Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi2, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
La direttiva 90/427/CEE definisce le condizioni zootecniche che disciplinano gli scambi di equidi all'interno dell'Unione. Essa impone agli Stati membri di provvedere affinché gli equidi registrati, quando vengono spostati, siano muniti di un documento di identificazione rilasciato dalle organizzazioni o associazioni approvate di allevatori di cui alla direttiva stessa.
La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. Essa dispone che gli equidi registrati debbano essere soggetti a identificazione mediante un documento di identificazione rilasciato in conformità alla direttiva 90/427/CEE o da un'associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse. Gli equidi da allevamento e da reddito devono essere identificati secondo un metodo determinato dalla Commissione.
Il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione3, che si applica a decorrere dal 1o luglio 2009, disciplina l'identificazione degli equidi nati o importati nell'Unione e introduce un documento di identificazione degli equidi (passaporto equino), che è un documento polivalente inteso a soddisfare esigenze di sanità pubblica e animale come pure le necessità di ordine zootecnico e degli sport equestri. Ponendo l'accento sul documento di identificazione come elemento costitutivo del sistema di identificazione degli equidi, tale regolamento prevede solo la possibilità di incorporare le informazioni contenute nelle basi di dati di numerosi organismi emittenti in una base di dati centrale o di collegare in rete le loro basi di dati con quella centrale.
Gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'attuare le misure previste dal regolamento (CE) n. 504/2008, soprattutto per quanto riguarda il metodo di identificazione degli equidi mediante il documento di identificazione.
Dalle indagini effettuate dagli Stati membri è emerso che il documento di identificazione è oggetto di significative frodi. Il rischio principale è quello della reintroduzione illecita nella filiera alimentare di equidi precedentemente esclusi dalla macellazione per il consumo umano e trattati con medicinali non autorizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti. In seguito all'adozione della decisione 2000/68/CE della Commissione4, migliaia di equidi sono stati irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano. La mancanza di alternative al mantenimento a vita di equidi indesiderati e ormai inutilizzabili, esclusi dalla macellazione per il consumo umano, ha indotto a trascurarli e ad abbandonarli, con gravi conseguenze per la salute e il benessere degli animali. Questo fenomeno si è aggravato con l'attuale situazione economica, che in molti casi rende economicamente insostenibile il mantenimento degli equidi alla fine della loro vita produttiva. In alcuni Stati membri questi problemi hanno raggiunto proporzioni tali che le autorità competenti hanno avviato programmi per la macellazione, al di fuori della filiera alimentare, degli equidi ormai inutilizzabili.
Negli ultimi anni è emerso il fenomeno del pascolo vagante: questo nuovo fenomeno interessa i proprietari di terreni da pascolo, che diventano giuridicamente i detentori degli equidi e acquisiscono senza volerlo responsabilità nei loro confronti a norma del regolamento (CE) n. 504/2008. Lo status non chiaro di tali equidi può inoltre incidere sulla corretta applicazione della normativa dell'Unione in altri settori.
È stato constatato che le informazioni registrate nella banca dati dell'organismo emittente al momento del rilascio del documento di identificazione diventano rapidamente obsolete. In occasione della certificazione o di un controllo d'identità risulta quindi estremamente difficile, se non addirittura impossibile, per le autorità competenti accertare l'autenticità di un documento di identificazione e verificare che le informazioni in esso contenute siano aggiornate e attendibili e non siano state modificate in modo fraudolento, in primo luogo per quanto riguarda lo status di animali destinati alla macellazione, ma anche al fine di avvalersi delle condizioni più favorevoli in materia di salute e benessere degli animali applicabili agli spostamenti di equidi registrati.
Nella maggior parte degli Stati membri le banche dati dei diversi organismi che rilasciano i passaporti non sono collegate fra loro; d'altro canto la creazione di un organismo unico per il rilascio dei passaporti non costituisce una soluzione immediatamente praticabile, per motivi tanto giuridici quanto amministrativi. L'istituzione di una banca dati centrale è quindi ritenuta la soluzione più efficace ai fini dello scambio e della sincronizzazione dei dati tra i diversi soggetti a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE se e in quanto necessaria per gestire i documenti di identificazione degli equidi, allo scopo non solo di fornire le necessarie garanzie di sanità animale, ma anche di consentire l'applicazione di quelle disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali e sanità pubblica che richiedono un'identificazione corretta e affidabile degli equidi.
