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Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea del 17 marzo 2015 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10.

Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17)2, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

Gli enti creditizi sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3 (di seguito indicato anche come «CRR») e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione4. Le informazioni segnalate sono raccolte dalla BCE in conformità alla Decisione BCE/2014/295. Il presente regolamento integra la Decisione BCE/2014/29 specificando ulteriormente gli obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.

Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per tutti gli enti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a fini di vigilanza per ambiti specifici definiti nell'articolo 1 dello stesso Regolamento (UE) n. 680/2014. Uno di tali ambiti è quello delle informazioni finanziarie su base consolidata. Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata è obbligatoria per gli enti creditizi che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio6. La trasmissione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) alla BCE delle informazioni a fini di vigilanza obbligatorie ai sensi del Regolamento (UE) n. 680/2014, riguardanti sia i soggetti vigilati significativi che i soggetti vigilati meno significativi, attualmente è effettuata in conformità alla Decisione BCE/2014/29 e dovrebbe proseguire invariata, visto che non è inclusa nell'oggetto del presente regolamento.

L'esercizio della discrezionalità nel richiedere agli enti creditizi di utilizzare i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, non rientra nell'oggetto del presente regolamento. Visto l'articolo 150 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le decisioni precedentemente adottate dalle ANC in merito all'esercizio o al mancato esercizio di tale discrezionalità dovrebbero rimanere invariate.

In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata richiede una decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano il Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva del Consiglio 86/635/CEE7, la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata richiede una previa decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. L'Autorità bancaria europea è stata consultata conformemente all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per le segnalazioni da effettuare a fini di vigilanza riguardanti gli ambiti ricompresi nel suo campo di applicazione. In virtù dell'articolo 99, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Regolamento (UE) n. 680/2014 riguarda esclusivamente informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. La segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale non rientra nel suo ambito di applicazione; pertanto, le autorità competenti possono imporre obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi e per i soggetti vigilati meno significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie di vigilanza debbano essere segnalate su base individuale alle ANC dai soggetti vigilati significativi e meno significativi. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE, in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

In virtù dell'articolo 40 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate in tale Stato membro ospitante. In conformità all'articolo 2, paragrafo 20, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante, da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono soggetti vigilati. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC dalle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

L'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE disponga di poteri di vigilanza rispetto a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. Pertanto, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato terzo non rientrano nelle funzioni di vigilanza attribuite alla BCE. Di conseguenza, tali succursali non sono soggette agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento. Inoltre, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in un altro Stato membro partecipante dovrebbero essere escluse da tali obblighi di segnalazione perché tali obblighi devono essere applicati al livello del soggetto vigilato che ha stabilito la succursale.

Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento riguardanti i soggetti vigilati significativi e meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti, dovrebbero essere volti a garantire che tali soggetti vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi. Può essere opportuno che le ANC raccolgano le informazioni minime necessarie come parte di uno schema di segnalazione più ampio che esse stabiliscono in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale e che serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, quali ad esempio i fini statistici.

Per l'esercizio delle funzioni della BCE, è necessario ricevere le informazioni finanziarie da parte dei gruppi vigilati meno significativi diversi da quelli che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo l'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC da tali gruppi. In particolare, dovrebbero essere specificati schemi, frequenze, date di riferimento e periodi di invio, nonché i limiti temporali riguardanti la segnalazione delle relative informazioni. Questi obblighi dovrebbero essere volti a garantire che tali gruppi vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le ANC sono soggette all'obbligo di scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono specificamente alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 680/2014, agli enti può essere consentito di utilizzare un anno contabile che non corrisponde all'anno civile per la segnalazione delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. Anche il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di un anno contabile che non corrisponda all'anno civile per tale segnalazione.

La BCE ha condotto una consultazione pubblica sul presente regolamento e ha analizzato i potenziali costi e benefici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:

  1. a) enti creditizi significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione su base consolidata a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 575/2013;

  2. b) enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;

  3. c) enti creditizi significativi su base individuale e succursali significative;

  4. d) enti creditizi significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo:

  5. e) enti creditizi meno significativi che applicano principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  6. f) enti creditizi meno significativi diversi da quelli di cui alla lettera e), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;

  7. g) enti creditizi meno significativi su base individuale e succursali meno significative.

