.
NCO.IDE.A.205 Gestione delle basi di dati aeronautici
a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.
b) Il pilota in comando assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate nel velivolo in cui sono necessarie.
c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, il pilota in comando segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo. In tali casi il pilota in comando non utilizza detti dati.
SEZIONE 2 Aerogiri
NCO.IDE.H.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità
a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati in conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili qualora siano:
1) utilizzati dall’equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo;
2) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.H.190;
3) utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma NCO.IDE.H.195; o
4) installati nell’aerogiro.
b) I seguenti elementi, se richiesti a norma del presente capo, non necessitano di un'approvazione di equipaggiamento:
1) le torce portatili individuali;
2) un orologio di precisione;
3) il kit di pronto soccorso;
4) l'equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione;
5) l'ancora galleggiante e l'equipaggiamento per l'ormeggio;
6) i dispositivi di sicurezza per bambini;
7) un PCDS semplice utilizzato da uno specialista come dispositivo di ritenuta.
c) Gli strumenti, gli equipaggiamenti o gli accessori non richiesti a norma dell'allegato VII (Parte NCO), nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti a norma del presente regolamento, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) le informazioni fornite da tali strumenti, equipaggiamenti o accessori non devono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta ai fini della conformità all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139 o alle norme NCO.IDE.H.190 e NCO.IDE.H.195 dell'allegato VII;
2) gli strumenti, gli equipaggiamenti o gli accessori non devono incidere sull'aeronavigabilità dell'aerogiro, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.
d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli.
e) Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato.
NCO.IDE.H.105 Equipaggiamento minimo per il volo
Un volo non può essere iniziato qualora uno degli strumenti dell’aerogiro o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni necessari per il volo sia non operativo o mancante, a meno che:
a) l’aerogiro sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), se definita; o
b) l’aerogiro sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili.
NCO.IDE.H.115 Luci operative
Gli aerogiri utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:
a) un sistema di luci anticollisione;
b) fanali di navigazione/posizione;
c) un faro di atterraggio;
d) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico dell’aerogiro, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell’aerogiro;
e) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico dell’aerogiro, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri;
f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e
g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora l’aerogiro sia anfibio.
NCO.IDE.H.120 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
a) Gli aerogiri impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare:
1) la direzione magnetica;
2) il tempo in ore, minuti e secondi;
3) l'altitudine barometrica;
4) la velocità indicata; e
5) lo sbandamento.
b) Gli aerogiri impiegati in condizioni VMC di notte, o se la visibilità è inferiore a 1500 m, o in condizioni tali da non poter mantenere l’aerogiro in un sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alla lettera a), con:
1) un dispositivo per misurare e indicare:
i) l’assetto;
ii) la velocità verticale; e
iii) la prua giroscopica; e
2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata.
c) Gli aerogiri utilizzati in condizioni di visibilità inferiore a 1500 m, o in condizioni tali da non poter mantenere l’aerogiro in un sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità di cui alla lettera a), punto 4), dovuti a condensazione o ghiacciamento.
NCO.IDE.H.125 Operazioni IFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati
Gli elicotteri impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:
a) un dispositivo per misurare e indicare:
1) la direzione magnetica;
2) il tempo in ore, minuti e secondi;
3) l'altitudine barometrica;
4) la velocità indicata;
5) la velocità verticale;
6) lo sbandamento;
7) l’assetto;
8) la prua giroscopica; e
9) la temperatura dell’aria esterna;
b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata;
c) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti ai sistemi per l’indicazione della velocità richiesti alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento; e
d) un dispositivo aggiuntivo per misurare e indicare l’assetto come strumento di riserva.
NCO.IDE.H.126 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR
Gli elicotteri impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.
NCO.IDE.H.135 Sistema interfonico per i membri d’equipaggio di condotta
Gli aerogiri a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d’equipaggio di condotta.