Da un'indagine svolta dalla Commissione nel quadro dei fatti di cronaca riguardanti la carne equina che si sono verificati nel 2013 è emerso che 23 Stati membri hanno istituito una banca dati centrale, mentre due Stati membri dispongono di banche dati uniche rispettivamente per gli equidi registrati e per gli equidi da allevamento e da reddito. Tre Stati membri, che rappresentano circa il 20 % dei 6,7 milioni di equidi presenti nell'Unione, non dispongono di una banca dati centralizzata.
È quindi necessario rivedere il sistema dell'Unione di identificazione degli equidi per garantirne la sicurezza, ma anche la semplicità di utilizzo.
Le importazioni di equidi nei territori elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5 sono soggette alle condizioni stabilite a norma della direttiva 2009/156/CE e sono autorizzate a partire dai paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 2004/211/CE della Commissione6. Di norma, circa 4000 equidi registrati ed equidi da allevamento e da reddito (altrimenti equidi da riproduzione e produzione) sono introdotti ogni anno nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione 93/197/CEE della Commissione7.
Quando si applicano i regimi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, è necessario riferirsi anche al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio9. Il regolamento (CEE) n. 706/73 dispone che dal 1o settembre 1973 alle Isole normanne e all'Isola di Man si applichino le norme dell'Unione in materia di legislazione veterinaria.
La decisione 96/78/CE della Commissione10 stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi registrati nei libri genealogici a scopo di riproduzione. Tale decisione dispone, tra l'altro, che per poter essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un equide debba essere identificato sotto la madre conformemente alle disposizioni del libro genealogico, le quali devono prescrivere almeno il certificato di monta. Ai fini della coerenza della legislazione dell'Unione e allo scopo di facilitarne l'applicazione, le norme riguardanti il documento di identificazione non dovrebbero compromettere l'applicazione delle norme relative all'identificazione degli equidi ai fini della loro iscrizione nei libri genealogici.
I metodi di identificazione degli equidi previsti dal presente regolamento dovrebbero inoltre essere conformi ai principi stabiliti dalle organizzazioni di allevatori approvate a norma della decisione 92/353/CEE della Commissione11. Conformemente a tale decisione, spetta all'organizzazione o all'associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza definire i principi riguardanti l'identificazione degli equidi, la divisione del libro genealogico in classi e l'iscrizione degli ascendenti nel libro genealogico.
Per garantire documenti di identificazione e registrazioni di qualità elevata per tutti gli equidi nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i sistemi di identificazione degli equidi registrati che sono stati iscritti o registrati nei libri genealogici istituiti dalle organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute di allevatori soddisfino, per quanto riguarda il rilascio dei documenti di identificazione, le condizioni stabilite per la designazione, da parte delle autorità competenti, degli organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi da allevamento e da reddito.
La definizione di «equidi», che rientra in senso stretto nell'ambito dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2009/156/CE, dovrebbe essere in linea con la tassonomia utilizzata nella legislazione dell'Unione, come nelle appendici del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio12 e del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione13.
Poiché la definizione di azienda di cui alla direttiva 92/35/CEE del Consiglio14 comprende le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado ed è quindi più ampia di quella contenuta nella direttiva 2009/156/CE, è opportuno che la definizione di azienda di cui al presente regolamento copra anche le riserve naturali in cui gli equidi vivono allo stato brado.
Il controllo veterinario necessario per fornire le garanzie di sanità animale richieste a norma della direttiva 2009/156/CE può essere assicurato solo se l'azienda, quale definita in detta direttiva, è nota all'autorità competente. Prescrizioni analoghe derivano dall'applicazione dell'allegato I, sezione I, capo II, parte A, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio15 in relazione agli equidi destinati alla produzione di alimenti. Tuttavia, vista la frequenza con cui gli equidi sono spostati, non è opportuno istituire un sistema di tracciabilità degli equidi in tempo reale. I dati di identificazione dovrebbero piuttosto essere messi a disposizione dell'autorità competente e, a tal fine, una banca dati centrale in ogni Stato membro costituisce uno strumento determinante per gestire le informazioni sugli equidi detenuti in tale Stato membro.
