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Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Testo vigente

Art. 12 Disposizioni generali relative alla domanda unica e alla presentazione di domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale

1. Se gli Stati membri decidono, a norma dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che le domande di aiuto per i pagamenti diretti e le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale devono essere integrate nella domanda unica, gli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, ai particolari requisiti stabiliti in relazione alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento nell’ambito di tali regimi o misure.

2. Un beneficiario che presenta una domanda di aiuto e/o di sostegno nel quadro di uno dei pagamenti diretti per superficie o di una delle misure di sviluppo rurale può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

3. Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale.

Art. 13 Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

1.

Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate.

Nel fissare il termine ultimo gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e/o del sostegno e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.

2. Secondo la procedura di cui all’articolo 78, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.

Art. 14 Contenuto della domanda unica o della domanda di pagamento

1. La domanda unica o la domanda di pagamento contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

  1. a) l’identità del beneficiario;

  2. b) i dettagli dei regimi di pagamento diretto e/o delle misure di sviluppo rurale di cui trattasi;

  3. c) l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base;

  4. d) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l’uso delle parcelle agricole;

  5. e) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale;

  6. f) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi;

  7. g) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di pagamento diretto e/o alle misure di sviluppo rurale in questione;

  8. h) se del caso, l’indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell’elenco di aziende o attività non agricole di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Ai fini dell’identificazione dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti al beneficiario a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 recano l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

3. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 17 del presente regolamento per quanto riguarda i diritti all’aiuto.

4.

Art. 14 bis Domande collettive

1. Se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre domande collettive, l'articolo 14 non si applica a tali domande.

2. Il collettivo presenta una domanda collettiva all'anno.

3.

La domanda collettiva contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ad eccezione delle informazioni riguardanti gli impegni per interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda collettiva contiene in particolare:

  1. a) l'identità del collettivo;

  2. b) l'identificazione univoca di ciascun membro partecipante del collettivo;

  3. c) un riferimento alla domanda di sostegno presentata dal collettivo;

  4. d) i particolari degli interventi agro-climatico-ambientali di cui trattasi;

  5. e) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie espressa in ettari con due decimali, l'ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;

  6. f) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;

  7. g) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi;

  8. h) una dichiarazione del collettivo attestante che i membri partecipanti hanno preso atto delle condizioni relative alle misure di sviluppo rurale in questione e delle conseguenze finanziarie in caso di inadempienza.

Se la domanda di sostegno presentata dal collettivo contiene le informazioni di cui al primo comma, lettere b), d) e h), tali informazioni possono essere sostituite da un riferimento alla suddetta domanda di sostegno.

4. In deroga al paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri possono decidere che la domanda collettiva deve contenere tutti i particolari degli impegni assunti in ambito agro-climatico-ambientale.

5.

Il collettivo comunica all'autorità competente ogni impegno assunto in ambito agro-climatico-ambientale al più tardi 14 giorni di calendario prima di procedere all'esecuzione. Gli Stati membri istituiscono adeguate procedure di comunicazione in merito.

Se i dati degli impegni assunti in ambito agro-climatico-ambientale sono contenuti nella domanda collettiva in conformità al paragrafo 4, gli impegni non devono essere comunicati conformemente al primo comma, salvo casi di cambiamenti inerenti al tipo, ai tempi di esecuzione o all'ubicazione dell'impegno.

Art. 15 Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

1. È consentito aggiungere o modificare nella domanda unica o nella domanda di pagamento, dopo il termine ultimo della rispettiva presentazione, singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso del regime di pagamento diretto o della misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica. Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

1 bis. Il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle individuali per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze.

1 ter. Se i controlli tramite monitoraggio sono effettuati conformemente all’articolo 40 bis e le autorità competenti hanno comunicato i risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), i beneficiari possono modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’adeguamento o l’uso di singole parcelle agricole controllate mediante monitoraggio, a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. Possono essere aggiunti singoli diritti all’aiuto nei casi in cui la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento comporti un aumento della superficie dichiarata.

2. Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono comunicate all’autorità competente entro il termine fissato dallo Stato membro. Tale termine non può tuttavia essere anteriore a 15 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1. In deroga al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a modificare a una data successiva, in circostanze debitamente giustificate, la domanda unica o la domanda di pagamento per quanto riguarda l’uso delle parcelle agricole dichiarate ai fini del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o ai fini delle indennità Natura 2000 e delle indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, purché ciò non metta il beneficiario in una posizione più favorevole per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi derivanti dalla domanda iniziale. In tal caso gli Stati membri possono decidere di fissare un termine ultimo per la comunicazione di tali modifiche all’autorità competente. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

2 bis Le modifiche apportate in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 bis sono comunicate all’autorità competente al più tardi nove giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

2 ter . Le modifiche apportate in seguito alla comunicazione dei risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), effettuate conformemente al paragrafo 1 ter, sono comunicate all’autorità competente entro la data da essa prestabilita a livello del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento. La data precede di almeno 15 giorni di calendario quella prevista per il pagamento della prima rata o degli anticipi da versare a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

3. Se l’autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze. Ai fini del primo comma, l’obbligo di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera d), non è considerato come una notifica al beneficiario dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco.