NCO.IDE.H.140 Posti a sedere, cinture di sicurezza, sistemi di vincolo e dispositivi di sicurezza per bambini
a) Gli aerogiri devono essere equipaggiati con:
1) un posto o una cuccetta per ogni persona a bordo di età pari o superiore a 24 mesi o una postazione per ciascun membro dell'equipaggio o specialista a bordo;
2) una cintura di sicurezza per ogni sedile passeggero, bretelle per ogni cuccetta e dispositivi di ritenuta per ogni postazione;
3) per gli aerogiri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2012, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto per ogni passeggero di età pari o superiore a 24 mesi;
4) un dispositivo di sicurezza per bambini per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi; e
5) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell’occupante in caso di decelerazione rapida in ogni posto dell’equipaggio di condotta.
b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve avere un unico punto di sgancio.
NCO.IDE.H.145 Kit di pronto soccorso
a) Gli aerogiri devono essere dotati di un kit di pronto soccorso.
b) Il kit di pronto soccorso deve essere:
1) facilmente accessibile per l’uso; e
2) mantenuto aggiornato.
NCO.IDE.H.155 Ossigeno supplementare – aerogiri non pressurizzati
Gli aerogiri non pressurizzati utilizzati in condizioni in cui è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.
NCO.IDE.H.160 Estintori a mano
a) Gli aerogiri, ad eccezione degli elicotteri ELA2, devono essere dotati di almeno un estintore a mano:
1) in cabina di pilotaggio; e
2) in ciascun compartimento passeggeri separato dalla cabina di pilotaggio, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile dall’equipaggio di condotta.
b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici.
NCO.IDE.H.165 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
Se vengono contrassegnate zone della fusoliera dell’aerogiro adatte per l’ingresso delle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.
Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera
NCO.IDE.H.170 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)
a) Gli aerogiri certificati per una configurazione operativa massima di sedili passeggeri superiore a sei devono essere dotati di:
1) un ELT automatico; e
2) un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] in un canotto di salvataggio o in un giubbotto salvagente se l’aerogiro viene utilizzato a una distanza dalla costa corrispondente a più di 3 minuti di volo alla velocità normale di crociera.
b) Gli aerogiri certificati per una configurazione operativa massima di sedili passeggeri uguale o inferiore a sei devono essere dotati di un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero, oppure di un ELT automatico.
c) Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.
NCO.IDE.H.175 Voli sopra l’acqua
a) Gli aerogiri devono essere dotati di un giubbotto salvagente per ogni persona a bordo o di un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo di età inferiore a 24 mesi, che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla cuccetta della persona cui è destinato, se:
1) in volo su una distesa d’acqua oltre la distanza di autorotazione dalla costa quando, in caso di avaria al motore critico, l’aerogiro non è in grado di sostenere il volo orizzontale; o
2) in volo su una distesa d’acqua oltre la distanza di planata dalla costa quando, in caso di avaria al motore critico, l’autogiro non è in grado di sostenere il volo orizzontale; o
3) in volo su una distesa d’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, quando, in caso di avaria al motore critico, l’aerogiro è in grado di sostenere il volo orizzontale; o
4) si decolla o si atterra in un aerodromo o sito operativo dove il sentiero di decollo o di avvicinamento è sull’acqua.
b) Ciascun giubbotto salvagente o mezzo galleggiante equivalente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone.
c) Il pilota in comando di un aerogiro utilizzato in un volo sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti dell’aerogiro in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di:
1) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso;
2) canotti di salvataggio in numero sufficiente per trasportare tutte le persone a bordo, stivati in modo tale da facilitare il loro utilizzo immediato in caso di emergenza; e
3) equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.
d) Il pilota in comando deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti dell’aerogiro in caso di ammaraggio al momento di decidere se i giubbotti salvagente di cui alla lettera a) devono essere indossati da tutti gli occupanti.
NCO.IDE.H.180 Equipaggiamento di sopravvivenza
Gli elicotteri impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati all’area sorvolata.
NCO.IDE.H.185 Tutti gli aerogiri utilizzati in voli sull’acqua — Ammaraggio
Gli aerogiri in volo sull’acqua in un ambiente ostile ad una distanza superiore a 50 NM dalla costa devono rispettare una delle seguenti condizioni:
a) essere progettati per atterrare sull'acqua in conformità alle specifiche di certificazione pertinenti;
b) essere certificati per l'ammaraggio in conformità alle specifiche di certificazione pertinenti;
c) essere dotati di equipaggiamento di galleggiamento di emergenza.