La legislazione dell'Unione distingue tra proprietari e detentori di animali. Il termine «detentore» di animali è definito e utilizzato nel regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio16. La direttiva 2009/156/CE fa invece riferimento al proprietario o all'allevatore di un animale. Nella direttiva 92/35/CEE figura una definizione combinata di proprietario e detentore. Poiché, secondo la legislazione dell'Unione e le legislazioni nazionali, il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la responsabilità, è opportuno precisare che la responsabilità dell'identificazione dell'equide, a norma del presente regolamento, spetta in primo luogo al suo detentore, che può anche non essere il proprietario.
La legislazione degli Stati membri o le regole di taluni organismi emittenti impongono che le informazioni sul proprietario dell'animale siano inserite nel documento di identificazione e di conseguenza nella banca dati gestita dall'organismo emittente. Tali informazioni riguardanti la proprietà, come pure il cambiamento di proprietà, possono essere fornite tramite diversi formati di certificati di proprietà o schede di registrazione, compresa la «carte d'immatriculation» utilizzata con risultati positivi in uno Stato membro.
La direttiva 2008/73/CE del Consiglio17 stabilisce che gli Stati membri elaborino e aggiornino elenchi di strutture riconosciute in campo veterinario e zootecnico e li mettano a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per facilitare l'accesso degli altri Stati membri e del pubblico agli elenchi delle strutture riconosciute, gli Stati membri dovrebbero rendere tali elenchi accessibili per via elettronica tramite pagine informative su Internet. È opportuno che la Commissione assista gli Stati membri in questa opera di messa a disposizione degli elenchi agli altri Stati membri e al pubblico fornendo l'indirizzo di un sito web in cui dovrebbero figurare i link nazionali alle suddette pagine informative.
Per facilitare lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri e garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che la presentazione degli elenchi avvenga secondo un modello uniforme in tutta l'Unione. La decisione 2009/712/CE della Commissione18 definisce pertanto i formati tipo degli elenchi di cui sopra contenuti nelle pagine informative su Internet elaborate dagli Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 504/2008 dispone che gli equidi siano detenuti soltanto se identificati secondo quanto prescritto da tale regolamento. La Commissione ha dovuto rispondere a numerose denunce riguardanti popolazioni di cavalli domestici che vivevano al di fuori di aziende in condizioni non compatibili con quelle descritte come «stato semiselvatico» nel suddetto regolamento. È pertanto necessario precisare che gli equidi che vivono nell'Unione devono essere identificati e prevedere in secondo luogo una deroga per i casi in cui tale condizione non può essere soddisfatta.
Gli equidi che vivono nell'Unione dovrebbero essere identificati da un documento di identificazione a vita che fornisca una descrizione testuale e una descrizione grafica dell'equide e ne registri i marchi individuali a fini di verifica dell'identità. Tali marchi possono essere ereditari, come remolini in numero superiore a tre, castagnette, segni bianchi, difetti rari della pigmentazione oculare, depressioni muscolari specifiche, ma anche le strutture complesse dell'iride o della retina e marcatori genetici specifici (profilo DNA), o possono essere acquisiti, come depigmentazioni provocate da fiaccature da sella e cicatrici, comprese quelle dovute alla castrazione degli stalloni, o una marchiatura.
I documenti di identificazione dovrebbero essere rilasciati solo se completi dei dati di identificazione richiesti che dovranno essere registrati nella banca dati dell'organismo emittente conformemente al presente regolamento.
Il certificato di origine di cui alla direttiva 90/427/CEE, da includere nel documento di identificazione, dovrebbe inoltre riportare tutte le informazioni necessarie affinché gli equidi che sono trasferiti da un libro genealogico a un altro siano iscritti nella classe del libro genealogico di cui soddisfano i criteri.
Conformemente alla decisione 96/510/CE della Commissione19 i certificati genealogici e zootecnici relativi agli equidi registrati devono essere conformi al documento di identificazione di cui alla decisione 93/623/CEE della Commissione20. Poiché le decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 504/2008, è necessario precisare che ogni riferimento a tali decisioni dovrebbe essere inteso come fatto al presente regolamento.