2. In deroga agli articoli 7 e 14, gli enti creditizi cui sia stata concessa una deroga riguardo all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, in conformità all’articolo 7 o all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento. Ove gli enti creditizi non segnalino le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale in conformità al presente paragrafo, le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello specificato negli allegati III o IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione1 da esse raccolto in relazione a tali enti creditizi.

3. Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di adempiere agli obblighi di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti soddisfano anche su base subconsolidata i requisiti imposti nel presente regolamento su base consolidata.

3 bis. Nel caso in cui gli enti impresa madre applichino un metodo di consolidamento individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 tali enti soddisfano i requisiti imposti nel presente regolamento su base individuale applicando solo il metodo di consolidamento individuale.

4. Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione.

5. Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, devono essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi le metodologie di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono applicate dai relativi soggetti vigilati su base individuale o consolidata. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE. I punti dati all’interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.

6. Le succursali significative e meno significative possono comunicare le informazioni che sono tenute a fornire ai sensi del presente regolamento all’ANC di riferimento tramite l’ente creditizio dal quale sono state stabilite.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti:

  1. (1) per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

  2. (2) per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. (3)

  4. (4) per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

  5. (5) per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

  6. (6) per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo;

  7. (7) per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo;

  8. (8) per «succursale significativa» si intende una succursale che è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;

  9. (9) per «succursale meno significativa» si intende una succursale che non è qualificata come soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo significativo ed è stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante.

Art. 3 Mutamento di qualifica di un soggetto vigilato

1. Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come significativo decorsi 12 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto vigilato significativo, alla prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla sua classificazione come significativo.

2. Ai fini del presente regolamento, un soggetto vigilato è classificato come meno significativo quando è ad esso notificata la decisione di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Successivamente esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.

Titolo II. Segnalazioni da parte di enti creditizi significativi su base consolidata e su base individuale e da parte di succursali significative su base individuale

Capo I. Segnalazioni su base consolidata

Art. 4 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano gli IFRS per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

In conformità all’articolo 430, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza come previsto dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 su base consolidata.

Art. 5 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata e date di riferimento per le segnalazioni e date d’invio per enti creditizi significativi che applicano discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE

In conformità all’articolo 430, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi significativi, diversi da quelli di cui all’articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come previsto dall’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Capo II. Segnalazioni su base individuale

Art. 6 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e per succursali significative

1. I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base individuale. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.

2. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 includono le informazioni specificate nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato III di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.

3. Gli enti creditizi significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento. Tale disciplina si applica anche alle succursali significative.

4. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 includono le informazioni specificate nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, comprese le informazioni specificate nel modello 40.1 dell’allegato IV di tale regolamento, e sono effettuate con la frequenza specificata in tale articolo.

5. Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a:

  1. a) attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili;

  2. b) esposizioni e attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto;

  3. c) operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato;

  4. d) regole di valutazione, compresi metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili e applicati dal soggetto vigilato.

6. Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda informazioni finanziarie supplementari a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

7. In deroga ai paragrafi 2 e 4, gli enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo segnalano le informazioni specificate nei modelli, 17.1, 17.2 e 17.3 degli Allegati III e IV, e nel modello 40.2 degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 esclusivamente se redigono bilanci consolidati.

8. In deroga ai paragrafi 2 e 4, le succursali significative non sono tenute a segnalare le informazioni specificate nei modelli 17.1, 17.2 e 17.3 degli allegati III e IV, e nei modelli 40.1 e 40.2 degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Art. 7 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale per enti creditizi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo

1. I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento o perché applicano tali principi per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base individuale.Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza da parte di tali enti creditizi sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell’allegato I.

2. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

3. Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento.

4. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.

5. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

6. Le informazioni specificate nei paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

7. Le ANC possono raccogliere i dati da trasmettere alla BCE specificati nei paragrafi 1, 2, 4, e 5 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Art. 8 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per enti creditizi significativi e succursali significative

1. Le informazioni riguardanti gli enti creditizi significativi e le succursali significative di cui agli articoli 6 e 7 hanno le seguenti date di riferimento per le segnalazioni:

  1. a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

  2. b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

  3. c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno civile alla data di riferimento per la segnalazione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove a enti creditizi significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile non coincidente con l’anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento per le segnalazioni alla fine dell’anno contabile. Le date di riferimento per le segnalazioni adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall’inizio dell’anno contabile. Le informazioni riferite a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento per la segnalazione.

4. Una volta ricevute da enti creditizi significativi e da succursali significative le informazioni di cui agli articoli 6 e 7 e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.

5. Gli enti creditizi significativi e le succursali significative segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle ANC entro le date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 o entro una scadenza anteriore stabilita dall’ANC.

Capo III. Segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

Art. 9 Formato e frequenza delle segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1. Le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo sono segnalate con le modalità di seguito indicate:

  1. a) Gli enti creditizi significativi che applicano gli IFRS su base consolidata in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002, inclusi quelli che li applicano per le segnalazioni a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 1 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano comunicate su base individuale all’ANC di riferimento. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

  2. b) Gli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE. assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza specificate al paragrafo 2 dell’allegato II, in relazione alle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, siano fornite su base individuale all’ANC di riferimento. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

1 bis. Nel caso in cui più di un ente creditizio all’interno di un gruppo vigilato applichi requisiti prudenziali su base consolidata, il paragrafo 1 si applica solo all’ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante e al più alto livello di consolidamento.

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni finanziarie concernenti le filiazioni il valore totale delle cui attività è pari o inferiore a 3 miliardi di euro non sono segnalate. A tale fine, il valore totale delle attività è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali, esso è determinato sulla base del bilancio annuale più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.

3. Le informazioni sono segnalate in conformità al paragrafo 1 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di una succursale superi, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Le segnalazioni effettuate in conformità al paragrafo 1 non sono richieste dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di euro.

Art. 10 Date di riferimento per le segnalazioni e date di invio per le segnalazioni da parte di enti creditizi significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1. Le informazioni specificate nell’articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento per le segnalazioni previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i relativi enti creditizi significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata. Le informazioni relative a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.

2. Una volta ricevute da enti creditizi significativi informazioni riguardanti filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come precisato all’articolo 9, e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo.

3. Le ANC stabiliscono la data entro la quale gli enti creditizi devono segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui all’articolo 9. Tale data non può essere successiva al venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Titolo III. Segnalazioni da parte di enti creditizi meno significativi su base consolidata e su base individuale e da parte di succursali meno significative su base individuale

Capo I. Segnalazioni su base consolidata

Art. 11 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata per gli enti creditizi meno significativi

1. Gli enti creditizi meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per le segnalazioni a fini di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base consolidata.

2. Le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell’allegato I.

3. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4. Gli enti creditizi meno meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali su base consolidata basate sulla direttiva 86/635/CEE, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all’ANC di riferimento su base consolidata. Tali segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza sono effettuate con la frequenza specificata nell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e includono le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell’allegato I.

5. Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza concernenti enti creditizi meno significativi il valore totale delle cui attività, su base consolidata, è pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell’allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tale fine, il valore totale delle attività degli enti creditizi, su base consolidata, è determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate in conformità alla normativa applicabile. Se il valore totale delle attività non può essere determinato sulla base delle segnalazioni prudenziali consolidate, esso è determinato sulla base del bilancio consolidato più recente sottoposto a revisione e, se esso non è disponibile, sulla base del bilancio consolidato redatto in conformità alla normativa nazionale applicabile in materia di contabilità.

7. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità ai paragrafi 4 e 5 dalla data di riferimento per la segnalazione trimestrale successiva ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo superi, su base consolidata, per quattro date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, 3 miliardi di euro. Gli enti creditizi meno significativi iniziano a segnalare le informazioni in conformità al paragrafo 6 ove il valore totale delle attività di un ente creditizio meno significativo sia inferiore o pari, su base consolidata, per tre date di riferimento consecutive per le segnalazioni trimestrali, a 3 miliardi di euro.

8. Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

9. Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 nel contesto di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.