NCO.IDE.H.190 Apparecchiature radio
a) Se richiesto dai requisiti applicabili dello spazio aereo sorvolato, gli aerogiri devono essere dotati di apparecchiature radio in grado di condurre comunicazioni a due vie con le stazioni aeronautiche e su frequenze tali da soddisfare i requisiti dello spazio aereo.
b) Le apparecchiature radio, se richieste dalla lettera a), devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.
c) Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra.
d) Qualora sia obbligatorio un sistema di comunicazione radio in aggiunta al sistema interfonico per l’equipaggio di condotta richiesto al punto NCO.IDE.H.135, gli aerogiri devono essere dotati di un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e/o membro d’equipaggio alla propria postazione.
NCO.IDE.H.195 Apparati di navigazione
a) Gli elicotteri utilizzati su rotte lungo le quali non è possibile navigare con riferimento visivo al suolo devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente:
1) al piano di volo ATS, se applicabile; e
2) alle prescrizioni dello spazio aereo applicabili.
b) Gli elicotteri devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza.
c) Gli elicotteri utilizzati in voli nei quali è previsto di atterrare in IMC devono essere dotati di apparati di navigazione in grado di fornire la guida fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. Tali apparati devono essere in grado di fornire tale guida per ciascun aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ciascun aerodromo alternato.
d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.
e) Gli elicotteri devono essere dotati di equipaggiamento di sorveglianza in conformità ai requisiti dello spazio aereo applicabili.
NCO.IDE.H.200 Trasponder
Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli aerogiri devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.
NCO.IDE.H.205 Gestione delle basi di dati aeronautici
a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.
b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate nei velivoli in cui sono necessarie.
c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo. In tali casi il pilota in comando non utilizza detti dati.
SEZIONE 3 Alianti
SEZIONE 4 palloni
CAPO E REQUISITI SPECIFICI
SEZIONE 1 Generalità
NCO.SPEC.100
Il presente capo stabilisce i requisiti specifici che un pilota in comando deve rispettare nello svolgimento di operazioni non commerciali specializzate con aeromobili non rientranti tra gli aeromobili a motore complessi.
NCO.SPEC.105 Lista di controllo
a) Prima di iniziare operazioni specializzate, il pilota in comando deve condurre una valutazione del rischio, valutando la complessità dell’attività per determinare i pericoli e i rischi associati inerenti al funzionamento e stabilire misure di mitigazione.
b) Un’operazione specializzata deve essere effettuata in conformità ad una lista di controllo. Sulla base della valutazione dei rischi, il pilota in comando deve stabilire tale lista di controllo adeguata all’attività specializzata e all’aeromobile utilizzato, tenendo conto di ogni sezione del presente capo.
c) La lista di controllo relativa ai compiti del pilota in comando, dei membri d’equipaggio e dei specialisti deve essere facilmente accessibile su ogni volo.
d) La lista di controllo deve essere riveduta e aggiornata periodicamente, a seconda dei casi.
NCO.SPEC.110 Responsabilità e autorità del pilota in comando
Ogniqualvolta membri d’equipaggio o specialisti partecipano all’operazione, il pilota in comando deve
a) assicurare la conformità dei membri d’equipaggio e dei specialisti alle norme NCO.SPEC.115 e NCO.SPEC.120;
b) non iniziare un volo quando un membro dell’equipaggio di condotta o un specialista non sia in grado di svolgere i propri compiti per una causa qualsiasi, come lesione, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive;
c) non continuare un volo oltre il più vicino aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la capacità di un membro dell’equipaggio di condotta o di un specialista di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta da cause come affaticamento, malattia o mancanza di ossigeno;
d) assicurare che i membri d’equipaggio e i specialisti rispettino le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali vengono condotte le operazioni;
e) assicurare che tutti i membri dell’equipaggio e i specialisti siano in grado di comunicare tra loro in una lingua comune; e
f) assicurare che gli specialisti e i membri dell'equipaggio utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine di volo, ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio o causare ripercussioni negative sugli specialisti. Se il pilota in comando non è in grado di determinare in che modo le persone a bordo possano risentire della mancanza di ossigeno, assicura che gli specialisti e i membri dell'equipaggio utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera i 10000 piedi per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera i 13000 piedi.