Gli organismi che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi registrati dovrebbero essere le organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici degli equidi registrati, ufficialmente approvate o riconosciute dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della decisione 92/353/CEE, oppure un servizio ufficiale dello Stato membro che gestisce il libro genealogico in cui l'equide è iscritto o registrato a scopo di riproduzione in conformità alla decisione 96/78/CE. Anche le sezioni nazionali delle organizzazioni o associazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse e hanno sede in uno Stato membro dovrebbero poter rilasciare i documenti di identificazione dei cavalli registrati.
Gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore discrezionalità rispetto agli organismi emittenti che rilasciano i documenti di identificazione degli equidi da allevamento e da reddito. Questi documenti di identificazione dovrebbero poter essere rilasciati dall'autorità competente per l'azienda in cui l'equide è detenuto al momento dell'identificazione o da un organismo emittente designato da tale autorità competente e sottoposto alla sua supervisione.
L'autorità competente responsabile dell'approvazione o del riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che istituiscono libri genealogici in conformità all'allegato della decisione 92/353/CEE dovrebbe collaborare con l'autorità competente di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 al fine di garantire, se necessario mediante una cooperazione transfrontaliera, che i documenti di identificazione degli equidi siano rilasciati e utilizzati conformemente al presente regolamento.
Poiché tutti gli equidi nati o importati nell'Unione dovrebbero essere identificati conformemente al presente regolamento mediante un documento di identificazione unico rilasciato a vita, sono necessarie disposizioni specifiche per i casi in cui lo status di un animale quale «equide da allevamento e da reddito» sia modificato in «equide registrato» ai sensi della direttiva 2009/156/CE. Date le profonde conseguenze di tale cambiamento per gli spostamenti, gli scambi e l'importazione nell'Unione di equidi in provenienza dai paesi terzi per quanto riguarda sia le norme applicabili in materia di sanità animale di cui alla direttiva 2009/156/CE sia le norme in materia di benessere degli animali che disciplinano tali spostamenti in conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio21, è necessario che l'autorità competente disponga di un punto di accesso unico, ossia di una banca dati centrale, per verificare i dati di identificazione degli equidi necessari ai fini della certificazione o dei controlli ufficiali.
Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire regimi specifici per l'identificazione degli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in zone o territori definiti, comprese le riserve naturali, coerentemente con la definizione di azienda di cui alla direttiva 92/35/CEE. Questo tipo di deroga all'obbligo generale di identificazione degli equidi dovrebbe tuttavia essere concessa soltanto se tali popolazioni definite di equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico sono effettivamente separate dagli equidi domestici e restano non solo al di fuori del controllo dell'uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione, ma anche al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio22, che non si applica agli animali che vivono allo stato selvatico.
Per verificare l'identità di un equide il documento di identificazione dovrebbe contenerne in primo luogo una descrizione di qualità elevata, comprendente una descrizione testuale dell'equide e dei suoi marchi e una descrizione grafica dettagliata in cui figurino i marchi individuali e distintivi dell'animale.
Per garantire che gli equidi siano descritti correttamente nei documenti di identificazione che li accompagnano, gli organismi emittenti dovrebbero cercare di seguire le migliori pratiche e formare il personale incaricato della descrizione degli animali seguendo, ad esempio, gli orientamenti forniti dalla Fédération Équestre Internationale23 e da Weatherbys24.
I marchi di un equide e i mezzi di identificazione apposti su di esso, utilizzati insieme ai fini della verifica dell'identità, dovrebbero non solo stabilire un nesso univoco tra l'equide e il suo documento di identificazione, ma dimostrare altresì che l'equide in questione è stato oggetto di una procedura di identificazione conformemente al presente regolamento, di modo che per ogni singolo animale sia rilasciato un solo documento di identificazione. Dispositivi elettronici di identificazione («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale. Se è opportuno che tale tecnologia sia utilizzata per stabilire uno stretto legame tra l'equide e il suo documento di identificazione, è opportuno altresì prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi di verifica dell'identità dell'equide purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.
I transponder utilizzati per la marcatura degli equidi e i lettori destinati a visualizzare il codice incorporato nel transponder dovrebbero essere conformi alle norme concordate a livello internazionale. Tali norme prevedono due diversi sistemi per garantire l'unicità del codice del transponder. La maggior parte degli Stati membri ha attuato il regolamento (CE) n. 504/2008 in modo da utilizzare un codice paese alfanumerico a tre posizioni e da gestire la distribuzione dei transponder tramite le rispettive autorità competenti.