Art. 16 Correzione dei moduli prestabiliti

Al momento della presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento il beneficiario corregge il modulo prestabilito di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto in conformità all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.

Sezione 2. Domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Art. 17 Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie

1. Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

2. Il paragrafo 1 si applica come segue:

  1. a) a decorrere dall’anno di domanda 2016, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente;

  2. b) a decorrere dall’anno di domanda 2017, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente;

  3. c) a decorrere dall’anno di domanda 2018, a tutti i beneficiari.

3. Ove il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto e/o la domanda di pagamento utilizzando il modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, l’autorità competente fornisce al beneficiario:

  1. a) l’assistenza tecnica necessaria; o

  2. b) i moduli prestabiliti e il corrispondente materiale grafico su carta. In tal caso l’autorità competente trascrive le informazioni ricevute dal beneficiario nel modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali.

4.

I moduli prestabiliti forniti al beneficiario specificano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e la superficie determinata nel corso dell’anno precedente per parcella agricola ai fini del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie e/o della misura di sviluppo rurale connessa alla superficie.

Il materiale grafico fornito al beneficiario conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 indica i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e i confini delle parcelle agricole determinate nell’anno precedente al fine di consentire al beneficiario di indicare correttamente le dimensioni e l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. A partire dall’anno di domanda 2016 sono inoltre indicati il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico determinate nell’anno precedente.

5.

Il beneficiario identifica in modo inequivocabile e dichiara la superficie di ciascuna parcella agricola e, se del caso, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico. Per quanto riguarda il pagamento per l’inverdimento, il beneficiario specifica inoltre l’uso delle parcelle agricole dichiarate.

A tal fine il beneficiario può confermare le informazioni già fornite nel modulo prestabilito. Tuttavia, qualora i dati relativi alla superficie, all’ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all’ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere o modificare il modulo prestabilito.

Sulla base delle correzioni o integrazioni fornite dai beneficiari nel modulo prestabilito, l’autorità competente valuta, considerato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento della corrispondente parcella di riferimento.

6.

Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tramite impegni assunti ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio14 o dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’impegno è indicato nella domanda di aiuto con riferimento alla corrispondente domanda di pagamento.

Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti tramite sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, per quanto riguarda il modulo prestabilito e la dichiarazione del beneficiario.

Ai fini dell’attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per la parte degli obblighi inerenti all’area di interesse ecologico che devono rispettare individualmente, i beneficiari che partecipano a tale attuazione regionale o collettiva identificano in modo inequivocabile e dichiarano, per ciascuna parcella agricola, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione dell’area di interesse ecologico in conformità al paragrafo 5 del presente articolo. Nelle loro domande di aiuto o domande di pagamento i beneficiari fanno riferimento alla dichiarazione di attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 18 del presente regolamento.

7.

Per le superfici utilizzate per la produzione di canapa in conformità all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

  1. a) tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;

  2. b) un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

  3. c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi conformemente alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio5, in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro, oppure, nel caso delle varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione6, le etichette del fornitore o una scritta stampata o un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi delle varietà da conservare conformemente all'articolo 18 di tale direttiva.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Tuttavia, per la canapa coltivata come coltura intercalare, le etichette sono trasmesse entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, non posteriore al 1o settembre. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

8. Nel caso del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

  1. a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;

  2. b) ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene il beneficiario.

9. Le superfici che non sono utilizzate ai fini dei regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono dichiarate in una o più rubriche «altri usi».

Art. 18 Dichiarazione di attuazione regionale o collettiva

Per ciascuna attuazione regionale o collettiva di cui all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presentata una dichiarazione a integrazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di ciascun beneficiario partecipante.

La dichiarazione contiene tutte le informazioni complementari necessarie per verificare il rispetto degli obblighi in materia di attuazione regionale o collettiva in conformità all’articolo 46, paragrafo 5 o 6, di detto regolamento, in particolare:

  1. a) l’identificazione univoca di ciascun beneficiario partecipante;

  2. b) la percentuale minima che ciascun beneficiario partecipante deve soddisfare individualmente indicata all’articolo 46, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;

  3. c) la superficie totale delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 5, di detto regolamento o dell’area di interesse ecologico comune di cui all’articolo 46, paragrafo 6, di detto regolamento, in relazione alla quale gli obblighi sono assolti collettivamente;

  4. d) il materiale grafico prestabilito indicante i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento che deve essere utilizzato per identificare in modo inequivocabile le strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti o l’area di interesse ecologico comune e indicarne i confini.