NCO.SPEC.115 Responsabilità dell’equipaggio
a) Un membro d’equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che devono essere specificati nella lista di controllo.
b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, ogni membro d'equipaggio deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella lista di controllo.
c) Durante il volo, ciascun membro dell’equipaggio di condotta deve mantenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione.
d) Durante il volo, almeno un membro dell’equipaggio di condotta qualificato deve rimanere ai comandi dell’aeromobile in qualsiasi momento.
e) Nessun membro d’equipaggio presta servizio su un aeromobile:
1) se sa o sospetta di soffrire di affaticamento come indicato al punto 7.f dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 o se si sente in condizione di non poter svolgere i propri compiti; oppure
2) se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008.
f) Ciascun membro d’equipaggio che svolga attività per più di un operatore deve:
1) conservare la propria documentazione individuale relativa al tempo di volo e di servizio e ai periodi di riposo di cui all’allegato III (parte ORO), capo FTL al regolamento (UE) n. 965/2012, se pertinente; e
2) fornisce a ciascun operatore i dati necessari per pianificare le attività conformemente ai requisiti FTL applicabili.
g) Ciascun membro d’equipaggio deve riferire al pilota in comando:
1) qualsiasi errore, guasto, malfunzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l’aeronavigabilità o l’impiego in sicurezza dell’aeromobile compresi i sistemi di emergenza; e
2) qualsiasi inconveniente che abbia pregiudicato o rischiato di pregiudicare, la sicurezza delle operazioni.
NCO.SPEC.120 Responsabilità degli specialisti
a) Lo specialista è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che devono essere specificati nella lista di controllo.
b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, lo specialista deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella lista di controllo.
c) Lo specialista si assicura di essere trattenuto quando svolge compiti specializzati con le porte esterne aperte o rimosse.
d) Lo specialista deve riferire al pilota in comando:
1) qualsiasi errore, guasto, malfunzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l’aeronavigabilità o l’impiego in sicurezza dell’aeromobile compresi i sistemi di emergenza; e
2) qualsiasi inconveniente che abbia pregiudicato o rischiato di pregiudicare, la sicurezza delle operazioni.
NCO.SPEC.125 Informazioni di sicurezza
a) Prima del decollo, il pilota in comando informa gli specialisti in materia di:
1) equipaggiamenti di emergenza e procedure;
2) procedure operative associate all’attività specializzata prima di ogni volo o serie di voli
b) Le informazioni di cui alla lettera a), punto 2, possono non essere necessarie se gli specialisti sono stati informati sulle procedure operative prima dell’inizio della stagione di esercizio nell’anno civile in questione.
NCO.SPEC.130 Altitudini di separazione minima dagli ostacoli – voli IFR
Il pilota in comando stabilisce le altitudini minime di volo per ogni volo garantendo la separazione dal terreno richiesta per tutti i segmenti della rotta che devono essere effettuati in IFR. Le altitudini minime di volo non devono essere inferiori a quelle pubblicate dallo Stato sorvolato.
NCO.SPEC.145 Simulazione di situazioni in volo
A meno che uno specialista si trovi a bordo dell’aeromobile per addestramento, il pilota in comando, quando trasporta specialisti, non deve simulare:
a) situazioni che richiedono l’applicazione di procedure speciali o di emergenza; oppure
b) il volo in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC).
NCO.SPEC.150 Rilevamento di prossimità al suolo
Se installato, il sistema di avviso di prossimità al terreno può essere disattivato durante quelle attività specializzate, che, per loro natura, richiedono che l’aeromobile venga utilizzato a una distanza dal suolo inferiore a quella che comporterebbe l’attivazione del sistema di avviso di prossimità al terreno.