Tale sistema volto a garantire l'unicità del codice del transponder dovrebbe essere integrato nella progettazione delle banche dati gestite dagli organismi emittenti e della banca dati centrale e attuato senza compromettere gli scambi e le importazioni nell'Unione di equidi muniti di transponder con un codice alfanumerico di diversa concezione.
La direttiva 90/425/CEE del Consiglio25 prevede controlli veterinari da eseguire su taluni animali e prodotti di origine animale nel luogo di destinazione. In particolare, essa dispone che i destinatari che figurano sul certificato o documento previsto nella direttiva stessa siano tenuti, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro destinatario e nella misura necessaria per effettuare tali controlli, a segnalare in anticipo l'arrivo degli animali o prodotti provenienti da un altro Stato membro, in particolare la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo. Questa notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalla direttiva 90/427/CEE.
È opportuno introdurre la possibilità di una deroga alla norma della legislazione vigente dell'Unione che impone che gli equidi siano sempre accompagnati dai documenti di identificazione, quando la conservazione del documento di identificazione per tutta la vita dell'equide è impossibile o difficilmente attuabile o quando questo documento non è stato rilasciato in quanto l'animale è stato macellato prima di avere raggiunto l'età massima prescritta per l'identificazione.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter permettere l'uso di un documento di identificazione semplificato per gli equidi spostati all'interno del territorio nazionale. In varie zone sono state introdotte carte in plastica con un chip incorporato («smart card») come dispositivi di memorizzazione dei dati. Dovrebbe essere ammessa l'emissione di tali smart card come opzione aggiuntiva al documento di identificazione e si dovrebbe consentire che siano utilizzate, a determinate condizioni, al posto del documento di identificazione che accompagna gli equidi registrati o gli equidi da allevamento e da reddito negli spostamenti all'interno di uno Stato membro.
È altresì necessario stabilire disposizioni per i casi in cui il documento di identificazione originale rilasciato a norma del presente regolamento per tutta la vita dell'equide sia stato smarrito, non sia più leggibile o contenga informazioni errate non derivanti da pratiche illecite. Tali disposizioni dovrebbero per quanto possibile escludere il possesso illegale di più documenti di identificazione di modo che lo status dell'equide sia correttamente definito come quello di animale destinato alla macellazione per il consumo umano. Quando esistono informazioni sufficienti e verificabili, dovrebbe essere rilasciato un duplicato del documento di identificazione, contrassegnato come tale, che escluda in generale l'equide dalla macellazione per il consumo umano. In altri casi dovrebbe essere rilasciato un documento di identificazione sostitutivo, anch'esso contrassegnato come tale e che escluda l'equide dalla macellazione per il consumo umano, oltre a definire l'animale come equide da allevamento e da reddito.
Tali procedure dovrebbero applicarsi anche agli equidi che sono presentati per l'identificazione dopo il termine stabilito per la prima identificazione in quanto non è possibile escludere pratiche fraudolente e l'intenzione di ottenere un documento di identificazione supplementare.
In determinati casi, qualora gli equidi siano iscritti o registrati per l'iscrizione nei libri genealogici tenuti da organizzazioni di allevatori di paesi terzi, sono necessarie disposizioni specifiche affinché l'equide possa mantenere la sua registrazione in tale libro genealogico e sia nel contempo escluso dalla filiera alimentare grazie a diciture appropriate in tale documento di identificazione.
A norma della direttiva 2009/156/CE il documento di identificazione è uno strumento inteso a limitare gli spostamenti degli equidi in caso di focolaio di una malattia soggetta a obbligo di denuncia nell'azienda in cui sono detenuti o allevati. Di conseguenza, è necessario prevedere la sospensione della validità del documento di identificazione ai fini degli spostamenti in caso di insorgenza di un focolaio di determinate malattie grazie a diciture appropriate nel documento stesso.
La direttiva 2009/156/CE prevede inoltre che gli equidi registrati, al momento di lasciare la rispettiva azienda, siano identificati mediante un documento di identificazione che deve attestare in particolare che gli equidi non provengono da un'azienda che è stata oggetto di determinate misure di divieto. È pertanto opportuno rendere obbligatoria per tutti gli equidi la sezione specifica del modello di documento di identificazione e riformularla di conseguenza.