Nel caso dell’attuazione regionale, se il piano dettagliato di cui all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 contiene tutte le informazioni di cui al secondo comma del presente articolo, la dichiarazione di cui al primo comma può essere sostituita da un rinvio a tale piano.

Nel caso dell’attuazione collettiva, la dichiarazione di cui al primo comma è integrata dall’accordo scritto di cui all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

Art. 19 Domande relative alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori e al ritiro dallo stesso

1.

Le domande di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori di cui all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presentate nel 2015 contengono un riferimento alla domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 dal medesimo beneficiario e, se del caso, una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’articolo 64 del medesimo regolamento.

Gli Stati membri possono decidere se la domanda di cui al primo comma debba essere presentata insieme alla domanda unica o come parte della stessa.

2. A decorrere dall’anno di domanda 2016 gli Stati membri prevedono la procedura semplificata di domanda di cui all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.

I moduli prestabiliti da utilizzare nella procedura di domanda di cui al paragrafo 2 sono elaborati sulla base delle informazioni trasmesse con la domanda unica presentata per l’anno di domanda 2015 e recano in particolare:

  1. a) tutte le informazioni aggiuntive necessarie per stabilire la conformità con l’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, se del caso, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per confermare che il beneficiario soddisfa ancora le condizioni dell’articolo 9 del medesimo regolamento;

  2. b) una dichiarazione del beneficiario in cui attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Qualora uno Stato membro adotti il metodo di pagamento di cui all’articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza applicare il terzo comma dello stesso, in deroga al primo comma del presente paragrafo i moduli prestabiliti sono forniti in conformità alla sezione 1 del presente capo.

4. I beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori in un anno successivo al 2015 in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dell’articolo 62, paragrafo 2, di detto regolamento, informano l’autorità competente del loro ritiro secondo le modalità messe in atto dagli Stati membri.

Sezione 3. Altre domande

Art. 20 Disposizioni specifiche relative alle domande di aiuto

Il beneficiario che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell’ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all’articolo 17 del presente regolamento.

Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 21 Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali

1. Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

  1. a) l’identità del beneficiario;

  2. b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;

  3. c) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;

  4. d) se del caso, l’impegno del beneficiario a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante un periodo, determinato dagli Stati membri, e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;

  5. e) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;

  6. f) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all’aiuto e/o al sostegno in questione.

2. Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto per animale o nella domanda di pagamento se esse sono già state comunicate all’autorità competente.

4.

Gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l’aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

  1. a) in conformità alle disposizioni applicabili al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario;

  2. b) il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale non accertato a norma dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, a meno che sia disciplinato dalle norme specifiche di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

4 bis.

Per le specie con ciclo produttivo breve che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, introdurre procedure che prevedano l'utilizzazione dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi ai fini della domanda di pagamento per animale. Tali dati offrono le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione della misura di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili al sostegno sulla base dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in conformità alle disposizioni applicabili alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.

5. Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. Il beneficiario rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

Sezione 4. Disposizioni specifiche relative ai diritti all’aiuto

Art. 22 Assegnazione o aumento del valore di diritti all’aiuto

1.

Le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base a norma degli articoli 20 e 24, dell’articolo 30, ad eccezione del paragrafo 7, lettera e), e dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. La data fissata non può essere successiva al 15 maggio dell’anno civile di riferimento.

Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno dell’anno civile di riferimento.

2. Gli Stati membri possono disporre che la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base.

Art. 23 Recupero di diritti all’aiuto indebitamente assegnati

1.

Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che il numero di diritti all’aiuto assegnati era troppo elevato, il numero di diritti all’aiuto assegnati in eccedenza è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l’errore di cui al primo comma è stato compiuto dall’autorità competente o da un’altra autorità e se non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario, il valore dei rimanenti diritti all’aiuto assegnati a detto beneficiario è adeguato di conseguenza.

Se nel frattempo il beneficiario interessato dall’assegnazione di un numero troppo elevato di diritti all’aiuto ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri beneficiari, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora il beneficiario destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

2.

Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che i pagamenti ricevuti da un beneficiario per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore dei diritti all’aiuto detenuti da un beneficiario alla data di presentazione della sua domanda per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del medesimo regolamento, o l’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del medesimo regolamento, o il valore totale degli aiuti ricevuti da un beneficiario per l’anno civile precedente l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’articolo 40, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, siano troppo elevati, il valore di tali diritti all’aiuto basato sul riferimento errato per il beneficiario in questione è rettificato di conseguenza.

La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri beneficiari.