NCO.SPEC.155 Sistema anticollisione in volo (ACAS II)
Nonostante la norma NCO.OP.200, l’ACAS II può essere disattivato durante quelle attività specializzate, che, per loro natura, richiedono che l’aeromobile venga utilizzato a una distanza dal suolo inferiore a quella che comporterebbe l’attivazione dell’ACAS.
NCO.SPEC.160 Immissione di merci pericolose
Il pilota in comando non deve utilizzare un aeromobile sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all’aperto quando immette merci pericolose.
NCO.SPEC.165 Trasporto e uso di armi
a) Il pilota in comando deve garantire che, quando vengono trasportate delle armi su un volo ai fini di un incarico specializzato, queste siano messe in sicurezza quando non vengono utilizzate.
b) Lo specialista che utilizza l’arma deve adottare le misure necessarie per impedire che vengano messi in pericolo l’aeromobile e le persone che si trovano a bordo o a terra.
NCO.SPEC.170 Prestazioni e criteri operativi – velivoli
Quando opera un velivolo ad un’altezza inferiore a 150 m (500 ft) sopra un’area non congestionato, per operazioni di velivoli che non sono in grado di sostenere il volo livellato in caso di avaria al motore, il pilota in comando deve aver:
a) stabilito procedure operative per ridurre al minimo le conseguenze di un’avaria al motore; e
b) informato tutti i membri d’equipaggio e specialisti a bordo sulle procedure da seguire in caso di atterraggio forzato.
NCO.SPEC.172 Prestazioni e criteri operativi — Autogiri
Quando opera un autogiro ad un’altezza inferiore a 150 m (500 ft) sopra un’area non congestionata, per operazioni di autogiri che non sono in grado di sostenere il volo livellato in caso di avaria al motore critico, il pilota in comando deve aver:
a) stabilito procedure operative per ridurre al minimo le conseguenze di un’avaria al motore; e
b) informato tutti i membri d’equipaggio e specialisti a bordo sulle procedure da seguire in caso di atterraggio forzato.
NCO.SPEC.175 Prestazioni e criteri operativi – elicotteri
a) Il pilota in comando può utilizzare un aeromobile sopra aree congestionate a condizione che:
1) l’elicottero sia certificato nella categoria A o B; e
2) siano istituite misure di sicurezza per impedire che siano messe in pericolo persone o cose che si trovano a terra
b) Il pilota in comando deve aver:
1) stabilito procedure operative per ridurre al minimo le conseguenze di un’avaria al motore; e
2) informato tutti i membri d’equipaggio e specialisti a bordo sulle procedure da seguire in caso di atterraggio forzato.
c) Il pilota in comando deve assicurare che la massa al decollo, in volo stazionario o all’atterraggio non superi la massa massima specificata per:
1) un volo stazionario con effetto suolo (HOGE) con tutti i motori funzionanti alla potenza adeguata; oppure
2) se prevalgono delle condizioni che rendono improbabile un HOGE, la massa dell’elicottero non deve superare la massa massima specificata per un volo stazionario in effetto suolo (HIGE) con tutti i motori funzionanti alla potenza adeguata, a condizione che le condizioni prevalenti consentano un volo stazionario in effetto suolo alla massa massima specificata.
SEZIONE 2 Operazioni di carico esterno imbragato dell’elicottero (HESLO)
NCO.SPEC.HESLO.100 Lista di controllo
La lista di controllo per HESLO deve contenere:
a) procedure normali, speciali e di emergenza;
b) dati pertinenti relativi alle prestazioni;
c) attrezzature richieste;
d) eventuali limitazioni; e
e) responsabilità e doveri del pilota in comando e, se del caso, dei membri dell’equipaggio e degli specialisti.
NCO.SPEC.HESLO.105 Attrezzature HESLO specifiche
Gli elicotteri devono essere equipaggiati con almeno:
a) uno specchio di sicurezza del carico o mezzi alternativi per vedere il gancio/carico; e
b) contatore di carico, a meno che vi sia un altro metodo per determinare il peso del carico.