Alla morte dell'equide, sopravvenuta in circostanze diverse dalla macellazione in un macello, il documento di identificazione, se accompagna la carcassa conformemente alla legislazione nazionale, dovrebbe essere restituito all'organismo emittente dall'autorità che esercita la sorveglianza sulla trasformazione dell'animale morto in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio26 o sulla cremazione negli impianti di incenerimento a bassa capacità di cui all'allegato III, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione27 ed è opportuno fare in modo che il transponder o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per verificare l'identità dell'equide non possa essere riutilizzato.
Per evitare che i transponder siano introdotti nella filiera alimentare, la carne degli equidi da cui non è stato possibile rimuovere il transponder al momento della macellazione dovrebbe essere dichiarata non idonea al consumo umano conformemente all'allegato I, sezione II, capo V, del regolamento (CE) n. 854/2004. Per facilitare la localizzazione dei transponder impiantati, il luogo di impianto dovrebbe essere standardizzato e registrato nei documenti di identificazione.
Conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio28 gli animali vivi preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano rientrano nella definizione di «alimento». Detto regolamento attribuisce ampie responsabilità agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione di alimenti, anche per quanto riguarda la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare.
Gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi registrati possono, ad un certo momento della loro vita, diventare equidi da macello come definiti nella direttiva 2009/156/CE. La carne dei solipedi (sinonimo di equidi) è definita nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio29 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Dopo lo scadere, conformemente al regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione30, delle disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, a partire dal 1o gennaio 2010 sono applicate prescrizioni in materia di informazioni sulla catena alimentare.
A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 gli operatori che gestiscono i macelli devono ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare precisanti l'origine, la storia e la gestione degli animali destinati alla produzione di alimenti nonché intervenire di conseguenza. Per i solipedi domestici, l'autorità competente può consentire che le informazioni sulla catena alimentare siano inviate al macello contemporaneamente agli animali e non prima. Il documento di identificazione che accompagna gli equidi da macello dovrebbe pertanto far parte di tali informazioni sulla catena alimentare.
Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che il veterinario ufficiale verifichi l'osservanza, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di assicurare che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati.
Il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che gli operatori del settore alimentare debbano controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano e stabilisce che, se accettano gli animali per la macellazione, debbano dare il passaporto al veterinario ufficiale.
Data la situazione specifica degli equidi nati come animali di una specie destinata alla produzione di alimenti, ma che non sono sempre allevati principalmente a tale scopo e nella maggior parte dei casi non sono detenuti per tutta la loro vita dagli operatori del settore alimentare quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, è necessario prevedere una procedura che garantisca un collegamento senza interruzioni tra i controlli del documento di identificazione per ragioni di sanità pubblica e la gestione di tale documento conformemente alla direttiva 2009/156/CE. Una banca dati centrale in ogni Stato membro costituisce quindi uno strumento determinante per verificare determinati dati del documento di identificazione, o in esso contenuti, prima che sia adottata la decisione di accettare tale animale per la macellazione per il consumo umano. Nel caso in cui le informazioni circa l'esclusione dalla macellazione per il consumo umano contenute nella sezione II del documento di identificazione non corrispondano alle informazioni registrate nella banca dati centrale, dovrebbero prevalere le informazioni contenute nel documento o nella banca dati che comportano l'esclusione dell'equide dalla macellazione per il consumo umano.
La direttiva 96/22/CE del Consiglio31 si applica agli animali da azienda, compresi gli animali domestici della specie equina, come pure agli animali selvatici delle specie citate qualora siano stati allevati in un'azienda. A norma dell'articolo 7 di tale direttiva gli scambi di equidi registrati cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze β-agoniste per scopi zootecnici possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione purché siano soddisfatte le condizioni di somministrazione e purché la natura e la data del trattamento siano indicate sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali.
All'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio32 gli animali destinati alla produzione di alimenti sono definiti come «animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti». L'articolo 16 di tale regolamento dispone che solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento possano essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno dell'Unione, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33.