Il valore della riduzione è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013, si accerti che per lo stesso beneficiario sussistono sia la situazione di cui al paragrafo 1 che quella di cui al paragrafo 2, la rettifica del valore di tutti i diritti all’aiuto di cui al paragrafo 2 è effettuata prima che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati siano riversati alla riserva nazionale o alle riserve regionali in conformità al paragrafo 1.

4. Le rettifiche del numero e/o del valore dei diritti all’aiuto di cui al presente articolo non comportano un ricalcolo sistematico dei rimanenti diritti all’aiuto.

5.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti all’aiuto indebitamente assegnati qualora il valore complessivo di tali diritti all’aiuto, quale stabilito nel registro elettronico per l’identificazione e la registrazione dei diritti all’aiuto al momento delle verifiche effettuate in vista delle rettifiche di cui al presente articolo, sia pari o inferiore a 50 EUR in uno degli anni di attuazione del regime di pagamento di base a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli importi indebitamente versati per gli anni di domanda precedenti le rettifiche sono recuperati conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento. Nel determinare tali importi indebitamente versati si tiene conto dell’impatto delle rettifiche di cui al presente articolo sul numero e, ove del caso, sul valore dei diritti all’aiuto per tutti gli anni in questione.

Titolo III. Controlli

Capo I. Disposizioni comuni

Art. 24 Principi generali

1. I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

  1. a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

  2. b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi;

  3. c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.

3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sull'ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

5. Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 tuttavia non si applica tuttavia al titolo V.

Art. 25 Preavviso dei controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali o agli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Art. 26 Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale.

2.

Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.

I controlli in loco sugli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, sono svolti entro termini che garantiscono un efficace controllo dell'impegno comunicato.

3.

I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato in conformità all’articolo 34 verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

4.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all’articolo 40.

Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall’insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.

Ove siano necessarie visite aggiuntive, l’articolo 25 si applica a ciascuna di esse.

Art. 27 Comunicazione incrociata dei risultati dei controlli

Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull’ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi dei regimi che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai criteri e alle norme di condizionalità, e/o in relazione al sostegno accordato dalle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla autorità cui compete l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente eventuali risultanze utili per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l’equivalenza tramite certificazione.

Qualora i controlli amministrativi o i controlli in loco relativi alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato coprano le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i risultati di tali controlli sono oggetto di una comunicazione incrociata di verifica per quanto riguarda l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

Capo II. Controlli amministrativi nell’ambito del sistema integrato

Art. 28 Controlli amministrativi

1. I controlli amministrativi di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

  1. a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;

  2. b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;

  3. c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l’ammissibilità;

  4. d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

2. Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l’osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Art. 29 Verifiche incrociate

1.

Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

  1. a) sui diritti all’aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio16 e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all’articolo 2, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

  2. b) sui diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto;

  3. c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;

  4. d) tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  5. e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;

  6. f) tra la dichiarazione resa dal beneficiario nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, onde verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013;

  7. g) intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l’elenco dei soci.

Ai fini del primo comma, lettera c), se il sistema integrato prevede moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell’ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.

I dati provenienti dalle domande risultate non ricevibili o dai richiedenti risultati non ammissibili al pagamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a), c) ed e), del presente paragrafo.

2. Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

3. Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 38 del presente regolamento per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

Capo III. Controlli in loco nell’ambito del sistema integrato

Sezione 1. Disposizioni comuni

Art. 30 Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente

Per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (di seguito denominato «pagamento per l’inverdimento»), il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

  1. a) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

  2. b) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  3. c) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a norma del titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  4. d) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  5. e) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  6. f) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  7. g) il 30 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  8. h) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Art. 31 Percentuale di controllo del pagamento per l’inverdimento

1. Nel caso del pagamento per l’inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

  1. a) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in appresso «le pratiche di inverdimento») e che non fanno parte delle popolazioni di controllo di cui alle lettere b) e c) (in appresso «la popolazione di controllo per l’inverdimento»); tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio17 o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  2. b) il 3 %:

    1. i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;

    2. ii) oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

  3. c) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  4. d) il 5 % di tutti i beneficiari che partecipano a un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  5. e) il 5 % dell’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

  6. f) il 100 % delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

  7. g) il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

  8. h) il 20 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

2. I beneficiari che osservano le pratiche di inverdimento tramite pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, o che partecipano al regime per i piccoli agricoltori in conformità all’articolo 61 dello stesso regolamento, o che applicano all’intera azienda i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio19 per quanto riguarda l’agricoltura biologica, non fanno parte del campione di controllo e non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di controllo di cui al presente articolo.

3.

Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari della rispettiva popolazione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli articoli 43 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, il primo comma non si applica quando il sistema di gestione e di controllo garantisce che tutte le aree di interesse ecologico dichiarate sono identificate e, ove applicabile, registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prima del pagamento.