NCO.SPEC.HESLO.110 Trasporto di merci pericolose
L’operatore che trasporta merci pericolose verso o da siti senza equipaggio o località remote chiede all’autorità competente una esenzione dalle disposizioni delle Istruzioni tecniche se non intende conformarsi ai requisiti di queste istruzioni.
SEZIONE 3 Operazioni di carico esterno umano (HEC)
NCO.SPEC.HEC.100 Lista di controllo
La lista di controllo per HEC deve contenere:
a) procedure normali, speciali e di emergenza;
b) dati pertinenti relativi alle prestazioni;
c) attrezzature richieste;
d) eventuali limitazioni; e
e) responsabilità e doveri del pilota in comando e, se del caso, dei membri dell’equipaggio e degli specialisti.
NCO.SPEC.HEC.105 Attrezzature HEC specifiche
a) L’elicottero deve essere equipaggiato con:
1) attrezzature per operazioni con verricello o gancio per merci;
2) uno specchio di sicurezza del carico o mezzi alternativi per vedere il gancio; e
3) contatore di carico, a meno che vi sia un altro metodo per determinare il peso del carico.
b) L'installazione di tutte le attrezzature con gancio di carico e verricello diverse dai PCDS semplici, nonché tutte le modifiche successive, devono avere un'approvazione di aeronavigabilità adeguata alle funzioni che si intende svolgere.
SEZIONE 4 Operazioni con paracadute (PAR)
NCO.SPEC.PAR.100 Lista di controllo
La lista di controllo per PAR deve contenere:
a) procedure normali, speciali e di emergenza;
b) dati pertinenti relativi alle prestazioni;
c) attrezzature richieste;
d) eventuali limitazioni; e
e) responsabilità e doveri del pilota in comando e, se del caso, dei membri dell’equipaggio e degli specialisti.
NCO.SPEC.PAR.105 Trasporto di membri dell’equipaggio e specialisti
Il requisito di cui alla norma NCO.SPEC.120, lettera c) non si applica per gli specialisti che effettuano lanci con il paracadute.
NCO.SPEC.PAR.110 Posti a sedere
Nonostante le norme NCO.IDE.A.140, lettera a), punto 1) e NCO.IDE.H.140, lettera a), punto 1), il pavimento dell’aeromobile può essere utilizzato come posto a sedere, a condizione che siano disponibili per gli specialisti strumenti a cui tenersi o fissarsi.
NCO.SPEC.PAR.115 Ossigeno
Nonostante la norma NCO.SPEC.110, lettera f), l’obbligo di utilizzare l’ossigeno supplementare non si applica ai membri d’equipaggio che non siano il pilota in comando e agli specialisti che esercitano funzioni essenziali per l’attività specializzata, ogni volta che l’altitudine di cabina:
a) supera 13000 piedi, per un periodo non superiore a 6 minuti; oppure
b) supera 15000 piedi, per un periodo non superiore a 3 minuti.
NCO.SPEC.PAR.120 Trasporto e immissione di merci pericolose
In deroga alla norma NCO.SPEC.160, i paracadutisti possono portare dispositivi fumogeni e uscire dall'aeromobile per dimostrazioni con il paracadute sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all'aperto, purché tali dispositivi siano fabbricati per tale scopo.
SEZIONE 5 Voli acrobatici (ABF)
NCO.SPEC.ABF.100 Lista di controllo
La lista di controllo per ABF deve contenere:
a) procedure normali, speciali e di emergenza;
b) dati pertinenti relativi alle prestazioni;
c) attrezzature richieste;
d) eventuali limitazioni; e
e) responsabilità e doveri del pilota in comando e, se del caso, dei membri dell’equipaggio e degli specialisti.
NCO.SPEC.ABF.105 Documenti e informazioni
I seguenti documenti e informazioni elencati alla norma NCO.GEN.135, lettera a) non devono essere trasportati durante i voli acrobatici:
a) i dettagli del piano di volo ATS presentato, se pertinente;
b) carte aeronautiche attuali e adeguate per la rotta/area del volo proposto e tutte le rotte sulle quali il volo potrebbe essere dirottato; e
c) informazioni su procedure e segnali visivi utilizzati da aeromobili intercettanti e intercettati.
NCO.SPEC.ABF.110 Attrezzature
I seguenti requisiti sulle apparecchiature non devono essere applicati ai voli acrobatici:
a) kit di pronto soccorso come previsto alle norme NCO.IDE.A.145 e NCO.IDE.H.145;
b) estintori a mano come previsto alle norme NCO.IDE.A.160 e NCO.IDE.H.180; e
c) trasmettitori localizzatori di emergenza o localizzatori personali satellitari come previsto alle norme NCO.IDE.A.170 e NCO.IDE.H.170.
SEZIONE 6 Voli di collaudo (MCF, Maintenance Check Flights)
NCO.SPEC.MCF.100 Livelli dei voli di collaudo
Prima di effettuare un volo di collaudo, l'operatore deve determinare il livello applicabile del volo di collaudo nel modo seguente:
a) il «livello A» si applica ai voli di collaudo in cui si prevede l'uso di procedure anormali o di emergenza, come definito nel manuale di volo dell'aeromobile, o quando il volo è necessario per dimostrare il funzionamento di un sistema di backup o di altri dispositivi di sicurezza;
b) il «livello B» si applica a tutti i voli di collaudo che non sono di «livello A».
NCO.SPEC.MCF.105 Limitazioni operative
a) In deroga alla norma NCO.GEN.105, lettera a), punto 4, del presente allegato, è possibile effettuare un volo di collaudo con un aeromobile riammesso in servizio con una manutenzione incompleta conformemente al punto M.A.801, lettera g), o al punto 145.A.50, lettera e), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.
b) “In deroga alla norma NCO.GEN.105, lettera a), punto 4, del presente allegato, è possibile effettuare un volo di collaudo con un aeromobile riammesso in servizio con una manutenzione incompleta conformemente all'allegato I (parte M), punto M.A.801, lettera f), all'allegato II (parte 145), punto 145.A.50, lettera e) o all'allegato V ter (parte ML), del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione
NCO.SPEC.MCF.110 Lista di controllo e informazioni di sicurezza
a) La lista di controllo di cui alla norma NCO.SPEC.105 deve essere aggiornata secondo quanto necessario prima di ciascun volo di collaudo e deve tener conto delle procedure operative che si prevede di seguire durante lo specifico volo di collaudo.
b) In deroga alla norma NCO.SPEC.125, lettera b), lo specialista deve essere informato sugli aspetti di sicurezza prima di ogni volo di collaudo.
NCO.SPEC.MCF.120 Requisiti dell'equipaggio di condotta
Nel selezionare un membro dell'equipaggio di condotta per un volo di collaudo, l'operatore deve tenere conto della complessità dell'aeromobile e del livello del volo di collaudo come definito alla norma NCO.SPEC.MCF.100.
NCO.SPEC.MCF.125 Composizione dell'equipaggio e persone a bordo
a) Il pilota in comando deve stabilire se sono necessari ulteriori membri dell'equipaggio di condotta e/o specialisti prima di ciascun volo di collaudo che si intende effettuare, tenendo conto del carico di lavoro previsto per i membri dell'equipaggio di condotta o per gli specialisti e della valutazione del rischio.
b) Il pilota in comando non deve ammettere a bordo persone diverse da quelle indicate alla lettera a) durante un volo di collaudo di «livello A».
NCO.SPEC.MCF.130 Simulazione di procedure anormali o di emergenza in volo
In deroga alla norma NCO.SPEC.145, un pilota in comando può simulare situazioni che richiedono l'applicazione di procedure anormali o di emergenza con uno specialista a bordo se la simulazione è necessaria per raggiungere lo scopo del volo e se tale simulazione è stata indicata nella lista di controllo di cui alla norma NCO.SPEC.MCF.110 o nelle procedure operative.
NCO.SPEC.MCF.140 Sistemi ed equipaggiamento
Qualora un volo di collaudo sia destinato a verificare il corretto funzionamento di un sistema o di un equipaggiamento, tale sistema o equipaggiamento deve essere considerato potenzialmente inaffidabile e devono essere stabilite adeguate misure di mitigazione prima del volo al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza del volo.