L'articolo 6 della direttiva 2001/82/CE dispone che un medicinale veterinario non possa essere oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio per la somministrazione ad una o più specie di animali destinati alla produzione di alimenti, a meno che le sostanze farmacologicamente attive ivi contenute figurino negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90. Le norme stabilite in detti allegati figurano attualmente nel regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione34. A titolo di deroga, un medicinale veterinario contenente sostanze farmacologicamente attive non incluse negli allegati I, II o III del regolamento (CEE) n. 2377/90 può tuttavia essere autorizzato per animali particolari della famiglia degli equidi che siano stati dichiarati, a norma della legislazione dell'Unione in materia di sanità animale, non idonei alla macellazione per il consumo umano. Tali medicinali veterinari non devono contenere sostanze attive che figurino nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 né essere destinati ad essere utilizzati nel trattamento di affezioni, come precisato nel riassunto delle caratteristiche dei prodotti autorizzati, per le quali esiste un medicinale veterinario autorizzato per animali della famiglia degli equidi. È quindi opportuno prevedere che un equide possa essere escluso dalla macellazione per il consumo umano a discrezione del suo proprietario.
L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/82/CE prevede per gli equidi deroghe specifiche all'articolo 11 della stessa direttiva per quanto riguarda il trattamento di animali destinati alla produzione di alimenti con medicinali per i quali sono stati stabiliti limiti massimi di residui per specie diverse dalla specie interessata o che sono autorizzati per un'affezione diversa, a condizione che tali equidi siano identificati in conformità alla legislazione dell'Unione e siano espressamente caratterizzati, nel documento di identificazione, come non destinati alla macellazione per il consumo umano o come destinati alla macellazione per il consumo umano dopo un tempo di attesa minimo di sei mesi successivo al trattamento con sostanze elencate nel regolamento (CE) n. 1950/2006 della Commissione35.
A norma della direttiva 2001/82/CE gli Stati membri assicurano che i proprietari o i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti possano giustificare l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a tali animali per un periodo di cinque anni a partire dalla loro somministrazione, anche quando l'animale è abbattuto durante tale periodo di cinque anni. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione legislativa, è quindi necessario che la macellazione di un equide sia prontamente inserita nella banca dati centrale dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove è detenuto l'animale.
Al fine di mantenere un controllo sul rilascio dei documenti di identificazione, una serie minima di dati pertinenti relativi al rilascio di tali documenti dovrebbe essere registrata in una banca dati gestita dall'organismo emittente.
Il sistema UELN (Universal Equine LIFE Number) è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell'allevamento equino e delle competizioni equestri. È stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), della European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), della Conférence Internationale de l'Anglo-Arabe (CIAA), della Fédération Equestre Internationale (FEI) e dell'Union Européenne du Trot (UET). Informazioni sul sistema sono disponibili sul sito web dell'UELN36.
Il sistema UELN si presta alla registrazione sia degli equidi registrati sia degli equidi da allevamento e da reddito e permette l'introduzione progressiva di reti informatiche di modo che l'identità degli animali possa continuare a essere verificata conformemente all'articolo 6 della direttiva 90/427/CEE per quanto riguarda gli equidi registrati.
Quando alle banche dati sono attribuiti codici, tali codici e il formato dei numeri di identificazione registrati dei singoli animali non dovrebbero in alcun modo entrare in conflitto con il sistema UELN esistente. È pertanto opportuno consultare l'elenco dei codici UELN già attribuiti prima di attribuire un nuovo codice a una banca dati.
A norma della direttiva 2009/156/CE il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell'equide abbattuto e trasmettere all'autorità competente del luogo di spedizione, a sua richiesta, un attestato che certifichi l'avvenuto abbattimento dell'equide. È pertanto opportuno precisare che in questi casi i documenti di identificazione devono essere distrutti nel luogo di macellazione onde prevenire l'utilizzo fraudolento dei documenti di identificazione degli equidi macellati.
La suddetta direttiva prevede inoltre che dopo l'abbattimento, compreso a fini di lotta alle malattie, i loro documenti di identificazione debbano essere restituiti all'organismo che li ha rilasciati. Queste disposizioni dovrebbero applicarsi anche ai documenti di identificazione rilasciati per gli equidi registrati diversi dai cavalli registrati e dagli equidi da allevamento e da reddito.
Per garantire che le banche dati degli organismi emittenti contengano informazioni aggiornate, è necessario stabilire un flusso di informazioni sulla morte o sullo smarrimento dell'animale nella banca dati dell'organismo che ha rilasciato il documento e nella banca dati centrale dello Stato membro in cui è situata l'azienda dove era detenuto l'equide.
La registrazione di un numero a vita compatibile con il sistema UELN e il suo utilizzo per identificare le autorità o gli organismi che hanno rilasciato il documento di identificazione dovrebbero facilitare l'osservanza di questi obblighi. Per quanto possibile, gli Stati membri dovrebbero avvalersi degli organi di collegamento da essi designati a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.
Grazie alla registrazione obbligatoria della persona che richiede un documento di identificazione, che è, entro 12 mesi dalla nascita dell'animale, l'allevatore e in genere il proprietario dell'animale per il quale è rilasciato un documento di identificazione, e all'obbligo di notificare all'organismo emittente qualsiasi cambiamento della residenza abituale dell'equide in un altro Stato membro, è possibile creare una catena di informazioni per rintracciare un animale, se necessario.
Conformemente al regolamento (CE) n. 504/2008 i dati di identificazione che figurano nel documento di identificazione devono essere aggiornati dall'organismo emittente che lo ha rilasciato. Gli Stati membri hanno segnalato che i proprietari di equidi sono riluttanti a trasmettere il documento di identificazione per posta all'organismo emittente, ai fini dell'aggiornamento dei dati di identificazione, tanto più se tale organismo è situato all'estero. Questa riluttanza si fonda sul timore di perdere il documento di identificazione e di vedere di conseguenza l'equide identificato mediante un duplicato o un documento di identificazione sostitutivo che esclude l'animale dalla macellazione per il consumo umano riducendone così considerevolmente il valore.
Per facilitare la gestione del documento di identificazione per tutta la vita dell'animale, è necessario introdurre procedure per la registrazione del documento di identificazione nello Stato membro di residenza abituale, in particolare qualora il documento di identificazione sia stato rilasciato in un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni tra le banche dati centrali degli Stati membri interessati costituisce il modo migliore per garantire la comunicazione necessaria con l'organismo emittente responsabile dell'identificazione iniziale.
Agli organismi emittenti può inoltre essere revocata l'approvazione o la designazione, mentre i documenti di identificazione rilasciati restano validi ai fini della sanità pubblica e della sanità animale. È quindi necessario conservare le informazioni contenute nel documento di identificazione in una banca dati accessibile alle autorità competenti in materia di sanità pubblica e sanità animale e di benessere degli animali.
Dato che solitamente vi è più di un organismo emittente in ogni Stato membro, che gli equidi vengono spostati di frequente da un'azienda all'altra e da uno Stato membro all'altro, che il loro status può cambiare da «equidi da allevamento e da reddito» a «equidi registrati» o da animali destinati alla produzione di alimenti ad animali esclusi dalla macellazione per il consumo umano e che gli equidi registrati possono essere identificati da un'organizzazione che tiene un libro genealogico e che ha la propria sede in un altro Stato membro, è inevitabile, necessario e opportuno, ai fini dell'effettiva attuazione delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE, istituire in ogni Stato membro una banca dati centrale in cui siano registrati i dati di identificazione di tutti gli equidi detenuti nelle aziende situate nel rispettivo territorio.
Agli Stati membri che hanno istituito una banca dati unica per gli equidi registrati ed un'altra per gli equidi da allevamento e da reddito dovrebbe tuttavia essere consentito di continuare ad utilizzare tale sistema purché le banche dati possano comunicare tra loro e le autorità veterinarie abbiano pieno accesso a ciascuna di esse.
A tale scopo, le banche dati centrali dei diversi Stati membri dovrebbero cooperare conformemente alla direttiva 89/608/CEE del Consiglio37 per facilitare lo scambio di dati sull'animale e sul documento di identificazione rilasciato in relazione ad esso.
Ai fini di un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione relativa all'identificazione degli equidi negli Stati membri e per assicurarne la chiarezza e la trasparenza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 504/2008 e sostituirlo con il presente regolamento.
Conformemente al punto 24 dell'allegato del regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione38, gli equidi nati in Croazia entro il 30 giugno 2013 ma non identificati in conformità del regolamento (CE) n. 504/2008 sono identificati in conformità di quest'ultimo regolamento entro il 31 dicembre 2014.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016 in modo da lasciare agli Stati membri e agli operatori il tempo di adeguarsi alle nuove norme. L'obbligo di istituire e gestire una banca dati centrale dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2016 in Grecia, Svezia e Regno Unito.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e del comitato zootecnico permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker